Comune di Fumane - Statuto e Regolamenti
statuto e regolamenti
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
INDICE SISTEMATICO
Art. 1 Oggetto del Regolamento
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Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3,7 e 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dirigenziali, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi degli artt. 50 comma 5° e 54 comma 2° del medesimo Testo Unico.
- Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrazione, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
Art. 2 Applicazione delle disposizioni generali
- Nessuno può essere punito con una sanzione amministrative se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
- Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
- Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.
- In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.
Art. 3 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
- Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità.
- Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
Art. 4 Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità
- Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
- Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
- Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
- Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Art. 5 Concorso e solidarietà
1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 6 Non trasmissibilità dell'obbligazione
- L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
- La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste.
Art. 7 Atti di accertamento
- Gli addetti degli organi cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica.
- Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/81
Art. 8 Contestazione e notificazione
- La violazione di una disposizione di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata, salvo che nel caso di pagamento nelle mani dell'accertatore in fase di contestazione previsto dal comma 4 dell'art. 9, mediante verbale di accertamento.
- In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate, il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, e entro 360 giorni a quelli residenti all'estero.
- In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.
- Per la forma della contestazione immediata, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
- L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti.
Art. 9 Pagamento in misura ridotta
- E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.
- Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
- Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1°, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
- All'atto della contestazione o della formale notificazione della violazione è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore della somma determinata ai sensi del comma 1°. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore quando dalla commissione del fatto consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.
- Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 10.
Art. 10 Opposizione ai verbali di contestazione
- Entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, al responsabile dell'area competente per materia del Comune di Fumane. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
2. Il ricorso dovrà essere depositato all'ufficio protocollo del Comune di Fumane ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.
Art. 11 Termine di conclusione del procedimento
- Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, relativamente all'applicazione delle sanzioni contenute in normative diverse da quelle dal Codice della Strada, o con tempi già prefissati, ( vedi regolamento per l'accesso agli atti e termini dei procedimenti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 29.04.1998 ), sempre che la norma non disponga diversamente è stabilito in 90 gg, dalla scadenza del termine per richiedere l'audizione o presentare scritti difensivi da parte dell'interessato.
- L'organo comunale, competente a conoscere l'illecito, previa eventuale audizione degli interessati, se richiesta, emette ordinanza di archiviazione, o ingiunge il pagamento, della sanzione, così concludendo il procedimento amministrativo avviato con il verbale di accertamento di infrazione.
Art. 12 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Gli interessati qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di opposizione, il pagamento rateale della sanzione.
- Gli interessati indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, possono, comunque entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, inoltrare al responsabile dell'area competente per materia, istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque provati da idonei documenti atti a comprovare lo stato di necessità. Tali documenti saranno opportunamente valutati ai fini della concessione della rateizzazione della sanzione amministrativa. In caso positivo la sanzione non potrà essere aumentata.
- Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 25,00 (venticinque/00).
- Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione con istanza presentata al responsabile dell'area compente per materia del Comune di Fumane, improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.
- In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
- Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento dell'ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.
Art. 13 Rapporto all'autorità competente
- Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24.11.1981, n. 689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al responsabile dell'area competente per materia:
a) l'originale del processo verbale
b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni
c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati
Art. 14 Ordinanza Ingiunzione
- Nel caso di ricorso, il responsabile dell'area competente per materia, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione degli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, entro il limite minimo e massimo previsti per la violazione.
- Nel caso in cui il responsabile dell'area competente per materia non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.
- Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, il responsabile dell'area competente per materia deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
- La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 780 e successive modificazioni.
Art. 15 Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione
- Avverso l'ordinanza ingiunzione irrogata per violazione delle norme del presente regolamento, gli interessati possono personalmente proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Verona entro 30 giorni dalla notificazione della stessa, mediante deposito in cancelleria.
- L'opposizione si propone davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.
- L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
Art. 16 Riscossione coatta
- Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dall'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, della Legge 689/81.
- In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 12, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.
Art. 17 Aggiornamento degli importi delle sanzioni
- La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3 comma 1, anche in considerazione di fenomeni inflazionistici che possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie.
Art. 18 Ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi
- Ove non diversamente previsto da specifica norma legislativa o regolarmente quanto indicato nel presente regolamento, trova applicazione anche per quanto riguarda le violazioni e le conseguenti sanzioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali.
- La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per tali ordinanze, dovrà comunque essere individuata nei limiti dell'art. 3 del presente regolamento.
Art. 19 Norme transitorie e finali
- Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione.
- Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed non compatibili con le disposizione del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge 689/91 e successive modificazioni.