statuto e regolamenti
Approvato con delibera di C.C. n 46 del 05.12.2007
REGOLAMENTO I.C.I.
INDICE SISTEMATICO
Art.1 Oggetto del Regolamento e Presupposto dell´imposta
Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree
Art. 3 Soggetti passivi
Art. 4 Soggetto attivo
Art. 5 Base imponibile
Art. 6 Determinazione dell´aliquota e dell´imposta
Art. 7 Esenzioni
Art. 8 Riduzioni d´imposta
Art.9 Nozione di abitazione principale
Art. 10 Unità immobiliari equiparate all´abitazione principale
Art. 11 Detrazione per l´abitazione principale
Art. 12 Terreni agricoli
Art. 13 Versamenti e dichiarazioni
Art. 14 Accertamento
Art. 15 Riscossione coattiva
Art. 16 Rimborsi
Art. 17 Sanzioni ed interessi
Art. 18 Contenzioso
Art. 19 Attività di controllo
Art. 21 Entrata in vigore
Approvato con delibera di C.C. n 46 del 05.12.2007
REGOLAMENTO I.C.I.
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e Presupposto dell´imposta
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Il presente regolamento disciplina l´applicazione dell´imposta comunale sugli immobili nel Comune di Fumane nell´ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, che disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni, generale e in materia di I.C.I..
- Ai sensi dell´art, 1 del D.Lgs 504/92 presupposto dell´imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l´attività dell´impresa.
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
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Ai fini dell´imposta di cui al precedente articolo 1:
a) Per fabbricato si intende l´unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l´area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all´imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) Per area fabbricabile si intende l´area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell´indennità di espropriazione per pubblica utilità. L´edificabilità dell´area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, persone fisiche iscritte nelle liste previdenziali cd. Ex Scau, così come definiti dall´articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, sui quali persiste l´utilizzazione agro silvo pastorale mediante l´esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all´allevamento di animali e il lavoro effettivamente dedicato all´attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo famigliare deve fornire un reddito pari almeno al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l´anno precedente;
nel caso di comunione o comproprietà tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote di possesso appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall´articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997, risultino almeno pari alla metà.
L´area che risulta asservita al fabbricato ne costituisce pertinenza, pertanto non è da considerarsi edificabile; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
Non costituisce area fabbricabile la superficie fino a mq. 100 nel caso di comprovata o autocertificata impossibilità edificatoria e salvo il caso in cui sul medesimo sia stato rilasciato permesso di costruire, saranno eventualmente valutati singolarmente su richiesta casi specifici aventi le caratteristiche citate di inedificabilità anche in presenza di superfici eccedenti i 100 mq..
c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all´esercizio delle attività indicate nell´articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all´esercizio delle attività indicate nell´articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia.
Art. 3 - Soggetti passivi
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Soggetti passivi dell´imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l´attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
- Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell´anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l´imposta è dovuta dall´assegnatario dalla data di assegnazione.
- L´assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
Art. 4 - Soggetto attivo
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1. L´imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art.1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L´imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art.1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
Art. 5 - Base imponibile
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Base imponibile dell´imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 1.
- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all´ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell´anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell´ultimo comma dell´art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l´imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all´anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell´art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell´anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell´articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell´anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all´indice di edificabilità, alla destinazione d´uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Allo scopo di ridurre l´insorgenza di contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l´imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore allorquando i valori determinati dal Comune risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati, semprechè le caratteristiche dell´area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.
Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell´area, può rendere noti tali elementi all´ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
- In caso di utilizzo edificatorio dell´area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell´area, senza computare il valore del fabbricato in corso d´opera.
- In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull´area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell´area. Ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l´area fabbricabile è quantificata riducendo l´area complessiva sulla quale sorge l´intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.
- Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui al D.lgs 42 del 22/01/04 ex Legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l´applicazione della tariffa d´estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all´art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati o in metri cubi, ai fini dell´applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la superficie è trasformata in vani catastali dividendola per il coefficiente 16, con arrotondamento al mezzo vano.
Art. 6 - Determinazione dell´aliquota e dell´imposta
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Le aliquote e le detrazioni d´imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l´anno di riferimento.
- L´aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all´abitazione principale, o di alloggi non locati; l´aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
- L´imposta è determinata applicando alla base imponibile l´aliquota vigente nell´anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
- Il Consiglio Comunale può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l´unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all´ultimo gettito annuale realizzato.
- Il Consigli Comunale può deliberare inoltre una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille per l´unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o totalmente concessa in uso gratuito a familiari.
- Il Consiglio Comunale può fissare aliquote agevolate dell´I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all´utilizzo di sottotetti. L´aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall´inizio dei lavori.
- Alle pertinenze dell´abitazione principale è applicata l´aliquota stabilita dal Comune per l´abitazione principale. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare al Comune con la dichiarazione di cui all´articolo 13 del presente regolamento oppure con successiva comunicazione gli estremi catastali dell´abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche d´uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all´imposta comunale sugli immobili.
Art. 7 - Esenzioni
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Sono esenti dall´imposta gli immobili indicati nell´art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. Le esenzioni di cui all´art. 7, lettera i), del D.Lgs. precitato, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall´ente non commerciale utilizzatore.
- Il diritto all´esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell´Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall´organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l´assenza delle condizioni che ai sensi dell´articolo 149 del DPR 917 del 1996 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
- L´esenzione spetta per il periodo dell´anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Art. 8 - Riduzioni d´imposta
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L´imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell´anno durante il quale sussistono dette condizioni. L´inagibilità o inabitabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all´uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all´integrità fisica o alla salute delle persone. Tale condizione deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.
- Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell´immobile.
- La riduzione dell´imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all´ufficio tributi oppure alla data di presentazione all´ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente. L´eliminazione della causa ostativa all´uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all´art. 13 del presente regolamento.
Art. 9 - Nozione di abitazione principale
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Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto passivo, persona fisica
dimora abitualmente con i suoi familiari, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
Art. 10 - Unità immobiliari equiparate all´abitazione principale
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Sono equiparate all´abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all´estero, a condizione che non risultino locate;
- Si considerano parti integranti dell´abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell´abitazione principale, così come individuate dall´articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale. L´assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell´abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l´abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.
- Sotto l´aspetto della detrazione d´imposta, di cui all´art. 8 del D.Lgs. 504/1992, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell´abitazione principale; l´unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell´imposta dovuta per l´abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell´imposta dovuta per le pertinenze.
Art. 11 - Detrazione per l´abitazione principale
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Dall´imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell´anno durante il quale si protrae tale destinazione, fatte salve future disposizioni normative; se l´unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.
- Con la deliberazione di cui all´art. 6 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente, può essere elevata fino a euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- L´importo della detrazione può essere elevato anche oltre euro 258,23, fino alla concorrenza dell´intera imposta dovuta per l´unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo.
- La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3, può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
- Se l´ammontare della detrazione stabilita per l´unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell´imposta dovuta per l´abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull´imposta dovuta per le pertinenze.
Art. 12 - Terreni agricoli
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I terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana o di collina delimitata ai sensi dell´art.15 della legge 27/12/1977. n. 984, sono esenti dall´imposta.
Art. 13 - Versamenti e dichiarazioni
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L´imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell´anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un´autonoma obbligazione tributaria.
- I soggetti indicati nel precedente art. 3 devono effettuare il versamento dell´imposta complessivamente dovuta al Comune per l´anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 16 del mese di giugno, pari al 50% dell´imposta dovuta calcolata sulla base dell´aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell´anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 17 dicembre, a saldo dell´imposta dovuta per l´intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell´imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione congiunta, purché sia individuato l´immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;
- L´imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario ovvero con le modalità del modello F24. Gli importi sono arrotondati all´euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- I versamenti non devono essere eseguiti quando l´importo dell´imposta annua risulta pari o inferiore a euro 5,00.
- Fatte salve successive disposizioni normative i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall´imposta ai sensi del precedente art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all´anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell´imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all´anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell´imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell´art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un´autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall´amministratore del condominio per conto dei condomini.
- Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
- Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l´avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell´imposta dovuta per il periodo di durata dell´intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
- Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell´ICI è effettuato dall´amministratore del condominio o della comunione.
- L´amministratore è autorizzato a prelevare l´importo necessario al pagamento dell´ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.
- Il Responsabile del Servizio competente, su istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere, nel rispetto delle direttive al riguardo deliberate dalla Giunta, che il carico tributario, se non diversamente disciplinato dalla normativa venga rateizzato. Sulle somme il cui pagamento viene differito si applicano gli interessi nella misura stabilita dalla legge.
- Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell´imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
- gravi calamità naturali;
- particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
Art. 14 - Accertamento
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1. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all´accertamento d´ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d´ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere conteste o irrogate le sanzioni e gli interessi nella misura indicata nel successivo art.17, comma 6. Non si farà luogo all´emissione di avviso di accertamento qualora l´importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore a euro 5,00.
2. Ai fini dell´esercizio dell´attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all´atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell´istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Art. 15 - Riscossione coattiva
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Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell´avviso di accertamento o di liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/1999; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l´avviso di liquidazione o di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell´anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Art. 16 - Rimborsi
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Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell´istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel successivo art. 17, comma 6. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta, limitatamente all´imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall´ultimo acquisto per atto tra vivi dell´area e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
- Le somme liquidate dal Comune ai sensi del precedente comma possono, su richiesta del contribuente da inviare entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensato con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
- Non si fa luogo a rimborso quando l´importo non risulta superiore a euro 5,00.
Art. 17 - Sanzioni ed interessi
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Per l´omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
- Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
- Se l´omissione o l´errore attengono a elementi non incidenti sull´ammontare dell´imposta, qualora l´errore non risulti scusabile ai sensi dell´articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- La contestazione della violazione non collegata all´ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- Sulle somme dovute per imposta, con effetto dall´1.7.1998 si applicano gli interessi moratori nella misura legale.
- La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.
Art. 18 - Contenzioso
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Contro gli atti impugnabili ai sensi dell´articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 può essere proposto ricorso, alla Commissione tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell´atto impugnato secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.
Art. 19 - Attività di controllo
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Il Comune può attribuire al personale addetto all´ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell´evasione.
A tal fine è istituito un fondo per l´erogazione di compensi speciali al personale addetto all´ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d´imposta effettuato.
La Giunta Comunale in tal caso determina l´ammontare del fondo ed i criteri per l´erogazione.
Art. 21 - Entrata in vigore
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Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Per quanto non previsto dal presente regolamenta si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 504/92, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.