ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Finalità
1. Il Consiglio comunale organizza l´ esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, e dei principi stabiliti dallo Statuto.
Art. 2 - Durata in carica
1. Il Consiglio comunale dura in carica sino all´ elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l´ indicazione dei motivi d´ urgenza che ne hanno resa necessaria l´ adozione.
Art. 3 - La sede delle adunanze
- Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
- Il Sindaco può stabilire che le adunanze si tengano in altra sede quando ciò sia motivato da particolari esigenze
- La sede ove si tiene l´ adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell´ avviso di convocazione.
CAPO II
Il Presidente
Art. 4 - Presidenza delle adunanze
Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.
Art. 5 - Sindaco - sostituzione
- Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio.
- Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all´ elezione del nuovo Consiglio.
- Nel caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco la Presidenza del Consiglio spetta all´ assessore non esterno più anziano di età.
Art. 6 - Compiti e poteri del Sindaco Presidente
- Il Sindaco rappresenta l´ intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l´ esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- Provvede al proficuo funzionamento dell´ assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l´ ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l´ ordine e per assicurare l´ ;osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
- Nell´ esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
- Il Sindaco cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Revisore dei conti.
CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI
Art. 7 - Costituzione
- Il/i Consigliere/i eletto/i nella medesima lista forma/formano un gruppo consiliare.
- I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
- Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi esistenti costituisce automaticamente il gruppo misto diventando Capogruppo dello stesso con l´ obbligo di dare comunicazione per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale. Qualora altri consiglieri abbandonano il proprio gruppo senza aderire ad altri, essi entrano automaticamente a far parte del gruppo misto senza bisogno dell´ accettazione del Capogruppo esistente; quando il gruppo misto raggiunge il numero di tre consiglieri il capogruppo verrà eletto all´ interno del gruppo stesso e ne verrà data comunicazione per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale.
- Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale la comunicazione dell´ elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.
Art. 8 - Conferenza dei capi gruppo
- La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire la programmazione e a fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un´ adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale anche con l´ ausilio delle moderne forme di comunicazione.
- La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal vice Sindaco. Alla riunione partecipano, se richiesti dal Sindaco, il Segretario comunale e i funzionari comunali.
- La conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un capogruppo.
- Il Comune favorisce l´ espletamento del mandato dei Capigruppo consiliari mettendo a disposizione una casella di posta elettronica e garantendo idonei spazi e strutture, compatibilmente con le disponibilità e priorità amministrative.
CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI , DI CONTROLLO E GARANZIA
Art.9 - Costituzione e composizione
- Il Consiglio comunale può istituire al suo interno, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio, stabilendone competenze e numero che non potrà comunque essere superiore a 6 componenti.
- Dette commissioni sono costituite solo da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale sulla base della composizione del Consiglio Comunale, complessivamente tutti i gruppi, garantendo comunque la rappresentanza della minoranza nella misura massima di 1/3 dei componenti la commissione. I commissari sono nominati dal Consiglio su indicazione dei capigruppo con la garanzia numerica di cui al comma precedente relativamente alla rappresentanza della minoranza e votati in un´ unica votazione palese.
- In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione.
Art. 10 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- Il Presidente di ciascuna commissione consiliare è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.
- L´ elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.
- . In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
- Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l´iscrizione all´ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
Art. 11 - Funzionamento delle commissioni
- La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
- I membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all´ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
- Il Presidente della commissione, se richiesto, riferisce al Consiglio, sull´avanzamento dei lavori. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sintetico a cura di un componente della Commissione e sottoscritto dai presenti.
- Le commissioni, se non diversamente stabilito nel provvedimento consiliare di istituzione, durano in carica fino al rinnovo degli organi istituzionali.
- Per la partecipazione alle commissioni non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza.
Art. 12 - Funzioni delle commissioni
- Le commissioni provvedono all´ esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio.
- Le commissioni hanno potere d´ iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell´ambito delle materie di loro competenza.
Art. 13 - Pubblicità dei lavori
- . Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell´ adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
- Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l´Aula consiliare.
Art. 14 - Commissioni d´ indagine
- Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio Comunale, nell´ esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni consiliari speciali di indagine sull´ attività dell´ amministrazione.
- Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:
a) la composizione della commissione;
b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
c) il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio;
d) lo scioglimento di diritto della commissione dopo l´avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
Art. 15 - Incarichi di studio
- Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
- Il Presidente della commissione se richiesto riferisce al Consiglio sull´avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell´incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
Art. 16 - Commissioni di controllo e garanzia
- Quali commissioni consiliari di controllo e garanzia di cui all´art. 44 del D. Lgs 267/2000 e all´art. 13 c. 2 dello Statuto Comunale vengono individuate:
· la Commissione Statuto-Regolamenti con funzioni consultive sulle proposte di approvazione, modifica dei regolamenti comunali di competenza consiliare, dello statuto e sue modifiche.
· Le commissioni di indagine di cui al precedente art. 14
- La Presidenza delle commissioni istituite dal Consiglio Comunale quali commissioni di controllo e garanzia è attribuita alla minoranza mentre la vice-presidenza ad un membro della maggioranza.
- Alle commissioni di controllo e garanzia si applicano le disposizioni di cui ai precedenti art. 10,11,12 e13 del presente regolamento.
- Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di individuare ed istituire altre Commissioni di controllo e garanzia.
CAPO V
COMMISSIONI SINDACALI
Art. 17 - Costituzione e composizione
- Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione istituisce apposite Commissioni sindacali con funzioni consultive, stabilendo volta per volta la relativa composizione garantendo sempre, nel rispetto del criterio proporzionale, la presenza delle minoranze.
- Con apposito decreto del Sindaco vengono nominati i membri delle commissioni sindacali sulla base delle designazioni dei rispettivi capigruppo consiliari; possono far parte delle commissioni sindacali i cittadini residenti nel comune di Fumane che godono delL´elettorato attivo e passivo.
Art. 18 - Presidenza e funzionamento
- Le commissioni sindacali sono presiedute dal Sindaco o suo delegato e, se non diversamente stabilito nel provvedimento consiliare di istituzione, durano in carica fino alL´elezione del nuovo Sindaco.
- In caso di dimissioni che rendano necessaria la sostituzione di un membro della commissione, provvede il Sindaco sulla base delle designazioni dei rispettivi capigruppo consiliari.
- Si applicano alle commissioni sindacali le disposizioni di cui ai precedenti art. 10 ,11 e 12 .
Titolo II
I CONSIGLIERI COMUNALI
CAPO I
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 19 - Entrata in carica
- I consiglieri comunali entrano in carica alL´atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente delL´organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- Nella prima adunanza successiva alL´elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con L´osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, procedendo alla loro immediata surrogazione.
- Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando L´elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell´insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.
Art. 20 - Dimissioni
- Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco.
- Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
- Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d´atto e sono immediatamente efficaci.
- Il Consiglio comunale procede entro e non oltre 10 giorni alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell´insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
Art. 21 - Decadenza e rimozione dalla carica
- Qualora nel corso del mandato si rilevi l´esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all´elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
- Quando successivamente all´elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio di cui l´interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
- I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.
- I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui alL´art.59 del T.U. 18 agosto 2000 n.267. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell´interessato ai sensi dell´art.444 del Codice di procedura penale.
- Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
- I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero definito.
- La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell´insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
Art. 22 - Sospensione dalla carica - sostituzione
- I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l´elezione, una delle condizioni previste dalL´art.59 T.U. 18 agosto 2000 n.267, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al T.U. 18 agosto 2000 n.267.
- La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l´applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.
- Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.
- Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l´esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
- Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell´ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.
CAPO II
DIRITTI DEI CONSIGLIERI
Art.23 - Diritto d´iniziativa
- I consiglieri hanno diritto d´iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
- I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
- La proposta di deliberazione, redatta in forma scritta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che, se ravvisa la competenza del Consiglio a trattare l´argomento, la iscrive alL´ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo che l´ufficio competente ne ha concluso l´istruttoria.
- I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all´ordine del giorno del Consiglio comunale prima della relativa votazione. Gli emendamenti devono essere letti alL´assemblea e consegnati in copia al Segretario Comunale. Qualora L´emendamento emerga in sede di dibattito, lo stesso può essere formulato verbalmente, purché la sua formulazione sia chiara, concisa e pertinente al punto in trattazione. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale, e g1i emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione. L´emendamento deve essere votato esclusivamente se di stretta pertinenza alla proposta in discussione; compete al Sindaco stabilire se L´emendamento debba essere votato. Non può essere messo in votazione L´emendamento presentato che necessiti dei pareri di cui all´art. 48 D. Lgs. 267/00 quando non sia possibile acquisirli nel corso della seduta.
Art. 24 - Attività ispettiva - interrogazioni , interpellanze e mozioni
- I consiglieri nell´esercizio dell´attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
- Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
- l´interrogazione consiste nella richiesta formulata in modo chiaro e conciso rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato e, se il fatto risulta vero, quali provvedimenti abbia già adottato od intenda adottare l´Amministrazione Comunale.
- l´interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale in occasione di una seduta consiliare o risposta scritta; in difetto la risposta si intende scritta. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di 30 giorni da parte del Sindaco o delL´Assessore competente L´interrogazione è iscritta alL´ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio comunale.
- l´interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell´Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
- La trattazione delle interrogazioni a risposta orale e delle interpellanze avviene di norma nella parte terminale della seduta consiliare. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni ed interpellanze quando risulti assente L´interrogante o L´interpellante .
L´interrogazione o L´interpellanza viene letta al Consiglio. AlL´interrogante o interpellante risponde il Sindaco, oppure L´assessore delegato competente. Ultimata L´esposizione, L´interrogante, o L´interpellante, può dichiararsi o meno soddisfatto delle risposte avute. La replica dell´interrogante/interpellante non può superare il limite di tre minuti.
Allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze sono dedicati al massimo sessanta minuti in ogni seduta del Consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte alL´ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.
- La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La proposta di deliberazione dovrà essere completa di ogni sua parte, ed in particolare il dispositivo dovrà indicare chiaramente il tipo di provvedimento che si propone di adottare e le spese necessarie per farvi fronte. La mozione, corredata se necessario dei pareri tecnici dei responsabili dei relativi servizi, viene iscritta alL´ordine del giorno della prima seduta utile immediatamente successiva a quella di presentazione. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, L´adozione di un voto deliberativo.
Art. 25 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- L´iniziativa delle proposte da iscriversi alL´ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo delL´ Amministrazione, alla Giunta comunale, cui è affidato il potere esecutivo del Comune ed ai consiglieri comunali.
- Le proposte avanzate dai consiglieri da trattarsi in consiglio, devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune. Ogni proposta dovrà essere accompagnata dallo schema della deliberazione che i consiglieri intendono sottoporre alL´esame consiliare. Tale schema dovrà essere completo in ogni sua parte ed in particolare il dispositivo dovrà indicare chiaramente il tipo di provvedimento che si propone di adottare e le spese necessarie per farvi fronte; le proposte sono iscritte all´ordine del giorno a seguito della conclusione della relativa istruttoria da parte degli uffici competenti.
- Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta dei consiglieri alL´ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare L´argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta ai consiglieri proponenti, entro venti giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.
- Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri per discutere le proposte dei consiglieri qualora queste siano complete ai sensi del 2° comma.
Art. 26 - Diritto d´informazione e di accesso agli atti amministrativi
- I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all´espletamento del mandato elettivo.
- I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell´amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all´art.43, comma secondo, del T.U. 18 agosto 2000 n.267.
- l´esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi durante l´orario di apertura al pubblico degli uffici stessi.
- I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, rispondendone personalmente.
Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- La richiesta delle copie documentali è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell´atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l´esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
- Il rilascio delle copie avviene entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
- Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
- Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all´esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell´allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.
- Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l´esercizio del diritto di accesso attiene all´esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.
CAPO III
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 28 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
- I consiglieri comunali, per l´esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.
- Ai consiglieri comunali è dovuta l´indennità di presenza per l´effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un´adunanza al giorno.
- Agli amministratori ai quali viene corrisposta l´indennità di carica prevista dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, non è dovuta l´indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale.
- I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno debitamente documentate.
Art. 29 - Divieto di mandato imperativo
- Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- Nell´adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di espressione e di voto.
Art. 30 - Obbligo di astensione
- Nell´ipotesi in cui un argomento messo all´Ordine del giorno del Consiglio investa un interesse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado dello stesso consigliere, egli deve astenersi allontanandosi dall´aula non potendo partecipare né alla discussione né alla votazione.
- Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l´obbligo di assentarsi dall´adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
- I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell´avvenuta osservanza di tale obbligo.
Titolo III
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
CONVOCAZIONE
Art. 31 - Competenza
- La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco.
- In conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell´obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Art. 32 - Avviso di convocazione
- La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
- l´avviso di convocazione contiene l´indicazione del giorno e dell´ora dell´adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell´avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell´adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l´ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- l´avviso di convocazione precisa se l´adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d´urgenza.
- Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l´esercizio delle funzioni e l´adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
- L´avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l´indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno.
- Nell´ipotesi che la seduta di prima convocazione vada deserta, L´avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli consiglieri assenti alla prima.
Art. 33 - Ordine del giorno
- l´elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l´ordine del giorno.
- Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l´ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l´obbligo di iscrivere le proposte di cui al precedente art. 25.
- Gli argomenti non esauriti in una precedente seduta consiliare sono trattati con precedenza rispetto ai nuovi argomenti della successiva seduta del Consiglio Comunale.
- l´ordine del giorno è inserito od allegato all´avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
Art. 34 - Avviso di convocazione - consegna - modalità
- l´avviso di convocazione del consiglio, con l´ordine del giorno e dell´ora, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri nell´ambito del territorio comunale. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
- I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l´indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l´amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
- Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l´avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Le spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell´avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l´obbligo di consegna dell´avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
Art. 35 - Avviso di convocazione- consegna - termini
- L´avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso L´elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione; in quelle straordinarie almeno 3 giorni e per quelle d´ urgenza almeno ventiquattro ore prima.
- Per le sedute di seconda convocazione, L´avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione qualora la seduta non sia stata prevista nella prima convocazione.
- l´eventuale ritardata consegna dell´avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all´adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
Art. 36 - Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione
- l´elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e d´urgenza è pubblicato all´albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni, nei tre giorni e nelle ventiquattro ore precedenti la riunione.
- Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l´ora di convocazione del Consiglio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l´adunanza.
CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 37 - Deposito degli atti
- Gli atti relativi agli argomenti iscritti all´ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell´avviso di convocazione, almeno 24 ore prima della riunione e nel giorno dell´adunanza.
- La consultazione degli atti viene normalmente effettuata durante l´orario di ufficio.
- Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell´organo di revisione.
- Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell´adunanza del Consiglio stabilita per l´esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell´organo di revisione. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.
Art. 38 - Adunanze di prima convocazione
- Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono otto consiglieri, computando a tal fine anche il Sindaco.
- Il Sindaco apre la seduta, nell´ ora indicata nell´ avviso di convocazione In ogni caso, trascorsi 10 minuti dall´ ora indicata nell´ avviso di convocazione, il Sindaco dispone che si proceda all´ appello nominale, ai fini dell´ accertamento del numero legale.
- Una volta raggiunto il numero legale dei consiglieri presenti, questo si da per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà di ciascun consigliere di chiederne la verifica.
- La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora, nel corso di seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo 15 minuti dalla verifica il numero legale non viene raggiunto, il Sindaco, effettuati gli opportuni richiami, rinvia i lavori consiliari, dichiarando deserta la seduta.
- La seduta successiva a quella andata deserta sarà di seconda convocazione. In questa eventualità, il Sindaco, qualora il Consiglio Comunale risulti preventivamente già convocato prima della seduta andata deserta per mancanza di numero legale, avverte di ciò i consiglieri assenti.
- I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l´adunanza.
Art. 39 - Adunanze di seconda convocazione
- Nell´adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno cinque consiglieri senza computare a tal fine anche il Sindaco.
- Quando l´avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l´ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l´invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
- Quando l´urgenza lo richieda, all´ordine del giorno di un´adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell´ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. l´aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell´adunanza.
- Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
Art. 40 - Partecipazione dell´assessore non consigliere
- l´assessore non consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
- La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
CAPO III
PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE
Art. 41 - Adunanze pubbliche
- Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall´art.48.
- Nell´apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.
Art. 42 - Adunanze segrete
- l´adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell´ordine del giorno dell´adunanza.
- Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Sindaco invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall´aula.
- Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d´ufficio.
Art. 43 - Adunanze "aperte"
- Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l´adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari.
- Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, della Comunità Montana, e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà d´espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Art. 44 - Comportamento dei consiglieri
- Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
- Se un consigliere turba l´ordine delle sedute, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama e può disporre l´inserzione del richiamo nel verbale.
- Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda in ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia comunque atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirgli la parola sull´argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento il Sindaco lo espelle.
- Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l´espulsione possono essere revocati sentite le giustificazioni del consigliere.
- Il Sindaco è investito del potere discrezionale per mantenere l´ordine della seduta, l´osservanza delle leggi e la regolarità della discussione, con facoltà di sospendere e di sciogliere l´adunanza facendone menzione nel verbale.
Art. 45 - Ordine della discussione
- I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
- I consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Sindaco , alzando la mano.
- Gli interventi devono essere brevi e inerenti all´ ordine del giorno. Il Sindaco può stabilire, all´ inizio della discussione, il termine temporale per ogni intervento, che non può, in ogni caso, essere inferiore a dieci minuti, salvo le repliche che non possono comunque superare i dieci minuti.
- Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento, ed il Sindaco può soltanto richiamarlo, invitandolo a non uscire dall´ argomento in discussione, ed a concludere l´ esposizione. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Sindaco può togliergli la parola.
- l´ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
Art. 46 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, può essere proposta da qualsiasi consigliere, prima dell´ inizio della discussione nel merito, chiedendone il ritiro dall´ordine del giorno.
- La questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, può essere proposta da qualsiasi consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell´argomento ad altra seduta.
- Su entrambe le questioni decide il Consiglio, a maggioranza.
Art. 47 - Termine dell´ adunanza
- Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all´ ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la seduta.
- Qualora non sia possibile completare la trattazione di tutti gli argomenti all´ ordine del giorno, il Sindaco propone al Consiglio di votare il rinvio dei punti rimasti a successiva seduta del Consiglio comunale.
- Nel caso che nell´ avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l´ osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all´ ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l´ avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l´ adunanza, che viene considerata seduta di prima convocazione.
Art. 48 - Comportamento del pubblico
- Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell´ apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
- Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Sindaco può disporre l´ allontanamento dall´ aula dei disturbatori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, ed annotata a verbale, il Sindaco può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
Art. 49 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Il Sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri , può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant´altro risulti necessario.
- Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell´amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
Titolo IV
LE DELIBERAZIONI
CAPO I
IL VERBALE
Art. 50 - Il verbale dell´adunanza
- Il Segretario assiste e partecipa ai lavori consiliari, ne redige il verbale, eventualmente coadiuvato da altro dipendente comunale.Il verbale delle adunanze è l´atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
- Il verbale costituisce il fedele resoconto dell´andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
- Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario durante la seduta.
- Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate a verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell´adunanza.
- Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.
- Il verbale della seduta viene approvato nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.
CAPO II
LE VOTAZIONI
Art.51 - Modalità generali
- l´espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
- Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt.52 e 53.
- Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l´apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
- Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
Art. 52 - Votazioni in forma palese
- Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Sindaco indicare, prima dell´inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
- Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare coloro che sono favorevoli, contrari e astenuti.
- Controllato l´esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
Art. 53 - Votazione per appello nominale
- Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
- Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
- Il Segretario comunale effettua l´appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l´assistenza del segretario stesso.
- Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
Art. 54 - Votazioni segrete
- Prima di procedere a votazione segreta il Sindaco designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La. minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
- La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. Ogni consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo "sì" o "no" e se si tratta di nomina scriverà il nome o i nomi di coloro che si vogliono nominare.
- I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.
- Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- Terminata la votazione il Sindaco, con l´assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
- Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
- Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l´immediata ripetizione.
Art. 55 - Esito delle votazioni
- Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal Consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
- I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l´adunanza, ma non nel numero dei votanti. Altrettanto non sono compresi nel numero dei votanti i membri del Consiglio che escono dall´aula prima della votazione.
- Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l´argomento posto all´ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
- Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione "non approvata" alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli, il numero ed il nominativo dei voti contrari e degli astenuti alla proposta. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
Art. 56 - Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
- La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l´avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 57 - Entrata in vigore - Diffusione
- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Dopo l´esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all´albo comunale per ulteriori quindici giorni.
- Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.
- Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
COMUNE DI FUMANE -
PROVINCIA DI VERONA -
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Approvato con deliberazione consiliare n.-12 del 22.05.2007)