comune di fumane - stemma

il comuneComune di Fumane - Statuto e Regolamenti

Approvato con delibera di C.C. n 45 del 05.12.2007

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI, SPORTIVE ED AMBIENTALI

INDICE SISTEMATICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Soggetti ammessi

CAPO II CONTRIBUTI PER ATTIVITA' GESTIONALI E CONTRIBUTI SPECIFICI

Art. 4 - Benefici concessi
Art. 5 - Contributi per l'attività gestionale
Art. 6 - Contributi Specifici
Art. 7 - Assolvimento obblighi di legge
Art. 8 - Istruttoria

CAPO III CONTRIBUTI FINALIZZATI

Art. 9 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO

Art. 10 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI NON SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
Art. 11 - CONTRIBUTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Art. 12 - CONTRIBUTI PER COPERTURA DELLE SPESE DI STRAORDINARIA/ORDINARIA MANUTENZIONE E DELLE NUOVE OPERE COSTITUENTI MIGLIORIA O AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DATI IN CONCESSIONE.
Art. 13 - Istruttoria

CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 14 - Comunicazione al Consiglio Comunale
ART. 15 - Astensione
Art. 16 - Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

  • L'Amministrazione Comunale di Fumane intende contribuire alla promozione culturale, sportiva, sociale e ambientale della comunità locale attraverso una politica di tutela e sviluppo delle attività culturali, sociali, turistiche, ricreative, sportive ed ambientali.

Art. 2 - Oggetto

  • Per il conseguimento dell'obiettivo indicato, l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse disponibili e tenuto conto dell'attuale quadro legislativo nazionale e regionale che regola gli interventi ed il funzionamento nel settore della cultura, dello sport, del tempo libero, delle attività sociali e della tutela ambientale individua interventi finalizzati a:
    1. sostenere i progetti e le attività rivolti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e ambientale del territorio comunale;
    2. promuovere la diffusione e sostenere la produzione delle attività culturali, turistiche, ricreative, sportive ed ambientali;
    3. sostenere gli enti e/o le associazioni che attraverso l'opera dei loro aderenti promuovano interventi finalizzati ad arginare situazioni di disagio sociale;
    4. concedere contributi finanziari e/o altre forme di sostegno nei confronti di associazioni o enti che svolgono la loro attività nell'ambito di tale piano di intervento.

Art. 3 - Soggetti ammessi

  • Sono ammessi alla concessione dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti: . soggetti privati . soggetti pubblici . associazione a carattere locale . associazioni a carattere sovra comunale che operano senza scopo di lucro (di seguito definiti "richiedenti"), per le finalità di cui all'art. 2

CAPO II
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' GESTIONALI E CONTRIBUTI SPECIFICI

Art. 4 - Benefici concessi

  • Durante l'anno i soggetti di cui all'art. 3 possono inoltrare all'Amministrazione Comunale richieste di contributo per attività e/o interventi di carattere culturale, sociale, sportivo, turistico, ricreativo e ambientali, nonché per l'attività gestionale.
  • L'Amministrazione Comunale, su richiesta, potrà concedere il patrocinio per iniziative e manifestazioni specifiche.

Art. 5 - Contributi per l'attività gestionale

  • I contributi per l'attività gestionale potranno essere concessi una volta l'anno, come incentivo all'opera sociale, culturale, sportiva, di animazione e aggregazione svolta dai richiedenti nei confronti della popolazione.
  • Il contributo è erogato su domanda firmata dal legale rappresentante dell'associazione, degli enti o del comitato da cui risulti: I. per le associazioni sportive ed i comitati:
    1. iscrizione alla Federazione di appartenenza;
    2. numero degli iscritti;
    3. attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda.

    II. per le associazioni, enti di tipo culturale, sociale, ambientale:
    1. specificazione delle caratteristiche (finalità, scopo sociale, ecc.);
    2. attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda;
    3. numero di iscritti.
  • L'istanza di contributo deve essere corredata dal rendiconto dei richiedenti, riferito all'anno solare precedente a quello di presentazione dell'istanza. E'inoltre richiesto di presentare, una sola volta, lo Statuto del richiedente, che dovrà essere ripresentato qualora vengano apportate modifiche allo stesso.
  • La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza tra entrate e spese risultante dalla documentazione presentata indicata nel comma precedente.

Art. 6 - Contributi Specifici

  • I contributi specifici sono concessi su domanda firmata dal legale rappresentante del richiedente da cui risulti:
    1. specificazione del tipo di intervento richiesto;
    2. il bisogno e l'interesse pubblico perseguito;
    3. il piano finanziario dell'iniziativa, con la specificazione dei mezzi di finanziamento collegati, compresi eventuali contributi concessi da altri soggetti.
    E'inoltre richiesto di presentare, una sola volta, lo Statuto del richiedente, che dovrà essere ripresentato qualora vengano apportate modifiche allo stesso.
  • Il contributo concesso verrà liquidato in seguito alla presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi nelle forme previste dalla normativa in materia con la quale dichiara:
    . Le spese sostenute e gli introiti riscossi, distinti per singola voce;
    . L'adempimento degli obblighi pubblicitari stabiliti dal comma 7.
    . Una relazione sintetica sulle attività svolte.
  • La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza tra entrate e spese. Qualora dal rendiconto emergano maggiori entrate e/o minori spese rispetto a quanto preventivato, l'entità del contributo è proporzionalmente ridotta. Sulle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, il Comune può effettuare controlli a campione come previsto dalla normativa in materia di documentazione amministrativa.
  • Per la liquidazione del contributo la documentazione summenzionata dovrà essere presentata entro 9 mesi dalla conclusione dell'iniziativa, pena la perdita del beneficio ottenuto.
  • Il contributo concesso dall'Amministrazione Comunale dovrà essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvederà alla promozione dell'iniziativa; a tal fine potrà utilizzare lo Stemma comunale ed, eventualmente, gli altri loghi comunicati dall'Amministrazione.

Art. 7 - Assolvimento obblighi di legge

  • Nei casi previsti all'art. 5, l'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità alcuna circa lo svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione; resta infatti a carico del soggetto organizzatore l'assolvimento di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente (pratiche SIAE, ENPALS, richiesta autorizzazioni per svolgimento di pubblici spettacoli, richieste autorizzazioni sanitarie, ecc.).

Art. 8 - Istruttoria

  • L'Ufficio competente del Comune predispone apposito modulo per l'istanza, cura l'istruttoria preliminare delle pratiche, verificando la documentazione presentata come previsto negli articoli 5 e 6. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete.
  • La Giunta Comunale stabilisce l'entità dei contributi e il responsabile dell'Area competente provvede a liquidare gli importi definiti una volta verificata la documentazione prevista.

CAPO III
CONTRIBUTI FINALIZZATI

Art. 9 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
  • Il Comune ai sensi del D. L.gs 1/9/1918 n.1446 convertito nella legge 17/04/1925 n. 473 contribuisce, nei limiti di bilancio, alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.
  • I lavori di norma sono eseguiti a cura dei privati frontisti con le prescrizioni ed integrazioni eventualmente stabilite dall'ufficio tecnico comunale;
  • Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti.
  • Su specifica richiesta, è possibile liquidare a titolo di acconto un anticipo fino al 50% del contributo concesso su presentazione di stati di avanzamento lavori di importo pari almeno all'anticipazione accordata;
  • In deroga a quanto stabilito al comma 2 il Comune può assumere direttamente l'esecuzione delle opere nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 relativamente alla partecipazione alla spesa, e i frontisti sono tenuti a partecipare alle spese per la differenza.

Art. 10 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI NON SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
  • Il Comune ai sensi del D. L.gs 1/9/1918 n.1446 convertito nella legge 17/04/1925 n. 473 può contribuire alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali non soggette al pubblico transito con una somma non superiore ad un quinto della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.
  • I lavori sono eseguiti a cura dei privati frontisti con le prescrizioni ed integrazioni eventualmente stabilite dall'ufficio tecnico comunale;
  • Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti.

Art. 11 - CONTRIBUTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
  • Qualora vengano svolte attività di volontariato soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti pubblici o privati di interessi artistico, storico, di fruibilità pubblica, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziario della associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del 60% delle eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato con possibilità di acconto fino ad un massimo del 50% del contributo fissato come sopra per l'acquisto dei materiali;

Art. 12 - CONTRIBUTI PER COPERTURA DELLE SPESE DI STRAORDINARIA/ORDINARIA MANUTENZIONE E DELLE NUOVE OPERE COSTITUENTI MIGLIORIA O AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DATI IN CONCESSIONE.
  • Il Comune, nei limiti di bilancio, può contribuire alla copertura, parziale o totale, delle spese sostenute da soggetti sportivi, educativi e culturali concessionari di impianti e struttura comunali per lavori di straordinaria/ordinaria manutenzione, miglioria o ampliamento, qualora siano state assolte le seguenti condizioni:
    . Sia stata regolarmente richiesta l'autorizzazione all'effettuazione dei lavori;
    . Il Comune riconosca, sulla base di adeguata relazione illustrativa prodotta dal richiedente, che i lavori sono di valenza generale al fine del miglioramento delle possibilità di utilizzo delle strutture o degli impianti;
    . Il progetto sia stato redatto nel rispetto della normativa vigente (per interventi di straordinaria manutenzione); . Il progetto sia stato preventivamente approvato dagli organi tecnici del Comune (per interventi di straordinaria manutenzione);
    . presentazione di planimetria o elaborato grafico firmato da tecnico competente che certifichi lo stato di fatto e le opere che si andranno ad eseguire (per interventi di ordinaria manutenzione)
  • La misura del contributo è stabilita in relazione all'utilità dei lavori, alla loro consistenza, alla capacità economica del soggetto.

Art. 13 - Istruttoria
  • Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal Capo III del presente Regolamento deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.
  • L'istruttoria viene seguita dall'ufficio competente per il settore di intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale nella quale si definiscono gli opportuni indirizzi per la realizzazione dell'intervento.
  • Per gli interventi di cui agli artt. 8 - 9 - 11 - 12 la Giunta Comunale approverà apposita convenzione nella quale saranno tra l'altro stabiliti i tempi e le modalità per l'erogazione dei contributi e formalizzata l'autorizzazione ad eseguire gli interventi sulle proprietà comunali.
  • I Responsabili di area procederanno alla liquidazione di contributi nel rispetto delle direttive definiti nella deliberazione di Giunta Comunale di assegnazione dei contributi.

CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 14 - Comunicazione al Consiglio Comunale
  • I benefici economici di cui al presente regolamento saranno comunicati al Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo.

ART. 15 - Astensione
  • 1. L'attribuzione del beneficio economico in favore di associazioni, soggetti pubblici o privati, rappresentati da amministratori locali, comporta la loro astensione dalla votazione della deliberazione di concessione del beneficio medesimo.

Art. 16 - Entrata in vigore
  • Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
  • Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
  • Tutte le norme contenute in precedenti Regolamenti Comunali in materia si intendono abrogate.

Cc 45/07



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