Comune di Fumane - Statuto e Regolamenti
statuto e regolamenti
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Art. 1
-
1.Il Comune può concedere in uso gli immobili comunali per iniziative di carattere sociale, politico, sindacale, sportivo, scolastico, ambientale, artistico, culturale, scientifico, promosse da Enti, Associazioni no profit, gruppi o soggetti privati, quest´ultimi se l´iniziativa viene patrocinata dal Comune stesso, che svolgono la propria attività nell´ambito della Costituzione.
- 1.Nei casi di dubbia interpretazione la richiesta viene sottoposta all´attenzione della Giunta Comunale che stabilirà le opportune direttive.
Art. 2
-
1.I locali possono essere concessi per un uso saltuario oppure per un uso continuativo. L´uso continuativo avrà una durata massima di anni tre.
- È a discrezione dell´Amministrazione Comunale, tenuto conto della tipologia dell´iniziativa e del numero dei partecipanti alla stessa, destinare il locale ritenuto più idoneo e corrispondente alle esigenze.
Art. 3
-
Nel caso saltuario l´istanza per ottenere l´uso dei locali va presentata da parte del Legale Rappresentante o responsabile del gruppo, Ente o associazione, al competente Ufficio Segreteria almeno sette giorni prima di quello per il quale si chiede l´autorizzazione, specificando dettagliatamente il periodo e l´orario richiesto nonchè i motivi per l´uso. Per l´utilizzo da parte di gruppi politici rappresentati in Consiglio è sufficiente il preavviso di 1 giorno.
- Nel caso vengano inoltrate più richieste per lo stesso periodo verrà accordata la precedenza secondo l´ordine cronologico di presentazione all´Ufficio Protocollo.
- La concessione d´uso può essere rilasciata a condizione che nel periodo per cui è richiesta non siano previste iniziative proprie del Comune.
- L´autorizzazione all´utilizzo dei locali viene rilasciata dal Responsabile dell´Area Amministrativa.
- Versato l´importo dovuto ed ottenuta l´autorizzazione, il richiedente può ritirare le chiavi del locale solo nella stessa giornata per la quale è stato richiesto l´uso o nell´ultimo giorno di apertura degli uffici comunali immediatamente precedente se è richiesto l´utilizzo in giornata festiva.
- Le chiavi stesse vanno inderogabilmente restituite all´Ufficio competente nella giornata feriale immediatamente successiva a quella di uso del locale.
Art. 4
-
Nel caso di uso continuativo il richiedente presenta domanda scritta indirizzata al Responsabile dell´Area Amministrativa, specificando dettagliatamente l´uso che si intende dare del locale, le caratteristiche del gruppo, associazione, ente del quale egli fa parte e per il quale presenta la domanda, il numero dei giorni della settimana per i quali è richiesto l´uso del locale e la relativa fascia oraria. Il responsabile, esaminata la domanda, procede alla concessione della relativa autorizzazione.
- L´autorizzazione può essere negata previa istruttoria motivata.
Art. 5
- Durante tutto il periodo dell´autorizzazione all´utilizzo dei locali (sia per uso saltuario che per quello continuativo) il richiedente è tenuto a detenere personalmente le chiavi del locale, che non può in nessun caso affidare a terzi o ad altri appartenenti del gruppo, associazione o ente, rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile.
- È tassativamente vietato procurarsi duplicati delle chiavi.
- Il concessionario è tenuto a fare uso dei locali autorizzati con la massima cura e diligenza, non apportando alcuna modificazione senza espressa autorizzazione del responsabile comunale.
Art. 6
-
Non è ammesso a nessun titolo l´uso dei locali concessi da parte di gruppi, associazioni o enti diversi da quelli per i quali è stata ottenuta la concessione, né un uso diverso da quello specificato o in giorni diversi da quelli per i quali è valida l´autorizzazione stessa.
Art. 7
-
La persona che presenta l´istanza (Legale Rappresentante o responsabile del gruppo, Ente o associazione) si assume la piena responsabilità della regolare tenuta degli immobili durante il periodo della concessione degli stessi. Egli deve comunque assicurarsi, al momento della chiusura serale, che tutte le entrate e le porte siano regolarmente chiuse a chiave, le luci spente e non vi siano nelle vicinanze o nello stabile fatti anormali.
Art. 8
-
I legali rappresentanti o i responsabili dei gruppi, associazioni o enti che hanno ottenuto l´uso dei locali, qualora riscontrino nel locale in loro uso, in altre parti dello stabile che lo contiene o nelle sue aree pertinenziali danni o anomalie di qualunque tipo causati da fatti verificatisi contemporaneamente o precedentemente al proprio periodo di uso dei locali, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all´Ufficio che ha rilasciato l´autorizzazione.
- Il Comune nel concedere in uso i locali declina ogni responsabilità a qualsiasi titolo sia essa diretta o indiretta per fatti od eventi che dovessero verificarsi a cose o persone durante l´utilizzo degli immobili, danni che i concessionari si obbligano a risarcire. Relativamente ai danni materiali causati ai locali i concessionari dovranno procedere al risarcimento sulla base della relazione dell´Ufficio Tecnico comunale (che potrà avvalersi di preventivi di spesa da parte di ditte specializzate).
- La responsabilità per custodia di oggetti di proprietà dei concessionari è ad esclusivo carico degli stessi.
Art. 9
-
Le tariffe per l´utilizzo dei locali comunali verranno stabilite dalla Giunta Municipale ed eventualmente annualmente adeguate.
- Per la determinazione delle tariffe di utilizzo si terrà conto dell´incidenza dei costi di gestione (riscaldamento, luce, acqua, telefono, pulizie), delle spese di ammortamento dell´immobile, del costo del personale comunale qualora questo sia tenuto ad intervenire o a prestare la propria opera durante il periodo di autorizzazione.
- Si dispone la gratuità d´uso dei locali qualora i richiedenti siano:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociali, ONLUS, di cui all´art. 10 del D.Lgs 04/12/1997, n.460.
- associazioni o gruppi impegnati nel settore sociale, culturale, sportivo, ambientale operanti sul territorio e riconosciuti dall´Amministrazione Comunale
- istituzioni scolastiche che operano sul territorio
- gruppi politici cui si riferiscono i consiglieri rappresentati nel Consiglio Comunale oppure che, pur non essendo rappresentati in Consiglio, siano promotori di iniziative politiche fumanesi.
- Il Comune di Fumane e le proprie istituzioni non sono tenuti al versamento di alcuna quota per l´uso degli immobili.
Art. 10
- Qualunque infrazione alle norme contenute nel presente regolamento, agli altri Regolamenti comunali ed alle normative vigenti comporta l´esclusione immediata ad un tempo indeterminato del richiedente e del gruppo, associazione o ente rappresentato, dalla possibilità di ottenere altri immobili comunali in uso.
- Nel caso di rapporto continuativo, accertata l´infrazione, il Responsabile di Area Amministrativa provvede alla revoca della autorizzazione e ne dà comunicazione scritta agli interessati. In tale situazione la quota pagata, laddove dovuta ai sensi del presente regolamento, non può essere in alcun caso restituita e l´autorizzazione per l´uso dei locali comunali non potrà essere né rinnovata né trasformata in rapporto saltuario.
- Il Comune si riserva la facoltà di revocare l´autorizzazione saltuaria per propri giustificati gravi motivi salvo un preavviso da comunicare alla società interessata almeno 10 giorni prima; in questa caso la quota pagata verrà restituita.
- Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare i locali per proprie iniziative a prescindere dall´autorizzazione continuativa, se rilasciata gratuitamente, dando un preavviso di almeno 5 giorni.
Art. 11
-
1.Copia del presente Regolamento è affissa all´interno degli immobili interessati ed è consegnata ai destinatari delle autorizzazioni.
Art. 12
- Gli impianti sportivi e la palestra sono concessi in uso a società ed a gruppi, fissandone l´eventuale contribuzione.
- La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.
- La concessione in uso degli impianti sportivi e della palestra viene affidata prioritariamente alle associazioni o gruppi presenti sul territorio comunale che sottoscrivono apposita convenzione per l´utilizzo dove vengono stabiliti:
- la durata;
- la gratuità o l´onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- l´onere o meno delle spese di gestione dell´impianto;
- la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- la responsabilità dei danni a cose e persone;
- il divieto di subconcessione;
- i casi di revoca;
- ogni altro obbligo a carico del concessionario.
- Le eventuali migliorie, addizioni, lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, da effettuarsi dalle società dovranno essere preventivamente autorizzato dal Comune.
- È facoltà dell´Amministrazione chiedere alle società o a gruppi che avranno in concessione l´utilizzo degli immobili di farsi carico delle spese relative alle varie utenze, mediante intestazione delle stesse.
- Il Comune potrà contribuire nella misura che riterrà più opportuna, previo accordo tra le parti, al rimborso delle spese sostenute.