statuto e regolamenti
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
Approvato con delibera di C.C. n 12 del 22.05.2007
COMUNE DI FUMANE, PROVINCIA DI VERONA
REGOLAMENTO DELLA CONTABILITÀ
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
-
1.Il
presente regolamento disciplina l’ordinamento finanziario e contabile
del Comune di Fumane ed è adottato nel rispetto dei principi
fondamentali del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d’ora
in poi TUEL), e dello Statuto Comunale.
- Per
quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si
rinvia ai contenuti delle vigenti disposizioni di legge ed alle norme
statutarie e regolamentari.
- L’ente
applica i principi contabili stabiliti dal TUEL con le modalità
organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità
locale, ferme restando le norme previste dall’ordinamento per
assicurare l’unitarietà e uniformità del sistema
finanziario e contabile.
- Costituiscono
oggetto del regolamento di contabilità tutte le operazioni che
si verificano nell’esercizio finanziario, stabilito in corrispondenza
dell’anno solare, e che hanno rilevanza nella gestione del Comune
stesso sotto l’aspetto finanziario, patrimoniale ed economico.
- Il
presente Regolamento disciplina, in particolare, le funzioni, le
attività e gli adempimenti del Servizio economico-finanziario
e stabilisce un sistema integrato di scritture contabili, di
rilevazioni, di analisi, di controllo, di riscontro e di
rappresentazione dei fatti amministrativi e gestionali che comportano
entrate e uscite finanziarie, costi e ricavi ovvero mutazioni
quali-quantitative del patrimonio dell’Ente.
- Il
Regolamento stabilisce, altresì, principi e metodi di
controllo e revisione interna della gestione finalizzati al
miglioramento dell’organizzazione ed idonei a garantire il buon
andamento nonché la trasparenza delle funzioni e delle
attività di competenza.
- A tale fine la disciplina regolamentare stabilisce le procedure e le
modalità in ordine alle attività di programmazione
finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di
revisione che consentano l’analisi, la rappresentazione ed il
controllo dei fatti amministrativi e gestionali finalizzati a
garantire il buon andamento dell’attività amministrativa.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Per
l’esercizio delle funzioni riconducibili all’area
economico-finanziaria di cui al precedente articolo 1, è
istituita l’Area Contabile, articolata in modo da assicurare lo
svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dalle vigenti
disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
-
La gestione dell’Area Contabile è affidata ad un
funzionario che assume la denominazione di Responsabile dell’Area
Contabile ed al quale compete l’organizzazione del Servizio e le sue
eventuali modificazioni, secondo le modalità previste dal
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Art. 3 - COMPETENZE DELL’AREA CONTABILE<
All’Area Contabile ai fini del presente regolamento compete:
- il
coordinamento dei dati relativi alla formazione dello schema di
relazione previsionale e programmatica e relative variazioni;
- il coordinamento e formazione dello schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni;
- il coordinamento dei dati relativi alla formazione del programma triennale degli investimenti;
- la
predisposizione della bozza del Piano Esecutivo di Gestione su
indicazione del Direttore Generale/Segretario Comunale e il
coordinamento delle relative variazioni;
- la
verifica di compatibilità delle proposte di variazione al
bilancio annuale e pluriennale nelle previsioni di entrata e di
spesa, formulate dai competenti Responsabili dei Servizi, nonché
la predisposizione di quelle di specifica competenza da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale;
- tenuta
dei registri riepilogativi I.V.A., liquidazioni periodiche e
dichiarazione annuale dell’I.V.A. e coordinamento dell’attività
fiscale decentrata;
- la
verifica della compatibilità finanziaria delle proposte di
utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
- la
partecipazione all’attività a contenuto economico-finanziario
riferita alle politiche d’investimento del Comune;
- l’analisi
gestionale, l’accertamento delle regolarità delle procedure,
il rispetto dei principi contabili e delle norme fiscali e
tributarie;
- il coordinamento della gestione dei tributi comunali;
- la tenuta delle contabilità finanziaria, economica,
patrimoniale e fiscale, nonché la rilevazione dei ricavi e
dei costi di gestione dei Servizi, secondo la struttura e
l’articolazione organizzativa del Comune.
Art. 4 - RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
- Il
Responsabile dell’Area Contabile è nominato e revocato
dal Sindaco, sentito il Direttore Generale e/o il Segretario
Comunale, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative,
statutarie e regolamentari vigenti.
- Il
Responsabile dell’Area Contabile sovrintende alle articolazioni
organizzative del Servizio Finanziario, ha il coordinamento e la
gestione dell’attività finanziaria del Comune e assolve,
altresì, a tutte le funzioni che l’Ordinamento attribuisce a
qualifiche analoghe ancorché diversamente denominate.
- In
particolare il Responsabile dell’Area Contabile, oltre alle
competenze espressamente attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal
Regolamento di Contabilità:
- verifica la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai Responsabili dei Servizi, da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale
- verifica
periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno
delle spese. Entro i mesi di maggio e settembre redige apposita
situazione riepilogativa distintamente per la gestione dei residui e
per la gestione di competenza evidenziando il volume degli
accertamenti e delle riscossioni per le entrate e degli impegni e
dei pagamenti per le spese ed ogni altro evento ritenuto rilevante.
Tale situazione va comunicata al Sindaco, al Segretario comunale ed
al revisore dei conti. La verifica del mese di settembre è
allegata alla deliberazione consiliare da adottarsi entro il giorno
30, relativa alla salvaguardia egli equilibri di bilancio , come
previsto dal successivo articolo 20;
- coordina
l’attività dei Responsabili dei Servizi per la formazione e
l’attuazione del programma degli investimenti e cura gli aspetti
contabili e finanziari
- sottoscrive
i documenti previsionali e programmatici, l’elenco dei residui
da consegnare al tesoriere, il rendiconto dei contributi straordinari
assegnati da altre Amministrazioni pubbliche e le dichiarazioni
fiscali;
- sovrintende
alla regolare tenuta della contabilità finanziaria, economica,
patrimoniale e fiscale;
- attesta
la copertura finanziaria sulle proposte di impegno di spesa e
rilascia il parere di regolarità contabile sulle proposte di
deliberazione.
- segnala
al Sindaco, al Direttore Generale e/o Segretario Comunale ed al
Revisore il costituirsi di situazioni che pregiudichino gli equilibri
del bilancio, determinate da minori entrate non compensabili con
maggiori entrate o con minori spese, esprimendo le proprie
valutazioni e proposte atte alla ricostituzione degli equilibri.
Segnala, inoltre, fatti, atti e comportamenti di cui venuto a
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni possono, a suo giudizio,
comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni
patrimoniali al Comune;
- cura
i rapporti con il servizio di Tesoreria e con gli altri agenti
contabili esterni ed interni;
- firma
i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso.
Titolo II
- BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 5 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
- La
relazione previsionale e programmatica costituisce strumento di
programmazione pluriennale dell’attività amministrativa
riferita alla durata triennale del bilancio pluriennale. Deve dare
dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali
con gli strumenti urbanistici e relativi piani attuativi e con i
piani economico-finanziari degli investimenti.
- La
ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve
riguardare la popolazione, il territorio, l’economia insediata ed i
servizi, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche a
supporto delle condizioni, tempi e modi indicati ai responsabili
della gestione per il raggiungimento degli obiettivi programmati, sia
in termini finanziari, sia in termini di efficacia, efficienza ed
economicità della gestione dei servizi.
- La
valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi delle
fonti di finanziamento, dovrà evidenziare i dati
dell’andamento storico riferito all’esercizio in corso ed ai
due immediatamente precedenti, i dati della programmazione annuale
riferiti al bilancio in corso di formazione e della programmazione
relativa ai due esercizi successivi, nonché lo scostamento
delle variazioni proposte per il bilancio annuale rispetto
all’esercizio in corso.
- La
relazione previsionale e programmatica è aggiornata
annualmente tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi,
delle variazioni che si verificano nella consistenza delle risorse
disponibili, dell’adeguamento agli indirizzi programmatici nazionali,
regionali e provinciali e dei mutamenti che si verificano nella
realtà del Comune.
- I valori monetari contenuti nella relazione previsionale e
programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si
riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
Art. 6 - BILANCIO PLURIENNALE
- Il
bilancio pluriennale costituisce, alla pari della relazione
previsionale e programmatica, strumento di programmazione finanziaria
delle risorse. E’ redatto in termini di competenza per il
triennio successivo, con l’osservanza dei principi del bilancio
di cui al successivo articolo 7, salvo quello dell’annualità.
- Il
bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si
prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla
copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di
investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità
di ricorso alle fonti di finanziamento; viene aggiornato ogni anno in
occasione dell’approvazione dei documenti previsionali.
- Gli
stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale
devono coincidere con quelli del bilancio annuale di competenza ed
hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spesa. Le previsioni pluriennali devono tenere conto del tasso
d’inflazione programmato e devono essere aggiornate annualmente
in sede di approvazione del bilancio di previsione.
- Il
bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per
programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno
l’ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di
sviluppo, anche derivanti dall’attuazione degli investimenti, nonché
le spese di investimento per ognuno degli anni considerati.
- I valori monetari delle previsioni di spesa corrente consolidate
contenute nel bilancio pluriennale possono essere espressi con
riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del
tasso d’inflazione programmato.
CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI
Art. 7 - PRINCIPI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
- Il
bilancio di previsione annuale, redatto in termini di competenza
finanziaria, deve essere deliberato osservando i principi
fondamentali contenuti nell’art. 162 del TUEL.
Art. 8 - CONTENUTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
- Il
bilancio di previsione è il documento di programmazione del
Comune che indica le scelte per la gestione dei servizi ed i relativi
mezzi di finanziamento.
- Il
bilancio di previsione annuale, composto da due parti, relative
rispettivamente all’entrata ed alla spesa, è redatto in
termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti
disposizioni normative e deliberato in pareggio finanziario
complessivo, comprendendo le previsioni di entrata e di spesa che si
presume possano verificarsi e realizzarsi nell’anno in cui sono
attribuite, in coerenza con le linee programmatiche della gestione
amministrativa che si intende realizzare.
- Il
bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni di spesa corrente e di spesa in conto
capitale, anche con riguardo agli stanziamenti previsti nel bilancio
pluriennale. Questi stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede
di approvazione del bilancio di previsione, sulla base degli impegni
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti, per
assicurarne idonea copertura finanziaria.
- In
sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il
Consiglio Comunale assicura idoneo finanziamento agli impegni
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.
- L’unità
elementare del bilancio è la "risorsa" per le
previsioni di entrata, "intervento" per le previsioni di
spesa ed il "capitolo", sia nell’entrata che nella
spesa, in relazione ai servizi per conto di terzi.
- Ciascuna
"risorsa" dell’entrata, ciascun "intervento"
della spesa e ciascun "capitolo" delle entrate e delle
spese per servizi per conto di terzi devono indicare:
- l’ammontare
degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del
secondo esercizio precedente a quello di riferimento;
- la
previsione aggiornata dell’esercizio in corso;
- l’ammontare
delle entrate e delle spese che si prevede, rispettivamente, di
accertare o di impegnare nell’esercizio cui il bilancio si
riferisce.
- Le
entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi costituendo
al tempo stesso un credito e un debito per l’ente, devono
conservare nella gestione di competenza, l’equivalenza tra le
previsioni e gli accertamenti di entrata con le previsioni e gli
impegni di spesa corrispondenti.
- Tra
le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi sono
compresi i fondi economali.
- Nel caso di applicazione dell’avanzo o del disavanzo di
amministrazione, l’iscrizione in bilancio del relativo importo
presunto deve precedere tutte le entrate o tutte le spese.
Art.9 - STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
- Il
bilancio di previsione annuale è composto di due parti
distinte per le previsioni di entrata e per quelle di spesa; è
completato da quadri generali riepilogativi e dimostrativi delle
previsioni in esso contenute ed è corredato dai seguenti
allegati:
- bilancio
annuale e pluriennale;
- relazione
previsionale e programmatica;
- relazione del Revisore dei Conti
- programma
triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni e integrazioni;
- deliberazioni
con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali
e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi ;
- copia
del provvedimento che approva il rendiconto deliberato del penultimo
esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione;
- tabella
relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia
- Nel bilancio le entrate e le spese sono strutturate secondo quanto previsto dall’art. 165 del TUEL.
- La
parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è
fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del
Bilancio e nella Relazione Previsionale e Programmatica.
- Le
spese in conto capitale comprendono le partite che attengono agli
investimenti diretti ed indiretti, alle partecipazioni azionarie ed
ai conferimenti, nonché ad operazioni per concessioni di
crediti. Le spese per rimborso di prestiti comprendono le quote
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e le somme dovute per
capitale a fronte di ogni altra operazione di prestito. Le spese
correnti comprendono le altre spese, esclusi i servizi per conto di
terzi.
-
Nel
titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano
esposizione, i servizi per conto di terzi che comprendono le entrate
e le spese che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito
per il Comune. Sono altresì compresi, tra i servizi per conto
di terzi, i depositi cauzionali ed i relativi rimborsi, nonché
le somme destinate alla gestione economale. Le previsioni e gli
accertamenti di entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e
gli impegni di spesa.
- Le
risorse di entrata e gli interventi di spesa relativi a "servizi
rilevanti ai fini dell’I.V.A." debbono portare tale indicazione.
Art. 10 -PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
- In
occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione il
Responsabile dell’Area Contabile, richiede ai responsabili dei
servizi di formalizzare, entro 10 giorni dalla richiesta, le proposte
di previsione per l’anno successivo degli stanziamenti di rispettiva
competenza unitamente alle proposte di previsione per gli esercizi
finanziari oggetto del bilancio pluriennale e ai dati relativi alle
caratteristche generali dei servizi comunali per la predisposizione
della relazione previsionale e programmatica.
- Nei
10 giorni successivi il Responsabile dell’Area Contabile sulla
base delle proposte dei Responsabili dei Servizi e delle notizie e
dati in suo possesso predispone un progetto di "Bilancio aperto"
annuale e pluriennale e lo presenta alla Giunta.
- .La
Giunta Comunale approva le proposte definitive del Bilancio
preventivo annuale e pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica.
- La
proposta approvata dalla Giunta Comunale viene trasmessa a cura del
Responsabile dell’Area Contabile al Revisore dei Conti per il
relativo parere che viene formulato entro 10 giorni.
- La
proposta di Bilancio di previsione unitamente agli allegati ed al
parere del Revisore dei Conti sono depositate presso l’Ufficio
Ragioneria, a disposizione dei Consiglieri comunali, fino al giorno
della discussione consiliare. Tra il deposito e la riunione del
Consiglio devono intercorrere almeno 10 giorni. Dell’avvenuto
deposito è data contestuale comunicazione ai Consiglieri
Comunali a cura del Responsabile dell’Area Contabile;
- I Consiglieri Comunali possono presentare proposte di emendamento
agli schemi del bilancio annuale e pluriennale, alla relazione
previsionale e programmatica ed ai programmi annuali
dell’Amministrazione almeno 5 giorni prima della data fissata per
l’approvazione dei citati atti contabili. Gli emendamenti che
dovranno essere predisposti in forma scritta e dovranno essere
presentati all’ufficio protocollo, nel caso in cui determinino una
maggiore spesa o una minore entrata, dovranno altresì indicare
in modo puntuale la corrispondente minore spesa o maggiore entrata
con specifico riferimento ad interventi, risorse o capitoli,
determinate in misura tale da non comportare squilibri di bilancio.
Gli emendamenti dovranno poi essere corredati del parere dell’organo
di revisione e del Responsabile dell’Area Contabile.
- Copia
(in estratto) del bilancio di previsione è inviata a cura del
Responsabile dell’Area Contabile al Tesoriere del Comune ad
esecutività avvenuta.
Art. 11 - VARIAZIONI DI BILANCIO
- Dopo
l’approvazione del Bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere impegnata prima che siano apportate
le necessarie variazioni al bilancio medesimo. - I membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all´ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
- Il
bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
- Le
procedure modificative del bilancio possono riguardare:
- Le
variazioni di cui al comma 3 sono deliberate, non oltre il 30
novembre di ciascun anno, dal Consiglio Comunale.
- Per
motivi d’urgenza, la Giunta Comunale può disporre variazioni
al bilancio, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del TUEL, salvo
ratifica, a pena di decadenza, del Consiglio Comunale nei sessanta
giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso,
se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
- In
caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dalla Giunta Comunale, il Consiglio Comunale è tenuto
ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il
31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.
- Sono
vietate le variazioni di bilancio riguardanti:
- le
variazioni agli stanziamenti degli interventi di spesa che
evidenziano reali disponibilità in rapporto al fabbisogno
dell’intero esercizio di competenza per integrare stanziamenti che
risultino insufficienti in relazione al fabbisogno di spesa per
l’intero esercizio di competenza o per l’istituzione di nuovi
stanziamenti relativi a spese necessarie e non prorogabili;
- le
variazioni agli stanziamenti delle risorse di entrata quando le
stesse risultino carenti o superflue rispetto alla previsione;
- le
variazioni derivanti dall’accertamento di nuove o maggiori entrate da
destinare, in via prioritaria, alla copertura di minori entrate
nonché al finanziamento di nuove o maggiori spese;
- le
variazioni a seguito dell’accertamento, in sede di approvazione del
conto consuntivo dell’esercizio antecedente, di un avanzo di
amministrazione accertato e disponibile o di un disavanzo di
amministrazione.
Art. 12 - PROCEDURA PER LE VARIAZIONI AL BILANCIO
- Le
richieste di variazione al Bilancio di Previsione devono essere
trasmesse dai Responsabili dei Servizi all’ Area Contabile e
devono essere debitamente motivate al fine di consentire alla Giunta
Comunale non solo una valutazione delle ragioni concrete che inducono
ad operare le suddette variazioni, ma di conoscere anche in modo
dettagliato i caratteri specifici dell’attività che si
vorrebbe finanziare mediante il provvedimento di variazione di
bilancio.
- Tutte
le variazioni di Bilancio, nessuna esclusa, sono verificate e
confermate dall’Area Contabile dell’Ente che vigila sugli
equilibri complessivi del Bilancio e sul rispetto degli obiettivi
programmatici.
- Tutte le variazioni di Bilancio devono recare, anche, il parere
dell’Organo di Revisione Contabile.
Art. 13 - ASSESTAMENTO DI BILANCIO
- Mediante
la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio
Comunale entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di
riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio.
- Le
eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse all’Area
Contabile, con l’indicazione delle modifiche compensative e
della disponibilità degli stanziamenti interessati entro il 15
novembre per consentire l’espletamento delle procedure
necessarie per la predisposizione degli atti.
- L’assestamento
di Bilancio è finalizzato ad adeguare alle effettive esigenze
di accertamento e riscossione, nonché di impegno e pagamento,
le previsioni iniziali di competenza.
Art. 14 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
- La
Giunta Comunale, dopo l’approvazione del bilancio di previsione da
parte del Consiglio Comunale, definisce sulla base dello stesso il
PEG.
- Il
contenuto del piano esecutivo di gestione, costituito dagli obiettivi
di gestione e dall’affidamento degli stessi ai responsabili dei
servizi unitamente alle dotazioni necessarie, deve essere riferito
alla struttura organizzativa dell’Ente.
- Il
Piano Esecutivo di Gestione contiene, infatti, una ulteriore
graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, e degli
interventi di spesa in capitoli e provvede ad assegnare gli stessi ai
Responsabili dei Servizi esplicitando gli obiettivi di gestione dei
Servizi di loro appartenenza da conseguire nell’arco dell’esercizio,
nonché ad individuare le risorse finanziarie, umane e
tecnologiche assegnate ai Responsabili dei Servizi per il
raggiungimento degli obiettivi programmati.
- Il
Responsabile dell’Area Contabile, in stretta collaborazione con
il Direttore Generale e/o il Segretario Comunale che predispone il
piano dettagliato degli obiettivi, redige la bozza di Piano Esecutivo
di Gestione del Comune.
- Il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato dalla Giunta
Comunale.
- I responsabili delle Aree nelle quali è articolato l’Ente,
ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono, mediante
determinazioni, all’esecuzione del piano esecutivo di gestione,
essendo esclusa ogni necessità di ulteriori atti deliberativi
da parte della Giunta Comunale, salvo quanto disposto dal Regolamento
degli Uffici e dei Servizi.
Art. 15 - VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
- Qualora
a seguito di approfondita analisi dello stato di attuazione degli
obiettivi il responsabile di Area ritenga necessaria una modifica
delle risorse assegnate o una rimodulazione degli obiettivi, ne fa
proposta alla Giunta Comunale con apposito schema che tiene conto dei
seguenti elementi:
- l’impossibilità
di raggiungere l’obiettivo a seguito di fatti non dipendenti
dall’organizzazione del Servizio;
- l’impossibilità
di raggiungimento dell’obiettivo, operando con la dotazione di
risorse assegnata, con ipotesi alternative di attuazione del
programma;
- le valutazioni del responsabile del servizio riferite alle conseguenze
in termini di programmi, di progetti e di obiettivi gestionali che
derivano dall’eventuale mancata accettazione totale o parziale
della proposta di modifica.
- Il Presidente della commissione se richiesto riferisce al Consiglio sull´avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell´incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
- Lo
schema di variazione è trasmesso dal Responsabile dell’Area
interessato al Responsabile dell’Area Contabile, che appone il
proprio parere con riferimento al coordinamento generale delle
entrate e delle spese di bilancio, ed è formalizzata con
deliberazione della Giunta Comunale.
- Le
variazioni al Piano Esecutivo di Gestione possono essere adottate
entro il 15 dicembre di ciascun anno.
- Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che investono più
risorse o più interventi, sono connesse e conseguenti alle
precedenti deliberazioni di variazione del bilancio.
Art. 16 - FONDO DI RISERVA
- Nel
bilancio di previsione si iscrive un fondo di riserva non inferiore
allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio.
- Il
fondo di riserva è utilizzabile, con deliberazione dell’Organo
Esecutivo, entro il 31 dicembre, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di
spesa corrente si rivelino insufficienti.
- Le
deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate all’Organo
Consiliare nella prima seduta successiva all’adozione del
provvedimento di Giunta Comunale.
- Al
fondo di riserva non possono in ogni caso essere imputati impegni o
pagamenti di spesa.Al
fondo di riserva non possono in ogni caso essere imputati impegni o
pagamenti di spesa.
Art. 17 - FONDO AMMORTAMENTO
- Nel
bilancio di previsione può essere iscritto, per ciascun
servizio delle spese correnti, l’apposito intervento
„ammortamenti di esercizio“ dei beni di riferimento, per
un importo non inferiore al 30 per cento del valore calcolato secondo
i criteri dell’articolo 229, comma n. 7, del TUEL.
- li
stanziamenti degli interventi iscritti in Bilancio a titolo di
"ammortamenti di esercizio" non sono disponibili per la
registrazione di impegni di spesa, né per effettuare prelievi
in favore di altri interventi di spesa.
-
Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi
costituiscono economie di spese, a tale titolo, concorrono a
determinare un aumento di corrispondente importo dell’avanzo di
amministrazione. Le somme così accantonate ed opportunamente
evidenziate quali componenti dell’avanzo di amministrazione,
possono essere utilizzate nell’esercizio successivo per
reinvestimento patrimoniale (autofinanziamento) mediante
l’applicazione dell’avanzo stesso.
Art. 18 - ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA
È
totalmente regolamentato dall’art. 163 del TUEL.
Titolo III -
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Art. 19 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
- Al
fine di verificare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
necessari ad una sana e corretta gestione del bilancio i
Responsabili dei Servizi devono comunicare, all’Area
Contabile, le situazioni anomale o gli scostamenti significativi di
entrata e di spesa rispetto alle previsioni di bilancio.
- I
Responsabili dei Servizi devono comunque comunicare, entro e non
oltre il 15 settembre di ciascun anno, l’ammontare presunto degli
accertamenti di entrata e le previsioni di spesa di loro competenza
al termine dell’esercizio. Con tali comunicazioni riferiscono altresì
al Responsabile dell’Area Contabile ed alla Giunta Comunale
sulle motivazioni che hanno portato ad eventuali significativi
scostamenti rispetto alle previsioni, sulle iniziative assunte e sui
provvedimenti che si propone siano adottati per rimuoverne le cause
ed in ogni caso per migliorare le risultanze finanziarie della
gestione.
- Qualora
venga rilevato che, per effetto di minori entrate non compensate da
minori spese o per effetto di previsioni di maggiore spesa, gli
equilibri di bilancio siano pregiudicati, il Responsabile dell’Area
Contabile, esprimendo le proprie valutazioni, è tenuto
obbligatoriamente entro sette giorni dall’avvenuta conoscenza a
segnalare tale situazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio
Comunale, al Direttore Generale e/o Segretario Comunale ed al
Revisore dei Conti.
- Fino all’adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il
ripristino degli equilibri di bilancio, non possono essere assunti
impegni di spesa per servizi non espressamente previsti per legge.
Art. 20 - RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE
- Entro
il 30 settembre di ogni anno l’organo consiliare provvede ad
effettuare:
- la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di
eventuali progetti indicati nella relazione previsionale e
programmatica;
- la
verifica del mantenimento degli equilibri finanziari;
- la verifica del conseguimento degli altri equilibri ed obiettivi stabiliti nel presente regolamento e nella relazione previsionale e programmatica.
- In
tale sede il Consiglio Comunale dà atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio; in caso di accertamento negativo,
adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell’eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e,
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della
gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le
misure necessarie a ripristinare il pareggio.
- Ai fini del riequilibrio della gestione, la deliberazione suddetta
deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari impegnando i
fondi, in quote uguali, nel bilancio dell’esercizio in corso o
in quelli dei primi due immediatamente successivi, utilizzando con
vincolo di destinazione per il corrispondente importo annuo tutte le
entrate, compresi eventuali proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili. E’ fatto divieto di utilizzare le
entrate provenienti dall’assunzione di prestiti e quelle aventi
specifica destinazione per legge.
- Qualora l’ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un
disavanzo di amministrazione o rechi l’indicazione di debiti
fuori bilancio, e non siano stati adottati i provvedimenti di cui ai
commi precedenti, è consentito assumere impegni esclusivamente
per l’assolvimento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza dell’ente espressamente previsti per legge, nonché
pagare spese a fronte di impegni già assunti nei precedenti
esercizi ovvero derivanti da obblighi di legge, o dovute in base a
contratti o sentenze passate in giudicato.
- Il provvedimento deliberativo è allegato al rendiconto
dell’esercizio relativo.
- La mancata adozione del provvedimento di riequilibrio è
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di
previsione, cui consegue, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del
TUEL, l’attivazione della procedura per lo scioglimento del
Consiglio Comunale.
Art. 21 - RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO
- Con
la deliberazione di cui al precedente articolo il Consiglio Comunale
riconosce la legittimità ed adotta i provvedimenti necessari
per la copertura degli stessi.
- Al
riconoscimento di legittimità di detti debiti il Consiglio può
provvedere tutte le volte che se ne manifesta la necessità e
comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno,
relativamente ai debiti che si sono manifestati entro il 30 novembre
dell’anno stesso. I debiti fuori bilancio che dovessero
manifestarsi dopo il 30 novembre potranno essere riconosciuti
nell’esercizio successivo entro tre mesi dalla data di
esecutività del relativo bilancio.
- I
debiti riconoscibili sono quelli derivanti da:
- sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- copertura
di disavanzi di Consorzi, Aziende Speciali ed Istituzioni nei limiti
degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atto costitutivo,
purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio di bilancio
ai sensi della normativa vigente ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione
- ripiano
delle perdite di Società di capitali costituite per
l’esercizio di servizi pubblici locali, nei limiti e nelle forme
previste dal Codice Civile o da norme speciali;
- procedure
espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica
utilità
- fatti
e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase,
interventi o decisioni di Amministratori, Dirigenti, Funzionari o
dipendenti del Comune.
-
Il
pagamento dei debiti fuori bilancio può essere rateizzato in
tre anni, compreso quello in corso, secondo un piano concordato con i
creditori.
- Ove i mezzi individuati per il ripiano dei debiti fuori bilancio non siano sufficienti, il Comune può disporne il finanziamento
mediante il ricorso a mutui, motivando nella relativa deliberazione
l’impossibilità di utilizzare altre risorse.
Art. 22 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- Il
risultato contabile di amministrazione è accertato con
l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso da parte
del Consiglio Comunale ed è pari al fondo di cassa aumentato
dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
- L’avanzo
di amministrazione è distinto in:
- fondi non vincolati;
- fondi vincolati;
- fondi per finanziamento spese in conto capitale;
- fondi di ammortamento.
- L´avanzo
accertato può essere utilizzato secondo quanto stabilito
dall’art. 187 del TUEL.
- Nel
corso dell’esercizio, al bilancio di previsione può essere
applicato, con deliberazione di variazione, l’avanzo di
amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente
precedente e può essere finalizzato per il reinvestimento
delle quote accantonate per ammortamento, per la copertura dei debiti
fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio, per il finanziamento di spese correnti
"una tantum" e per il finanziamento delle spese correnti in
sede di assestamento. Per tali fondi l’attivazione delle spese può
avvenire solo dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell’avanzo, aventi
specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con
l’ultimo rendiconto approvato, i quali possono essere immediatamente
attivati.
Art.23 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- Qualora
per eventi straordinari e imprevedibili il rendiconto si chiuda con
un disavanzo di amministrazione, il Consiglio Comunale adotta i
provvedimenti per il riequilibrio della gestione entro 15 giorni
dall’approvazione del rendiconto stesso e comunque non oltre il 30
settembre successivo. Il disavanzo è iscritto in bilancio in
aggiunta alle quote di ammortamento accantonate ed agli eventuali
fondi derivanti da entrate vincolate o destinate a spese in conto
capitale e non disponibili nel risultato contabile di
amministrazione.
- Per
la copertura del disavanzo di amministrazione si rimanda a quanto
stabilito al precedente articolo 21.
TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 24 - FASI DELLE ENTRATE
- L’acquisizione
al bilancio dell’ente delle somme relative alle entrate
previste dal bilancio annuale di competenza presuppone l’obbligo
di realizzare l’effettiva disponibilità delle somme
attraverso un preordinato procedimento amministrativo, rilevabile
dalle seguenti fasi:
- accertamento;
- riscossione;
- versamento.
Art. 25 - ACCERTAMENTO
- Léaccertamento
dell’entrata consiste nel procedimento amministrativo con cui viene
verificata, sulla base di idonea documentazione acquisita dal
Responsabile del Servizio, la ragione del credito e la sussistenza di
un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la
somma da incassare nonché fissata la relativa scadenza e la
risorsa di bilancio a cui riferirla..
- In
relazione alla diversa natura e provenienza delle entrate,
l’accertamento dovrà avvenire:
- per
le entrate di carattere tributario, mediante emissione di ruoli;
- per
le entrate di natura patrimoniale sulla base di atti amministrativi
e/o di contratti che individuano il soggetto debitore, l’importo da
incassare e la sua scadenza, nonché mediante acquisizione
diretta od emissione di liste di carico;
- per
le entrate relative a partite compensative delle spese, in
corrispondenza dell’assunzione del relativo impegno di spesa;
- per
le entrate provenienti dai trasferimenti correnti dello Stato,
Regione e di altri enti pubblici, mediante i provvedimenti di
assegnazione dei contributi;
- per
le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere
produttivo a seguito di acquisizione diretta oppure di emissione di
liste di carico o di ruoli;
- per
le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie, a seguito della concessione definitiva da parte della
Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero della
stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di
credito;
- per
i prestiti derivanti dall’emissione di buoni obbligazionari
dopo il loro collocamento di cui all’articolo 35, comma 6,
della legge n. 724 del 1994;
- per
ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il
credito, l’accertamento viene effettuato contestualmente alla
riscossione del medesimo.
- In
relazione a particolari tipologie di entrate già acquisite e
che presentano carattere di omogeneità e ripetitività,
quali, a titolo esemplificativo, quelle derivanti da versamenti su
conti correnti postali e presso la sezione staccata della Tesoreria
comunale, l’accertamento potrà avvenire cumulativamente per
una pluralità, comunque omogenea, di debitori. In tale caso
l’individuazione del singolo debitore dovrà risultare da
apposita documentazione risultante agli atti.
- Il
Responsabile del Servizio competente attiva la procedura di
accertamento delle entrate comunali e trasmette all’Area
Contabile idonea documentazione ai fini della notazione nelle
scritture contabili entro 30 giorni dalla esecutività dei
relativi provvedimenti o dall’avvenuta conoscenza
dell’acquisizione dell’entrata e, comunque, entro il 31
dicembre di ciascun anno.
- Il
Responsabile Area Contabile provvede all’annotazione
dell’accertamento nelle scritture contabili, previo riscontro dello
stesso con riguardo alla sussistenza degli elementi di cui ai
precedenti commi.
- Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori
accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a
determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la
possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di
competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero
insorgere in data successiva alla chiusura dell’esercizio
finanziario.
Art. 26 - RISCOSSIONE E VERSAMENTO
- La
riscossione dell’entrata consiste nel materiale introito delle somme
dovute al Comune a mezzo di incaricati interni od esterni.
- Gli incaricati interni sono:
- l’Economo Comunale;
- i
dipendenti comunali addetti alla riscossione di particolari entrate
specificamente designati con apposito provvedimento.
- Gli incaricati esterni sono:
- il Concessionario del servizio riscossione dei tributi;
- Tesoriere del Comune;
- i Concessionari di particolari servizi in appalto, a tale fine
autorizzati, per la riscossione di entrate comunali connesse con la
prestazione di particolari servizi.
- Le
modalità di riscossione e versamento alle quali dovranno
attenersi gli incaricati esterni, di cui al comma precedente sono
stabilite nel presente regolamento e/o nelle convenzioni e contratti
stipulati.
- Ove
i riscuotitori esterni, nell’espletamento del loro incarico, vengano
ad assumere le caratteristiche di agenti contabili dovranno
provvedere a rendere il conto della gestione.
- Le
somme riscosse a qualsiasi titolo dai relativi incaricati debbono
essere integralmente versate nella Tesoreria del Comune nei termini e
nei modi prescritti dalla legge, dai Regolamenti, da eventuali
accordi convenzionali e contrattuali o da provvedimento deliberativo
apposito e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla
riscossione.
- Il
Tesoriere non può ricusare la riscossione delle somme versate
in favore del Comune e le tiene in deposito fino alla conferma di
accettazione da parte del Comune stesso. Per ogni somma riscossa il
Tesoriere rilascia al debitore una quietanza in originale,
contrassegnata da un numero d’ordine provvisorio.
- Tali
riscossioni saranno tempestivamente segnalate all’Area
Contabile alla quale il Tesoriere richiederà l’emissione della
reversale d’incasso.
- Le
disponibilità dei conti correnti postali, intestati alla
Tesoreria del Comune, riguardanti i proventi di servizi e attività
comunali, devono essere versati in Tesoreria con una cadenza
temporale non superiore a due mesi, fermo restando che, per rilevanti
giacenze, il suddetto periodo viene ridotto a venti giorni.
- Gli incaricati interni alla riscossione sono responsabili delle
somme di cui devono curare la riscossione e rispondono personalmente
di ogni danno arrecato all’ente per incuria o mancata diligenza
nell’esercizio delle funzioni loro affidati.
Art. 27 - REVERSALE DI INCASSO
- LOgni
entrata che compete al Comune è riscossa dal Tesoriere in base
ad una reversale d’incasso, la quale costituisce il documento con cui
lo stesso viene autorizzato a riscuotere una determinata somma o con
cui l’Amministrazione Comunale regolarizza una riscossione già
avvenuta.
- Le
reversali d’incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun
esercizio finanziario, recano le seguenti indicazioni:
- esercizio finanziario e data di emissione;
- risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza;
- anno di provenienza per i residui;
- codifica prevista per legge;
- nome e cognome o ragione sociale nonché codice fiscale e/o partita I. V. A. del debitore;
- causale della riscossione;
- ammontare del credito in cifre e lettere;
- numero di accertamento;
- eventuali vincoli di destinazione;
- eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata.
- Le
reversali vengono trasmesse al Tesoriere con elenco in duplice copia,
sottoscritto dal Responsabile dell’Area Contabile, che ne
restituisce una copia come ricevuta. Il Tesoriere trasmette
giornalmente al Comune il conto dei versamenti ricevuti mediante
apposito tabulato, o con procedure informatiche, da cui risultino gli
importi riscossi, i titolari dei versamenti, le causali e le relative
quietanze.
- Gli
ordinativi di incasso vengono emessi e sottoscritti dal Responsabile
dell’Area Contabile.
- Le reversali d’incasso rimaste insolute alla fine dell’esercizio sono
restituite dal Tesoriere all’Area Contabile per l’annullamento
o la riduzione e le relative somme sono iscritte nel conto dei
residui attivi; le reversali annullate vengono riemesse
nell’esercizio finanziario successivo.
TITOLO V – GESTIONE DELLE SPESE
Art. 28 - FASI DELLA SPESA
- Sono
spese del comune quelle alle quali si deve provvedere a carico del
relativo bilancio a norma di legge, statuto, regolamenti e atti
amministrativi, per l’assolvimento dei servizi che dipendono dal
comune e per qualsiasi altra causa.
- Sono fasi della spesa:
- l’impegno;
- la liquidazione;
- l’ordinazione;
- il pagamento.
- Per talune spese le fasi di cui sopra possono essere in tutto o in parte
simultanee.
Art. 29 - IMPEGNO DI SPESA
- I Responsabili di Area nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate
dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per l’organizzazione
degli Uffici e dei Servizi adottano, con proprie determinazioni, atti
di impegno nei limiti dei fondi previsti in Bilancio e assegnati
dalla Giunta con il P.E.G.
- L’impegno
è regolarmente assunto, quando a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata è emesso l’ordine risultante
da idonea documentazione scritta, indicante: l’oggetto e la
natura della spesa, l’ammontare del debito, la causale, il
creditore, l’eventuale scadenza e la voce economica del
bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la rilevazione
contabile del debito.
- Costituiscono
impegno, senza richiedere l’adozione di ulteriori atti formali, sugli
stanziamenti debitamente approvati del bilancio di previsione annuale
e successive variazioni, le spese dovute per:
- il
trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente,
compresi i relativi oneri riflessi;
- le
rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi gli interessi
di preammortamento ed i relativi oneri accessori;
- ogni
altra spesa dovuta in base a contratti o disposizioni di legge.
- Per le spese correnti l’obbligazione giuridica, in genere, si perfeziona:
- a
seguito di rapporto contrattuale con il terzo contraente per le spese
relative ad interventi per acquisti di beni di consumo, materie
prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi;
- con
l’adozione del provvedimento deliberativo o della determinazione che
individua il beneficiario per le spese relative a contributi e
trasferimenti.
- Le
spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate
nei seguenti modi:
- con
l’assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano
impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o
già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in
entrata;
- con
quota dell’avanzo di amministrazione si considerano impegnate in
corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione
accertato;
- con
l’emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in
corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto;
- con
entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per
l’ammontare delle entrate accertate.
- Si
considerano altresì impegnati gli stanziamenti per spese
correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di
entrate aventi destinazione vincolata per legge.
- Le
spese sostenute in violazione degli obblighi suddetti non generano
oneri a carico del bilancio comunale ma, in tal caso, il rapporto
obbligatorio intercorre tra il soggetto creditore e l’Amministratore
o Responsabile del Servizio o dipendente che ha consentito la
fornitura o la prestazione.
- Possono
essere assunti impegni di spesa sugli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stesso.
- Chiuso con il 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessun impegno può
essere assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le
somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le
somme impegnate ai sensi del presente articolo costituiscono economie
di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i risultati
finali della gestione.
- E’ consentita la gestione dei sottoimpegni.
Art. 30 - PRENOTAZIONI DI IMPEGNO
- Nel
corso della gestione possono essere assunte dai Responsabili dei
Servizi determinazioni per la prenotazione di impegni di spesa
relativamente a procedure in corso di espletamento; la prenotazione
di impegno costituisce vincolo rispetto all’utilizzo degli
stanziamenti iscritti a bilancio.
- Le
prenotazioni hanno natura provvisoria per cui, ove alla chiusura
dell’esercizio finanziario non siano divenute certe e
definitive con l’insorgenza dell’obbligazione giuridica,
decadono e costituiscono economie di gestione.
- IQuando
la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara
bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale
termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità
gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
- È
consentita, nel corso dell’esercizio, la prenotazione di impegno
relativo a spese in corso di formazione o di ammontare non
esattamente definito. Tali impegni, ove alla chiusura dell’esercizio
finanziario non siano divenuti certi e definitivi con l’insorgenza
dell’obbligazione giuridica al pagamento della relativa spesa, non
producono effetti e sono annullati d’ufficio dall’Area
Contabile.
Art. 31 - IMPEGNI A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI
- Possono
essere assunti impegni di spesa sugli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stesso.
- Possono
essere assunti impegni di spesa eccedenti l’arco di tempo preso in
considerazione dal bilancio pluriennale esclusivamente per:
- spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio;
- oneri
indotti dall’attuazione del piano degli investimenti approvato dal
Consiglio;
- canoni
di concessione e oneri per fitti passivi;
- eccezionalmente ed in casi di dimostrata convenienza economica per la realizzazione di piani ed interventi di particolare complessità.
- Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata
superiore a quella del bilancio pluriennale i relativi impegni non
possono superare il limite previsto dagli stanziamenti dei
corrispondenti interventi dell’ultimo anno di vigenza del
bilancio pluriennale.
Art. 32 - PROCEDURA DI IMPEGNO DELLE SPESE
- Le
deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e le
determinazioni dei Responsabili di Area che comportano, secondo le
rispettive competenze, impegno di spesa sono trasmesse all’Area
Contabile, per il parere di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria
- I provvedimenti di impegno di spesa devono contenere, oltre agli
elementi previsti dall’ordinamento:
- indicazione
dell’intervento e del capitolo di imputazione della spesa;
- l’indicazione
del beneficiario
- la
tipologia di spesa;
- il
periodo temporale di riferimento dell’obbligazione giuridica nonché
nel caso di contratti pluriennali la data di termine del contratto
stesso.
- In
presenza di determinazioni che non appaiono regolari, il Responsabile
dell’Area Contabile restituisce la pratica, al Responsabile
dell’Area proponente con rapporto motivato.
- Non
appena è divenuta esecutiva la determinazione di impegno, il
responsabile del servizio che ordina la spesa comunica al terzo
interessato il numero di provvedimento attestante la copertura
finanziaria.
Art. 33 - SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
- Per
i lavori di somma urgenza, a seguito di eventi eccezionali o
imprevedibili, può prescindersi dal preventivo atto di
impegno.
- L’impegno
di spesa deve essere formalizzato con provvedimento del Responsabile
dell’Area interessata da assumere a carico del bilancio
dell’esercizio in corso non oltre il trentesimo giorno successivo
all’ordinazione della prestazione fatta a terzi.
- Le
spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono
regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre.
- In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso
all’emissione del mandato di pagamento.
Art. 34 - ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
- Qualsiasi
atto che comporti spese a carico del Comune è nullo di diritto
se privo dell’attestazione della relativa copertura finanziaria, da
parte del Responsabile dell’Area Contabile.
- Il
rilascio del visto presuppone, con riferimento alla regolarità
contabile, l’esame degli elementi di cui al seguente articolo
36, comma 1, e riguardo all’attestazione di copertura
finanziaria:
- certifica
l’effettiva disponibilità dello stanziamento di bilancio
- per
gli impegni di spese correnti, rileva la inesistenza di fatti o
eventi pregiudizievoli degli equilibri di bilancio, con particolare
riguardo alla realizzabilità delle entrate dei primi tre
titoli;
- per
gli impegni di spese d’investimento, rileva la verificata
registrazione dell’accertamento della correlata entrata.
- Qualora
si tratti di spese finanziate con entrate aventi destinazione
vincolata, l’attestazione di copertura finanziaria dà atto che
la corrispondente entrata sia stata accertata ai sensi dell’articolo
25 del presente regolamento.
- Qualora l’atto comporti spese in tutto o in parte a carico di
esercizi successivi, l’attestazione di copertura viene resa con
riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e
dei bilanci annuali seguenti.
- Il Responsabile dell’Area Contabile appone il proprio visto
entro, al massimo, dieci giorni dal ricevimento della determinazione;
qualora la determinazione non presenti i requisiti di regolarità
di cui al comma precedente, nello stesso termine il visto viene
negato con adeguata motivazione.
Art. 35 - PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
- Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di
giudizio e atto di valutazione espresso dal Responsabile Area
Contabile deve riguardare:
- la
regolarità della documentazione;
- la
corretta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo
iscritto sul relativo intervento o capitolo;
- l’esistenza
del presupposto dal quale sorge il diritto dell’obbligazione;
- alle norme fiscali;
- il
rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell’Ente;
- il
rispetto dell’Ordinamento Contabile degli Enti Locali e delle norme
del presente Regolamento.
- Il parere è espresso in forma scritta, munito di data,
sottoscritto, ed inserito nell’atto in corso di formazione e segue il
parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Servizio proponente.
- Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi
ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso
non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono
inviate, con motivata relazione del Responsabile dell’Area
Contabile al Servizio proponente.
- L’organo deputato ad adottare l’atto, in presenza di parere negativo,
può ugualmente assumere il provvedimento, con apposita
motivazione, circa le ragioni che inducono a disattendere il parere
stesso.
Art. 36 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
- La
liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all’impegno
e consiste nella determinazione e/o atto di liquiddazione, sulla
scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito
del creditore, della somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei
limiti del relativo impegno regolarmente assunto e contabilizzato; la
liquidazione deve, comunque, individuare i seguenti elementi:
- il creditore o i creditori;
- la somma dovuta;
- gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
- il capitolo o l’intervento o l’impegno di spesa al quale la stessa è
da imputare;
- l’eventuale economia di spesa.
- L’atto di liquidazione della spesa comporta che il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile per l’intervenuta
esecuzione e/o fornitura, anche parziale qualora contrattualmente
previsto, dei beni e/o servizi prefissati.
- L’atto
di liquidazione o l’eventuale determinazione adottata dal
Responsabile dell’Area, con la quale viene liquidata la spesa,
è trasmessa a sua firma, all’Area Contabile.
- Il
Responsabile dell’Area Contabile, esegue il controllo sulla
regolarità, l’esattezza e la completezza della documentazione
trasmessa ed il controllo fiscale, riscontrando che la somma da
pagare rientri nei limiti dell’impegno e che ne risulti effettuata
la giusta imputazione al bilancio.
- Nel
caso in cui si rilevino irregolarità dell’atto di
liquidazione o la non conformità rispetto all’atto di
impegno, o l’insufficienza della disponibilità rispetto
all’impegno assunto, l’atto stesso viene restituito al Servizio
proponente con l’indicazione dei provvedimenti da promuovere per la
regolarizzazione.
- Quando
si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni permanenti
che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase
di ordinazione di cui al successivo articolo 37.
Art. 37 - ORDINAZIONE DEI PAGAMENTI
- L´ordinazione
è la fase con la quale viene impartito l´ordine di pagare al
creditore quanto dovuto, mediante l´emissione del mandato di
pagamento.
- I
mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
- numero
d’ordine progressivo per esercizio finanziario;
- esercizio
cui la spesa si riferisce, con l’indicazione se la somma da pagare
appartiene alla competenza o ai residui;
- intervento
o capitolo di bilancio e numero di impegno cui la spesa è
imputata;
- codice
di bilancio e voce economica;
- somma
lorda da pagare in cifre e in lettere con l’evidenziazione
dell’importo netto e delle ritenute operate;la liquidazione;
- eventuali
estremi del documento di liquidazione;
- generalità
del creditore o dei creditori o di chi, per loro, è legalmente
autorizzato a rilasciare quietanza;
- codice
fiscale e/o partita IVA dei percipienti;
- causale
del pagamento;
- modalità
di pagamento;
- data
di emissione;
- eventuale
scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito, qualora
sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
- eventuali vincoli di destinazione;
- firma
del Responsabile dell’Area Contabile.
- Possono
essere ammessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso
intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità
di creditori ed i relativi titoli da cui sorge l’obbligo a pagare e i
diversi importi da corrispondere.
- I
pagamenti devono essere disposti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di bilancio oppure trovare riscontro nell’elenco dei
residui passivi. Prima di emettere un mandato di pagamento devono
essere verificati da parte dell’Area Contabile i documenti
giustificativi di ogni provvedimento autorizzativo di liquidazione;
inoltre deve essere verificato che la somma da pagare trovi capienza
nel limite dell’impegno assunto con il provvedimento autorizzativo
della spesa liquidata.
- Dopo il 20 dicembre non possono essere ammessi mandati di pagamento, ad
esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei
contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento
dei mutui o pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale
data.
- Il
Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al
Comune anche in conformità a quanto stabilito con la
Convenzione di Tesoreria.
- Il mandato di pagamento è trasmesso al Tesoriere a cura del
Responsabile dell’Area Contabile; l’inoltro al Tesoriere
avviene a mezzo distinta in duplice copia, numerata e datata ed una
copia deve essere restituita firmata per ricevuta dal Tesoriere.
Art. 38 - PAGAMENTO DELLE SPESE
- Il
pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di spesa e
si realizza tramite il Tesoriere che provvede, per conto del Comune,
all’erogazione al beneficiario della somma dovuta mediante
l’estinzione del relativo mandato.
- Sotto
la sua più stretta responsabilità, il Tesoriere non
eroga alcuna somma se i mandati di pagamento non sono conformi alle
disposizioni di legge e se non fanno menzione del provvedimento, o
comunque del titolo, in base al quale il pagamento è disposto.
- Il
Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da
somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in
assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.
Il Tesoriere deve darne immediata comunicazione all’Area
Contabile per consentirne la regolarizzazione
- Il
Comune può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con
espressa annotazione sul titolo, che i mandati di pagamento siano
estinti dal Tesoriere con una delle seguenti modalità:
- accreditamento
in conto corrente postale o bancario, intestato al creditore; in
questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta
postale del versamento e la dichiarazione da apporre sul titolo di
spesa, da parte della tesoreria, attestante l’avvenuta esecuzione
della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo
- commutazione,
a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo
equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e
da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento. La
dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di
spesa, cui va allegato l’avviso di ricevimento, sostituisce la
quietanza liberatoria di pagamento;
- commutazione
con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
- I
mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o
parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono restituiti dal
Tesoriere all’Area Contabile per l’annullamento totale o
parziale.
- Le
dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono
la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento
da annotazione recante gli estremi dell’operazione ed il timbro del
Tesoriere oppure su documentazione meccanografica da consegnare
all’Area Contabile unitamente ai mandati pagati.
- Nel procedere ai pagamenti il Tesoriere è tenuto ad osservare le modalità stabilite dalle disposizioni di legge relative
alle operazioni effettuate dal sistema bancario e, su richiesta del
Comune, a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento,
nonché la relativa prova.
- Il pagamento della retribuzione viene effettuato il giorno 27 di ogni
mese, ovvero il primo giorno lavorativo ad esso precedente in caso di
sua coincidenza con un giorno non lavorativo.
- Il pagamento della mensilità di dicembre e tredicesima avviene entro il giorno 22 del mese stesso.
TITOLO VI – SERVIZIO DI ECONOMATO E RISCUOTITORI SPECIALI
Art. 39 - Adunanze di seconda convocazione
- Nell´adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno cinque consiglieri senza computare a tal fine anche il Sindaco.
- Quando l´avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l´ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l´invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
- Quando l´urgenza lo richieda, all´ordine del giorno di un´adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell´ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. l´aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell´adunanza.
- Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
Art. 40 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO
- La gestione amministrativa del servizio di economato è affidata, con deliberazione della Giunta Comunale, al dipendente responsabile dell’area contabile che assume la qualifica di "Economo".
- In caso di assenza o di impedimento temporaneo del titolare, le funzioni di economo possono essere svolte, per assicurare la continuità del servizio, da altro dipendente comunale di ruolo dell’area contabile di categoria non inferiore alla C designato dalla Giunta Comunale. In ogni caso il subentrante è soggetto a tutti gli obblighi imposti al titolare.
- L’economo ed i riscuotitori speciali sono esentati dal prestare cauzione
- Per l’erogazione delle spese economali, viene disposta trimestralmente un’anticipazione fino ad €uro 10.000,00 (integrabile in caso di necessità) a favore dell’Economo, imputandola ad apposito capitolo nei servizi per conto terzi. Tale somma anticipata per le spese di economato è accreditata su apposito conto corrente aperto presso il Tesoriere e specificatamente riservato all’attività di economato.
- All’inizio dell’esercizio finanziario (dopo l’approvazione del PEG) viene adottato il provvedimento da parte dell’economo che autorizza gli importi delle spese da effettuarsi sui vari interventi nel bilancio di previsione, sulla base delle proposte dei responsabili dei vari servizi.
Art. 41 - CASSA ECONOMALE
- Per l’esecuzione dei pagamenti in contanti di spese economali è istituito il servizio di cassa economale.
- I singoli prelievi devono essere effettuati in relazione alle reali esigenze di pagamento ed in modo da rendere minima la giacenza di denaro contante nella cassa economale. Il servizio di cassa economale deve essere dotato di idonea attrezzatura per la custodia del contante.
- Qualora il servizio di cassa economale sia dotato di casseforti, armadi di sicurezza od altra attrezzatura idonea, potrà transitoriamente ricevere in custodia valori ed oggetti di pertinenza del Comune in attesa del loro deposito presso il Tesoriere.
- È consentito di accogliere versamenti di somme dovute per qualsiasi motivo all’ente, in circostanze eccezionali e di particolare urgenza, nel qual caso provvede al versamento alla Tesoreria di quanto riscosso, entro pochi giorni.
-
Art. 42 - AUTORIZZAZIONE SPESE DI ECONOMATO
- La gestione amministrativa delle spese d’ufficio e di manutenzione compete all’economo nei limiti degli importi autorizzati.
- L’autorizzazione può riguardare:
- spese per acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, locali e impianti di pubblici servizi.
- spese per acquisto stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
- spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;<
- spese per riparazione e manutenzione di automezzi comunali, ivi comprese le tasse di circolazione e l’acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti
- spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe e registri;
- spese per acquisto di corone commemorative, medaglie e trofei per manifestazioni;
- spese di rappresentanza: il Comune può sostenere spese di rappresentanza nel caso in cui queste siano fondate sulla corretta e obiettiva esigenza di manifestare e migliorare all’esterno la propria immagine, il prestigio e la considerazione di enti od organi esterni al comune.
- Il comune può sostenere spese per la formazione di rapporti di amicizia con comunità locali ove sussistane un interesse e un vantaggio morale e materiale della popolazione amministrata.
- Le spese di cui al presente punto, in relazione al loro contenuto discrezionale, sono disposte dal Servizio Economato previa richiesta del Sindaco.
- spese per necrologi o pubblicazioni su giornali, G.U. e BUR
- spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;
- spese per acquisto effetti di vestiario e corredo per i dipendenti aventi diritto;
- spese per noleggio attrezzature per l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- spese per facchinaggio, trasporto di materiali, manutenzioni giardini;
- spese per abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
- spese per partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio di amministratori e dipendenti;
- imposte e tasse a carico del Comune, ivi compresi i rimborsi e gli sgravi di quote indebite o inesigibili motivate dal Responsabile del relativo ufficio.
- spese per accertamenti sanitari per i dipendenti comunalI
- spese di registrazione, trascrizione e voltura di contratti, visure catastali, nonchè per la notifica e l’iscrizione di atti e provvedimenti
- spese per segnaletica stradale e piccole riparazioni dei manufatti
- spese per la manutenzione del patrimonio comunale e cimiteri, piccole spese gestione rifiuti;
- spese per la biblioteca comunale e attività culturali.
Art. 43 - GESTIONE SPESE DI ECONOMATO
- L’effettuazione delle spese di economato viene effettuata dall’Economo:
- a ricezione di fattura, ricevuta, scontrino fiscale, o idoneo documento debitamente vistato dal responsabile del procedimento interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del presente regolamento;
- dietro presentazione, da parte dei Responsabili dei vari servizi, di richiesta di anticipo di contante per spese ancora da effettuarsi. I documenti suddetti dovranno essere accompagnati da apposito modulo nel quale il Responsabile del procedimento, proponente la spesa, motiverà la richiesta di anticipo di somme o confermerà la regolarità del pagamento per la spesa di cui si vuole effettuare la liquidazione.
- La gestione amministrativa delle spese date in gestione al servizio economato viene effettuata dall’economo:
- nei limiti non superiori a € 1.000,00 (onnicomprensive di imposte, ecc.
- nei limiti trimestrali di cassa autorizzati con apposito atto;
- nei limiti d’impegno delle spese (determinazione) a carico dei relativi interventi previsti nel bilancio annuale di competenza e delle successive variazioni di bilancio.
- È vietato suddividere artificiosamente le spese che abbiano carattere unitario; La responsabilità nel mancato rispetto a tale divieto incombe sull’ufficio proponente la spesa stessa.
- Il pagamento delle spese date in carico al servizio di economato può essere effettuato in contanti, assegni circolari o bancari, bonifici bancari, bollettini di conto corrente postale, bancomat o in altre forme idonee anche telematiche, con l’emissione del relativo buono di economato, a firma dell’economo, con imputazione allo specifico capitolo ed impegno caricato all’inizio di ogni anno.
- Le spese per congressi e convegni si intendono autorizzate previa presentazione di ordine di missione (sottoscritto dal Segretario Comunale e/o Direttore Generale e/o dal Responsabile di Area) con allegato l’invito e modulo d’iscrizione.
- In casi particolari, con appositi atti deliberativi della Giunta che autorizzano spese per iniziative, manifestazioni e servizi effettuati in economia dall’Ente, potranno essere disposte erogazioni a favore dell’Economo, da utilizzare per pagamenti da eseguirsi con immediatezza e che si ritengono necessari per conseguire le finalità ed esercitare le funzioni conseguenti a tali atti.
Art. 44 - REGISTRAZIONI E VERIFICHE
- Per ogni spesa effettuata l’Economo è tenuto a compilare e sottoscrivere in ordine rigorosamente cronologico apposito “buono” riportante gli elementi essenziali della liquidazione.
- Tali “buoni” serviranno da base per la redazione da parte dell’Economo, anche con supporti informatici, dell’elenco cronologico dimostrativo di tutte le operazioni di cassa effettuate e dei fondi in giacenza per le esigenze di cassa di cui al precedente articolo. L’Economo deve rendere il conto della propria gestione ogni tre mesi e se necessario prima di tale scadenza quando l’anticipazione concessa risulta esaurita anticipatamente.
- Ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 l’Economo è tenuto entro 2 mesi dalla chiusura del termine dell’esercizio finanziario a rendere il conto della propria gestione all’Ente locale corredato degli allegati previsti per legge per consentire l’eventuale deposito dello stesso presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
- Tutta la documentazione relativa alle spese economali, compresa quella giustificativa della spesa, deve essere conservata per non meno di dieci anni successivi a quello di riferimento.
- Alla fine di ciascun trimestre o quando necessita, l’Economo, presenta il rendiconto delle spese effettuate tramite la cassa economale al Revisore dei conti che provvede alla verifica; dopo la verifica del Revisore, il R.S.F. con apposito atto, provvede all’imputazione delle spese sui capitoli di bilancio affidati alla sua gestione attraverso il PEG e al rimborso mediante emissione di reversale di incasso dell’importo dell’anticipazione della cassa economale riferita al trimestre considerato;
- Il Revisore dei Conti provvede alla verifica della cassa economale e delle scritture relative alla gestione del fondo di economato in sede di rendicontazione trimestrale. La verifica deve essere effettuata anche nel caso di passaggio di gestione dell’Economo ed in sede di rinnovo dell’Amministrazione Comunale.
TITOLO VII – RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE
Art. 45 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
- La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- Mediante il rendiconto, il Tesoriere dimostra le somme riscosse, i pagamenti effettuati e la consistenza finale del fondo di cassa, mentre la Giunta Comunale dimostra al Consiglio Comunale i risultati della gestione svolta, in rapporto alle previsioni del bilancio, ai residui dei precedenti esercizi ed al patrimonio.
- Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale.
- Al rendiconto sono altresì allegati i documenti di cui all’art. 227 del TUEL.
- Il risultato complessivo, di avanzo o disavanzo di amministrazione, deriva sommando il fondo cassa al termine dell’esercizio finanziario con il totale dei residui attivi, accertati o riaccertati come rimasti da riscuotere al 31 dicembre, deducendo dalla somma il totale dei residui passivi, come rimasti da pagare alla stessa data.
Art. 46 - PROPOSTA E DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO
- Lo schema del rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa approvata con formale deliberazione della Giunta, è sottoposto all’esame dell’organo di revisione che inoltra la relazione di propria competenza entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento degli elaborati.
- Lo schema del rendiconto unitamente alla relazione della Giunta, alla relazione dell’organo di revisione ed all’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza è messa a disposizione dei consiglieri comunali con apposita comunicazione del Sindaco, venti giorni prima dell’approvazione del rendiconto.
- Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario cui si riferisce.
- Il rendiconto dell’esercizio una volta divenuto esecutivo, resta depositato per 30 giorni a disposizione dei cittadini che vogliono esaminarlo presso l’Ufficio Ragioneria.
- Del deposito si dà informazione, a cura del Responsabile dell’Area Contabile a mezzo avviso pubblicato all’Albo Pretorio o altri sistemi di pubblicazione.
Art. 47 - CONTO DEL BILANCIO
- La rilevazione dei risultati finali della gestione finanziaria del bilancio annuale è dimostrata dal conto del bilancio che, distintamente per il conto dei residui e per quello di competenza, deve evidenziare in sintesi:
- per ciascuna risorsa dell’entrata, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme accertate con distinta registrazione delle somme riscosse e di quelle rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio;
- per ciascun intervento della spesa, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme impegnate con distinta registrazione delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare alla fine dell’esercizio;
- il risultato finale riepilogativo della gestione di cassa e della situazione finanziaria.
- Il conto del bilancio, inoltre, deve comprendere i quadri riassuntivi delle entrate e delle spese ed i riepiloghi della classificazione economico-funzionale degli impegni delle spese correnti e, distintamente, di quelle in conto capitale.
- La redazione del conto del bilancio deve essere conforme al modello ufficiale.
- Per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o l’applicazione del disavanzo si fa espresso rinvio all’art. 187 del TUEL.
Art. 48 - CONTO DEL TESORIERE
- Il Tesoriere ha l’obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui il conto medesimo si riferisce, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- Il conto del Tesoriere indica il fondo di cassa all’inizio dell’anno finanziario, le entrate riscosse e le spese pagate, il fondo di cassa alla fine dell’anno.
- Al conto, debitamente sottoscritto dal Tesoriere, è allegata la seguente documentazione:
- allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
- ordinativi di riscossione e di pagamento;
- quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
- eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
Art. 49 - RESIDUI ATTIVI
- Le entrate accertate ai sensi del precedente articolo 24 e non riscosse entro il 31 dicembre dell’anno stesso costituiscono residui attivi e sono ricompresi nella voce crediti del conto patrimoniale.
- Possono essere mantenute tra i residui attivi dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate, a seguito di revisione annuale in sede di conto del bilancio, per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca il Comune creditore della correlativa entrata.
- Le entrate provenienti dall’assunzione di mutui costituiscono residui attivi solo se entro il termine dell’esercizio sia intervenuta la concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del relativo contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.
- Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare il risultato finale della gestione.
- L’eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto od in parte insussistenti o inesigibili è effettuata con determina del Responsabile dell’Area Contabile (sulla base di idonea documentazione dei vari Responsabili) da adottarsi preliminarmente in sede di approvazione dello schema di rendiconto.
- Con provvedimento di cui al comma precedente è possibile disporre la rinuncia a crediti di importo modesto la cui azione di recupero comporterebbe costi di riscossione di importo superiore ai crediti medesimi.
- I residui attivi eliminati devono essere idoneamente motivati da parte del Responsabile del Servizio.
- Le somme indicate dai Responsabili dei Servizi come di dubbia e difficile esigibilità costituiscono minori accertamenti; come tali esse concorrono a determinare i risultati di gestione e vengono evidenziate tra le attività patrimoniali in un apposito elenco fino al compimento dei termini di prescrizione.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile dell’Area Contabile sottoscrive e trasmette al Tesoriere l’elenco dei residui attivi presunti alla chiusura dell’esercizio finanziario precedente.
Art. 50 - RESIDUI PASSIVI
- Le spese impegnate nel corso dell’esercizio in via definitiva a norma del precedente articolo 29 e non pagate entro il 31 dicembre dell’anno stesso costituiscono residui passivi e sono ricompresi nella voce debiti del passivo del conto del patrimonio.
- Le somme suddette sono conservate nell’elenco dei residui sino al loro pagamento ovvero sino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione.
- I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto origine.
- Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell’esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione annuale in sede di conto del bilancio.
- L’eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti prescritti o inesigibili è disposta con determinazione dal Responsabile dell’Area Contabile sulla base di idonea documentazione dei vari Responsabili cui compete la realizzazione della spesa con la quale si motiva la causa all’origine dell’eliminazione del debito, da adottarsi preliminarmente in sede di approvazione dello schema di Rendiconto.
- Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto e verificate con la conclusione della fase di liquidazione.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile dell’Area Contabile sottoscrive e trasmette al Tesoriere l’elenco dei residui passivi presunti alla chiusura dell’esercizio finanziario precedente.
- Nelle more dell’acquisizione dell’elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di idonea attestazione di sussistenza del debito resa dal Responsabile dell’Area Contabile.
Art.51 - CONTO ECONOMICO
- Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell’attività del Comune, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell’esercizio.
- Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.
- Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
- Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
- Costituiscono componenti negativi del conto economico l’acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l’utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del Comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell’attivo come i minori crediti ed i minori residui attivi.
- La redazione del conto economico deve essere conforme al modello ufficiale.
- Le disposizioni del presente articolo saranno applicate in conformità ai tempi di graduazione della normativa vigente in materia.
Art. 52 - PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
- Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto di bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente sono riferiti al patrimonio.
- Per la determinazione dei componenti positivi e negativi di reddito da evidenziare nel conto economico, nel prospetto di conciliazione, verranno considerati i seguenti elementi:
- risconti passivi ed i ratei attivi;
- le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
- costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.
- gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
- i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
- le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
- le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
- le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d’impresa.
Art. 53 - CONTO DEL PATRIMONIO
- Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio.
- Il conto del patrimonio indica, per ciascun elemento patrimoniale attivo e passivo, il valore iniziale desunto dal conto del precedente esercizio, le variazioni positive o negative intervenute ed il valore finale, distinguendo le variazioni originate dalla gestione del bilancio da quelle derivanti da altre cause, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
- Sono vietate compensazioni fra partite dell’attivo e del passivo.
- Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dello stesso suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
- L’Ente include nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
- L’Ente conserva nel proprio patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione.
Art. 54 - CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
- Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile interno incaricato del maneggio di denaro pubblico o della gestione di beni, devono rendere il conto della propria gestione entro il 28 febbraio di ciascun anno o alla cessazione dell’incarico, su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative (art. 233 del TUEL).
- Ove in un anno si succedano più titolari in un ufficio, ciascuno rende il conto separatamente e per il periodo della propria gestione.
- Dell’avvenuta predisposizione di presentazione del conto viene preso atto nella predisposizione del conto del bilancio, ed allo stesso viene allegato.
TITOLO VIII – CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 55 - IL CONTROLLO DI GESTIONE
- 1. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale del Comune.
- Il Controllo di Gestione è l’attività che, attraverso un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, consente all’Ente la realizzazione dei programmi gestionali, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa.
- Il Controllo di Gestione è esercitato in concomitanza con lo svolgimento dell’attività amministrativa ed è finalizzato ad orientare l’attività stessa ed a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l’ottenimento del risultato.
Art. 56 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
- Il controllo di gestione, con riguardo all’intera attività amministrativa e gestionale dell’ente, è svolto con periodicità annuale e con riferimento ai dati emergenti dalle operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario.
- Il controllo di gestione viene attuato sulla base dei rapporti trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno relativamente all’anno precedente dai responsabili dei vari servizi tenuti a realizzare gli obiettivi stabiliti, o su specifica richiesta dell’organo esecutivo; tali rapporti dovranno contenere ogni utile informazione circa lo stato di realizzazione dell’obiettivo o del servizio affidato.
- Il controllo verificherà:
- i risultati con riferimento alle originarie previsioni;
- analizzerà gli scostamenti fra previsioni e realizzazioni
- individuerà le azioni di correzione eventualmente necessarie.
Art. 57 - CONTROLLO PERIODICO E VARIAZIONI DEL P.E.G.
Qualora nell’ambito della gestione dell’obiettivo del PEG assegnato si verifichino situazioni tali da generare la possibilità di squilibrio finanziario, il responsabile del servizio interessato deve darne immediata comunicazione con l’inoltro di apposito rapporto straordinario alla Giunta Comunale che, quando ne valuti l’esigenza, provvede alle variazioni del piano.
Art. 58 - NUCLEO DI VALUTAZIONE
- La funzione del controllo di gestione è assegnata ad apposito nucleo di valutazione istituito anche in associazione con altri enti locali previa convenzione che ne disciplini le modalità di costituzione e funzionamento.
- In ogni caso, entro il 15 marzo di ciascun anno, il nucleo di valutazione presenta al Sindaco un “rapporto di gestione” sull’attività svolta nell’anno precedente, con le proprie valutazioni conclusive, affinché sia verificata l’osservanza degli indirizzi impartiti e delle priorità indicate, la conformità dei provvedimenti adottati e delle procedure azionate, nonché l’opportunità di introdurre le modifiche necessarie per un più razionale impiego delle risorse e per il miglioramento dei risultati di gestione. Tale rapporto sarà inviato alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 198/bis del T.U. 267/2000.
-
TITOLO IX – INVENTARIO E PATRIMONIO
Art. 59 - PATRIMONIO DEL COMUNE
- Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, che deve essere gestito in conformità alla legge, allo Statuto ed alle disposizioni del presente regolamento.
- Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni, immobili, mobili e immateriali, e dei rapporti giuridici, attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione.
- I beni si distinguono in:
- beni demaniali;
- beni patrimoniali indisponibili;
- beni patrimoniali disponibili.
- I beni del demanio e del patrimonio del Comune sono valutati secondo quanto previsto dall’art. 230 del TUEL.
Art. 60 - INVENTARIO
- L’inventario è il documento di rilevazione, descrizione e valutazione dei beni e dei rapporti che costituiscono il patrimonio, di cui evidenzia le caratteristiche salienti.
- Tutti i beni di qualsiasi natura ed i diritti di pertinenza dell’ente devono essere inventariati.
- Copia di tutti i provvedimenti di impegno di spesa per l’acquisto dei beni da inventariare corredati dell’atto di liquidazione dovrà essere trasmessa al Responsabile Area Contabile se trattasi di beni mobili e al Responsabile Area Tecnica se trattasi di beni immobili. Gli stessi dovranno annotare sulla copia dei documenti relativi all’acquisto di beni soggetti ad inventariazione gli estremi della loro iscrizione nei registri degli inventari.
- Su ogni bene mobile dovrà essere apposta una targhetta recante il numero progressivo attribuito negli inventari al singolo bene.
Art. 61 - BENI NON INVENTARIABILI
- Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:
- i beni di consumo e le materie prime e simili, necessari per l’attività dei servizi o che facciano parte di cicli produttivi; (vestiario, cancelleria, stampati modulistica combustibili, carburanti, lubrificanti, contatori, estintori, tendaggi, segnaletica);
- i beni facilmente deteriorabili, logorabili o particolarmente fragili;
- i libri e le pubblicazioni di uso corrente degli uffici;
- le diapositive, i nastri, i floppy disk, cd rom e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo;
- gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi;
- i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a € 250,00 esclusi quelli contenuti nelle universalità di beni e quelli acquisiti a titolo gratuito.
- I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, destinati nel complesso alla stessa funzione, di modesto valore economico di cui al comma precedente, possono essere inventariati come universalità con un unico numero di inventario, e rilevati globalmente.
- Per il materiale bibliografico e documentale viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione e catalogazione.
- Si considerano interamente ammortizzati i beni aventi un costo inferiore a € 600,00.
Art. 62 - CONSEGNATARI DI BENI MOBILI
- I beni mobili sono dati in consegna ai responsabili dei servizi per quanto di competenza con apposito verbale.
- I consegnatari devono avere cura dei beni loro assegnati, segnalando all’Area Contabile, le eventuali perdite, distruzioni, furti nonché ogni provvedimento necessario per la buona conservazione ed il miglior uso dei beni ricevuti in consegna.
- In caso di sostituzione dei responsabili, il passaggio di consegna dei beni ha luogo previa materiale ricognizione dei beni stessi e sottoscrizione del relativo verbale.
Art. 63 - ASSEGNAZIONI DI BENI IMMOBILI
- I beni patrimoniali non utilizzati direttamente dall’ente sono dati in locazione alle condizioni di mercato o di legge, fatti salvi i contratti vigenti che dovranno essere adeguati alle condizioni di mercato alla data di naturale scadenza.
- Per fini sociali, l’Amministrazione ha facoltà di concedere in locazione a canone ridotto o in comodato a titolo gratuito esclusivamente beni immobili e mobili del patrimonio disponibile individuati con provvedimento dell’organo esecutivo.
Art. 64 - DISMISSIONE E CANCELLAZIONE DEI BENI DALL’INVENTARIO
- I beni mobili sono dichiarati fuori uso con atto del responsabile del Servizio competente, nel quale viene altresì specificata la destinazione (vendita, permuta, donazione, distruzione) di tali beni, tenuto conto del loro stato, delle residue possibilità di utilizzo nonché del valore economico.
- L’adozione degli atti di dismissione dei beni mobili dichiarati fuori uso è di competenza della Giunta Comunale.
- Sulla base degli atti di dismissione dei beni mobili dichiarati fuori uso, i Responsabili designati di cui al precedente art. 60 c.3 procedono alla cancellazione dei beni stessi dall’inventario.
- Alla cancellazione dall’inventario si deve altresì procedere per i beni mobili che siano stati smarriti, rubati o distrutti per cause di forza maggiore.
TITOLO X – INVESTIMENTI
Art. 65 - FONTI DI FINANZIAMENTO
Le spese di investimento possono trovare copertura finanziaria, sostanzialmente, mediante:
- risorse proprie:
- avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- eccedenza delle entrate correnti una tantum, cioè quelle non originate da cause permanenti e quindi non prevedibili in via continuativa;
- entrate correnti con vincolo di destinazione a spese di investimento;
- entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- avanzo di amministrazione.
- contributi e trasferimenti finanziari:
- trasferimenti in conto capitale dello stato;
- trasferimenti in conto capitale della regione;
- trasferimenti finalizzati da parte di organismi comunitari;
- interventi finalizzati agli investimenti da parte di Enti pubblici e privati.
- ricorso al mercato finanziario:
- mutui passivi con la cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito;
- prestiti obbligazionari;
- trasferimenti finalizzati da parte di organismi comunitari;
- altre forme di ricorso al mercato, ammesse dalla legge.
Art. 66 - FINANZIAMENTO DELLE SPESE INDOTTE
- Le spese di gestione e gli oneri da indebitamento conseguenti all’attuazione di un investimento devono trovare copertura nel bilancio pluriennale.
- Gli oneri da indebitamento sono comprensivi, in quanto ne ricorrano i presupposti, sia dell’intera rata di ammortamento del prestito che degli eventuali interessi di preammortamento.
- La copertura può avvenire sia reperendo nuove o maggiori entrate, sia riducendo altre spese di natura corrente.
- La Giunta Comunale nell’approvare il progetto definitivo o esecutivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nell’ambito delle previsioni del bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dal Consiglio Comunale, ed assume l’impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri.
Art. 67 - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO
- Il ricorso all’indebitamento è consentito esclusivamente per il finanziamento di debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del TUEL, e per il finanziamento degli investimenti relativi a:
- costruzione di opere pubbliche da acquisire al patrimonio o al demanio dell’ente;
- ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali purché destinati ad uso pubblico;
- acquisizione di immobili a condizione che siano già costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;
- acquisizione di area da destinare al rimboschimento, a verde pubblico ed insediamenti produttivi o abitativi;
- acquisto e realizzazione di attrezzature dirette alla fruibilità dell’opera finanziata;
- acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, o di assistenza;
- acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali destinati ai servizi dell’Ente;
- realizzazione di interventi compresi negli accordi di programma di cui all’articolo 34 del TUEL;
- altre finalità previste da leggi speciali.
- Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
- Il ricorso all’indebitamento è subordinato alle seguenti condizioni:
- avvenuta approvazione del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso all’indebitamento;
- avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
Art. 68 - CONTRAZIONE DI MUTUI
- L’assunzione dei mutui è disposta con determinazione del responsabile dell’Area Contabile qualora l’investimento sia stato previsto nel bilancio pluriennale.
- Può essere disposta la contrazione di nuovi mutui se risultano approvati il rendiconto dei due anni precedenti, il bilancio di previsione nel quale sono inclusi i relativi stanziamenti e la deliberazione del piano economico-finanziario, ove ne ricorrono i presupposti.
- L’assunzione di un nuovo mutuo può essere disposta se l’importo annuale degli interessi di ciascuna rata, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti e a quello delle fideiussioni, non supera il quarto delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui ne viene deliberata l’assunzione. Nel calcolo delle disponibilità non sono computabili le quote interessi delle rate di ammortamento a totale carico dello Stato o di altri Enti e l’ammontare dei contributi Statali e Regionali in conto interessi eventualmente già accertati.
- I mutui possono essere assunti anche con istituti diversi dalla Cassa DD.PP.
- I contratti di mutuo, invece, assunti con Enti diversi dalla Cassa DD.PP., dall’INPDAP e dall’Istituto per il credito sportivo, devono essere stipulati, a pena di decadenza, in forma pubblica e contenere le clausole e condizioni di cui all’art. 204 del TUEL.
Art. 69 - PIANI ECONOMICO-FINANZIARI
- Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l’assunzione di mutui e di prestiti obbligazionari, destinati all’esercizio di servizi pubblici, la giunta comunale deve, con apposito atto, approvare un piano economico-finanziario, diretto ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine delle determinazioni delle tariffe.
- La deliberazione che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto necessario di legittimità della deliberazione di approvazione dell’investimento e dell’assunzione del mutuo o dell’emissione del prestito obbligazionario.
- Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico-finanziario dell’opera ed in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, ed i ricavi.
- I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal Responsabile, e trasmessi all’Area Contabile per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa. Essi saranno successivamente inoltrati agli Istituti preposti a fornire l’assenso ai piani stessi.
Art. 70 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
- I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere garantiti con il rilascio di delegazioni di pagamento, con la cessione di contributi attribuiti dallo Stato o dalla Regione ed accettati dagli Istituti mutuanti, ovvero con una speciale garanzia di pagamento da parte dello Stato o della Regione.
- Le delegazioni di pagamento sono emesse a valere, esclusivamente, sulle entrate che afferiscono ai primi tre titoli del bilancio.
- Le delegazioni firmate dal Responsabile dell’Area Contabile, sono notificate al Tesoriere del Comune senza obbligo di accettazione e costituiscono titolo esecutivo.
- Il Tesoriere in relazione all’atto di delega notificato, è tenuto a versare agli Enti creditori, alle prescritte scadenze, l’importo oggetto della delegazione, provvedendo, a tale scopo, agli opportuni accantonamenti.
TITOLO XI – SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 71 - FIDEIUSSIONE
Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può rilasciare garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per le altre operazioni di indebitamento da parte di aziende dipendenti dal Comune e da Consorzi cui partecipa. La normativa è prevista dall’art. 207 del TUEL a cui si rimanda.
Art. 72 - AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA
- Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
- Il servizio di Tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato, di cui all’art. 208 del TUEL ed operante nel territorio, mediante pubblica gara (pubblico incanto o licitazione privata) con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
- L’affidamento del Servizio avviene in base ad una Convenzione deliberata dal Consiglio per un periodo, di norma, di cinque anni.
- Qualora ricorrano le condizioni di legge e nei casi di accertata convenienza e pubblico interesse, debitamente dimostrati, il Comune può procedere, alle stesse condizioni e per non più di una volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, il quale dovrà però formulare un’offerta migliorativa che renda particolarmente conveniente la prosecuzione del rapporto.
- Il Tesoriere è agente contabile del Comune.
Art. 73 - CONVENZIONE DI TESORERIA
- I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono stabiliti e disciplinati dalla legge, dai regolamenti comunali e da apposita Convenzione di Tesoreria. In particolare, la convenzione stabilisce, fra gli altri:
- la durata del servizio;
- la possibilità che il servizio sia gestito con metodologie e criteri informatici da consentire il collegamento diretto tra l’Ente, per il tramite del Servizio economico-finanziario, e il Tesoriere, al fine di agevolare l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio;
- la concessione di anticipazioni di cassa;
- le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
- i provvedimenti del Comune in materia di bilancio, da trasmettere al Tesoriere;
- la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi Centrali ai sensi di legge. L’inadempimento accertato, su denuncia della Ragioneria Provinciale dello Stato, può causare la risoluzione del contratto in corso;
- la responsabilità del Tesoriere in ordine ai depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente, nonché agli eventuali danni causati all’Ente o a terzi, rispondendone con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio;
- l’eventuale compenso annuo;
- l’orario per l’espletamento del servizio;
- l’ammontare della cauzione, se richiesto;
- l’indicazione delle operazioni che rientrano nel servizio di tesoreria;
- l’indicazione dei registri che il tesoriere deve tenere;
- l’obbligo della custodia dei valori di proprietà comunale e delle cauzioni prestate al comune;
- l’obbligo di prestarsi alle verifiche di cassa;
- i rimborsi spese;
- le valute delle riscossioni e dei pagamenti;
- gli interessi attivi sulle giacenze di cassa;
- i prefinanziamenti sui mutui;
- le formalità di estinzione dei mandati emessi dal comune.
- l’indicazione delle sanzioni a carico del tesoriere per l’inosservanza delle condizioni stabilite nell’annesso capitolato.
Art. 74 - OBBLIGHI DEL COMUNE VERSO IL TESORIERE
- Per quanto concerne il controllo di tutte le operazioni riguardanti la cassa e la relativa contabilità, il servizio di Tesoreria è posto sotto la diretta sorveglianza del Responsabile dell’Area Contabile.
- Per consentire al Tesoriere il completo e responsabile esercizio delle sue funzioni, il responsabile dell’Area Contabile deve puntualmente trasmettere al medesimo la seguente documentazione:
- copia del bilancio di previsione esecutivo a norma di legge;
- copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale e, inoltre, di prelievo dal fondo di riserva;
- elenco dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio finanziario precedente;
- firme autografe dei soggetti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché dei componenti dell’organo di revisione;
- delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune per i quali il Tesoriere è tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli Istituti creditori ed alle scadenze stabilite, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento;
- l’elenco dei residui attivi e passivi di bilancio, rilevati alla chiusura del precedente esercizio, sottoscritto dal Responsabile dell’Area Contabile;
- copia del Regolamento di Contabilità e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- Lo statuto del Comune e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni, le partecipazioni di nomina degli Amministratori Comunali e la copia della deliberazione di nomina del Revisore dei conti.
Art. 75 - OBBLIGHI DEL TESORIERE VERSO IL COMUNE
- Il Tesoriere nell’esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla Convenzione di Tesoreria, e risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati al Comune o a terzi.
- Nel caso di gestione del Servizio di Tesoreria per conto di più Enti locali, il Tesoriere deve tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.
- Il Tesoriere è tenuto a riscuotere tutte le entrate del Comune rilasciando apposita quietanza numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario, utilizzando idonee procedure informatiche.
- Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento o se i mandati non risultano emessi nei limiti degli interventi o capitoli stanziati in bilancio o se siano privi di codifica.
- Il tesoriere è comunque tenuto, anche in carenza del mandato di pagamento, ad effettuare i pagamenti concernenti i tributi passivi scaduti, i contributi previdenziali ed assistenziali del personale, le rate dei mutui in ammortamento, le quote consorziali le bollette/fatture relative alle utenze comunali di gas, acqua, illuminazione, telefono ed altre spese per le quali, in modo specifico, la legge prevede tale modalità di pagamento.
- Nelle more dell’acquisizione dell’elenco dei residui passivi il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati in conto residui sulla base di idonea attestazione di sussistenza dell’impegno di spesa a firma del Responsabile dell’Area Contabile.
- A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il Tesoriere è tenuto a versare alle scadenze previste gli importi dovuti ai creditori.
- Il Tesoriere nel corso dell’esercizio deve assicurare i seguenti adempimenti:
- tenuta, aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
- rilevazione e trasmissione e conservazione dei dati periodici di cassa;
- conservazione dei bollettari di riscossione, dei mandati e delle delegazioni di pagamento;
- conservazione dei verbali di verifica ordinaria e straordinaria di cassa;
- tenuta dei registri di movimento dei depositi cauzionali e delle garanzie ricevute in qualsiasi forma;
- tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l’importanza della gestione o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio.
- Il Tesoriere tiene una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa nonché la giacenza di liquidità distinta tra fondi liberi e fondi con vincolo di destinazione, questi ultimi analiticamente specificati.
- Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia del giornale di cassa; qualora il Responsabile dell’Area Contabile rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili del Comune, formula entro i successivi 20 giorni, le opportune contestazioni.
- Il medesimo deve altresì, a cadenza mensile, o nei minori termini previsti dalla convenzione, trasmettere all’ Area Contabile la situazione complessiva del servizio, avendo particolare riguardo:
- al totale delle riscossioni effettuate;
- alle somme riscosse, singolarmente indicate, senza ordinativo d’incasso;
- agli ordinativi non ancora eseguiti;
- al totale dei pagamenti effettuati;
- alle somme pagate, singolarmente descritte, senza mandato di pagamento;
- ai mandati non ancora pagati.
Art. 76 - VERIFICHE DI CASSA
- Con adenza trimestrale il Revisore dei Conti procede, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria, del servizio economato e di quello degli altri agenti contabili.
- Il Revisore dei Conti con la collaborazione del Responsabile dell’Area Contabile ad ogni cambiamento del Sindaco o del Tesoriere procede ad una verifica straordinaria della cassa, a tale seduta possono partecipare gli amministratori interessati o delegati, con la presenza del Segretario Comunale e/o Direttore Generale.
- Oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti l’Amministrazione Comunale, può richiedere la verifica straordinaria di cassa, qualora venga ritenuto opportuno.
- Di ogni verifica si stende verbale debitamente sottoscritto dagli intervenuti.
Art. 77 - GESTIONE TITOLI E VALORI
- I titoli di proprietà del Comune sono gestiti dal Tesoriere che provvede a versare nel conto di tesoreria le cedole alle loro scadenze.
- Le reversali d’incasso di depositi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con il Comune e relativi mandati di restituzione sono sottoscritti dal Responsabile dell’Area Contabile o suo delegato.
- Il Tesoriere riscuote i depositi di terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali e rilascia apposita ricevuta contenente tutti gli estremi identificativi delle operazioni.
- La restituzione totale e parziale dei depositi di cui al precedente comma è disposta dal Responsabile del Servizio che ha autorizzato il deposito.
- Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal Tesoriere. Nella gestione dei titoli e valori il Tesoriere è ritenuto responsabile del deposito costituito.
Art. 78 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
- La Giunta Comunale delibera in termini generali, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, di richiedere al Tesoriere comunale una anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.
- Le anticipazioni di Tesoreria sono attivate dal Tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in corso d’anno, inoltrate dal Responsabile dell’Area Contabile o suo delegato per assicurare il pagamento di spese obbligatorie o a scadenza determinata per legge o per contratto e nel rispetto delle priorità dei pagamenti connessi a obblighi legislativi o contrattuali, a scadenze determinate ovvero, negli altri casi, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle fatture.
- Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria, dovuti dal Comune, sono calcolati al tasso convenuto e stabilito nella convenzione di tesoreria e per il periodo e l’ammontare di effettivo utilizzo delle somme.
TITOLO XII – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 79 - REVISORE DEI CONTI
- La revisione della gestione economico-finanziaria con le funzioni di cui all’art. 239 comma 1 sono affidate, in attuazione delle vigenti disposizioni normative, al Revisore (unico) dei Conti, secondo quanto stabilito dall’articolo 234 TUEL.
- Il Revisore di conti si avvale principalmente del Responsabile dell’Area Contabile quale supporto alla sua attività; deve essere dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi, a sue spese, delle collaborazioni di cui all’articolo 239, comma 4, del TUEL.
Art. 80 - PRINCIPI INFORMATORI E STATO GIURIDICO
- Il Revisore risponde della veridicità delle attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.
- Il Revisore, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
- Il Revisore è tenuto a conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per l’esercizio delle sue funzioni ed è quindi tenuto al segreto d’ufficio.
- Il Revisore non può assumere, nel periodo della carica, incarichi e consulenze presso il Comune o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza del Comune.
- Il Revisore nell’esercizio del suo mandato è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- Il Revisore ha funzioni di consulenza manageriale e di consulenza propositiva in collaborazione con gli amministratori, il Segretario Comunale e/o Direttore Generale e con i Responsabili dei Servizi.
Art. 81 - ELEZIONE E DURATA DELL’INCARICO
- Il Revisore viene eletto con deliberazione consiliare di cui agli artt. 234 e 235 del TUEL e dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della stessa, salvo che nella delibera non sia stabilita una diversa decorrenza.
- Il Revisore dei conti può essere rieletto per una sola volta; si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293/94, convertivo con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.
Art. 82 - INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’, DECADENZA E SOSTITUZIONE
- Per il revisore valgono le norme di ineleggibilità, incompatibilità ed il limiti dell’assunzione degli incarichi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
- L’incarico di Revisore può essere affidato anche in eccedenza al limite di cui all’art. 238 del TUEL per l’acquisizione di specifiche e comprovate professionalità.
Art. 83 - ESERCIZIO DELLA REVISIONE
- L’esercizio della revisione è svolto dal Revisore, in conformità alla normativa vigente, allo Statuto e alle norme del presente Regolamento.
- Il Revisore nell’esercizio delle sue funzioni può accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni e può chiedere, anche verbalmente, agli Amministratori, al Segretario Comunale e/o Direttore Generale, al Responsabile dell’Area Contabile o ai Responsabili dei Servizi, notizie riguardanti specifici provvedimenti.
Art. 84 - FUNZIONI DELL’ORGANO DI REVISIONE
- Le funzioni del Revisore sono contenute nell’art. 239 del TUEL.
- I pareri, le attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione del Revisore dei conti sono resi entro 5 giorni dalla richiesta, salvo casi d’urgenza per i quali il termine è ridotto a 3 giorni, e salvo le particolari procedure per la redazione del parere sul bilancio di previsione (art. 10) e sul rendiconto ( art. 46).
Art. 85 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso spettante al Revisore è stabilito con la deliberazione di nomina, entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia.
TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 86 - ENTRATA IN VIGORE
- Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività del provvedimento di approvazione.
- È abrogato il precedente Regolmento approvato dal C.C. con provvedimento n. 26 del 25.06.1996 e successive modifiche.
- ualora sopraggiungano disposizioni di legge integrative e/o modificative delle norme contenute nel presente Regolamento, il Consiglio Comunale dispone il necessario adeguamento delle norme stesse.
- Per quanto riguarda la normativa fiscale si applica la normativa vigente.
- Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in quanto applicabile.
COMUNE DI FUMANE -
PROVINCIA DI VERONA -