statuto e regolamenti
REGOLAMENTO COMUNALE – CRITERI PER L'INSEDIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA –
AI SENSI DELL´ARTICOLO 14 DELLA
LEGGE REGIONALE VENETO N. 15 DEL 13.08.2004
INDICE SISTEMATICO
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONE
Art.1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Zone comunali
CAPO II – Programmazione e caratteristiche degli insediamenti
Art. 4 – Durata della programmazione
Art. 5 – ambito territoriale della programmazione
Art. 6 – Medie strutture di vendita
Art. 7 – Caratteristiche degli esercizi
Art. 8 – Aree libere e parcheggio
Art. 9 – Procedimento per le medie strutture di vendita
Art. 10 – Adempimienti del responsabile del procedimento
Art. 11 – Centri commerciali:
CAPO III – TUTELA DEI CENTRI STORICI E DEI CENTRI MINORI
Art. 12 – Centri storici
CAPO IV
Art. 13 – Prodotti speciali
Art. 14 – Esercizi di vicinato
Art. 15 – Subingresso in esercizi di vicinato e medie strutture di vendita
CAPO V – SANZIONI E NORME FINALI
Art. 16 – Sanzioni
Art. 17 – Norme Finali
Art. 18 – Entrata in vigore
REGOLAMENTO COMUNALE – CRITERI PER L´INSEDIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA –
AI SENSI DELL´ARTICOLO 14 DELLA
LEGGE REGIONALE VENETO N. 15 DEL 13.08.2004
Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONE
Art.1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si intendono: a. per media struttura di vendita: gli esercizi aventi le seguenti superfici di vendita: – SETTORE ALIMENTARE superiore a 150 mq fino a 250 mq, – SETTORE MISTO superiore a 150 mq fino a 250 mq – SETTORE NON ALIMENTARE GENERICO superiore a 150 mq fino a 400 mq; – NON ALIMENTARE A GRANDE FABBISOGNO DI SUPERFICIE superiore a 150 mq fino a 400 mq b. per centro commerciale: una media struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituito da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria; c. per superficie di vendita: l´area destinata alla vendita, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, servizi igienici, zone di passaggio tra le casse e l´ingresso e di deposito dei carrelli nei supermercati dove non è esposta la merce; d. per concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita che non supera complessivamente i limiti di superficie di cui alla precedente lettera a. di strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell´ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; e. per zona a specifica destinazione commerciale: si intende una zona di P.R.G. in cui sia ammessa, tra le altre, anche la destinazione commerciale al dettaglio; f. per esposizione: i locali nei quali vengono esposti dei prodotti ma non viene effettuata attività di vendita, e nei quali è indicato l´indirizzo del negozio nel quale rivolgersi per l´acquisto; g. per criterio di correlazione: si intende la corrispondenza tra il titolo edilizio e l´autorizzazione commerciale.
Articolo 3 – Zone comunali
- Agli effetti del presente regolamento, le zone territoriali omogenee comunali sono definite in base al P.R.G. vigente con il seguente criterio:
zona A Centro Storico – nuclei rurali
zona B zone di attuale urbanizzazione residenziale (o di completamento)
zona C1 speciali, zone di attuale urbanizzazione parzialmente edificate con volumetria bloccata
zona C1 zone residenziali di completamento
zona C2 zone residenziali di espansione nuova
zona C2 speciale, zona di trasformazione urbana – espansione con volume bloccato
zona D1a zone industriali di completamento
zona D1b zone artigianali di completamento
zona D1c zone commerciali di completamento
zona D1d zona specifica di lavorazione pietre e marmi
zona D2a zone artigianali di espansione
zona D2b zone artigianali – commerciali di espansione
zona D2c zone commerciali – turistiche di espansione
zona D4 zone di insediamenti produttivi agro–industriali
zona D5a zone alberghiere ricettive di completamento
zona D5b zone ricettive e/o ricreative
zona E agricola suddivisa nelle sottozone E1, E1–SIC, E2a, E2A–sic, E2b
zona FA zone per l´istruzione
zona FB zone per attrezzature di interesse comune
zona FC zone per attrezzature a parco gioco e sport
zona FC zone per attrezzature private di pubblico interesse
zona FD zone parcheggi
art. 87 zone verde privato vincolato
art. 89 zone di vincolo cimiteriale
art. 90 zone visuali di rispetto
art. 91 zone a vincolo monumentale
art. 94 zone di rispetto stradale
art. 95 zone di vincolo forestale idrogeologico
CAPO II
PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI
Articolo 4 – Durata della programmazione
La programmazione comunale ha la stessa durata di quella regionale.
Articolo 5 – Ambito territoriale di programmazione
- Le aree sovracomunali o provinciali di cui all´articolo 5 comma 1 lettera a) della Legge Regionale sono individuate dalla Provincia nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), nell´bito di quanto previsto dall´articolo 22, comma 1, lettera m) della Legge Regionale Veneto n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio".
- In fase di prima applicazione della Legge Regionale, i comuni appartenenti alle aree sovracomunali sono ripartiti negli allegati A e B della Legge stessa.
- Ai sensi della Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 496 del 18.02.2005 "Norme per l´insediamento di attività commerciali nel Veneto" non viene calcolato il rapporto tra densità di medie–grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato".
Articolo 6 – Medie strutture di vendita
- Nel territorio del Comune di Fumane possono essere autorizzate aperture di medie strutture di vendita, di cui ai settori commerciali previsti nel successivo articolo 7 comma 1, come segue: SETTORE ALIMENTARE e SETTORE MISTO con una superficie di vendita superiore a 150 fino a 250 mq; SETTORE NON ALIMENTARE GENERICO e SETTORE NON ALIMENTARE A GRANDE FABBISOGNO DI SUPERFICIE con una superficie di vendita superiore a 150 mq fino a 400 mq.
- L´ampliamento della superficie di vendita, iI trasferimento di sede con o senza ampliamento di superficie di vendita e l´apertura per concentrazione, possono essere autorizzati sempre entro i limiti di cui al precedente punto 1. ove urbanisticamente previsto, ai sensi e con le limitazioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
- Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 1. e .2. è subordinato al possesso del corrispondente titolo abilitativo edilizio e del certificato di agibilità, secondo i criteri di correlazione ed in ossequio agli articoli 16 e 17 della Legge Regionale.
Articolo 7 – Caratteristiche degli esercizi
- La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:
a. ALIMENTARE;
b. NON ALIMENTARE GENERICO;
c. NON ALIMENTARE A GRANDE FABBISOGNO DI SUPERFICIE;
d. MISTO.
- Ai sensi dell´articolo 7 commi 5, 6, 7 e 8 si intendono:
comma 6 per SETTORE NON ALIMENTARE GENERICO il settore comprendente tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione dei prodotti di cui al comma 7;
comma 7 il SETTORE NON ALIMENTARE A GRANDE FABBISOGNO DI SUPERFICIE comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: monbili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica;
comma 8 per SETTORE MISTO si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella disponibilità del titolare dell´autorizzazione commerciale. L´operatore commerciale deve essere comunque in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall´articolo 5 del Decreto Legeslativo 31.03.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell´articolo 4 comma 4 della Legge 15.03.1997 n. 59 per l´eserczio dell´attività di vendita di prodotti alimentari".
- Nel caso in cui la ditta svolga anche attività di commercio all´ingrosso, la vendita al dettaglio può essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interne ma non accessibili al pubblico e ingressi distinti; il divieto dell´esercizio congiunto nello stesso locale dell´attività di vendita al minuto e all´ingrosso non si applica per la vendita dei prodotti indicati all´articolo 8, comma 4 della Legge Regionale, e per eventuali modificazioni apportate dalla Giunta Regionale, come previsto dall´articolo 8, comma 5.
- Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati identifica un unico esercizio commerciale.
- La prevalenza del tipo di attività, negli esercizi del SETTORE MISTO, è definita dalla maggior superficie di vendita utilizzata da ciascun settore.
- Le ditte, la cui attività commerciale di vendita comporta occupazione di suolo pubblico, di qualunque tipo, devono essere autorizzate dal punto di vista urbanistico, se necessario, e con l´assolvimento degli oneri tributari normativi in materia.
- Per un medesimo locale può essere rilasciata una sola autorizzazione commerciale. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all´articolo 5 del decreto legislativo n. 114/98, dandone immediata comunicazione al comune e all´ufficio dell´Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell´attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall´articolo 2208 del Codice Civile.
- Per gli esercizi del SETTORE MISTO, nell´autorizzazione è indicata la superficie di vendita destinata al Settore Alimentare e quella destinata al Settore non Alimentare.
- La prevalenza del tipo di attività, negli esercizi del SETTORE MISTO, è definita dalla maggior superficie di vendita utilizzata da ciascun settore.
- Le ditte, la cui attività commerciale di vendita comporta occupazione di suolo pubblico, di qualunque tipo, devono essere autorizzate dal punto di vista urbanistico, se necessario, e con l´assolvimento degli oneri tributari normativi in materia.
- Per un medesimo locale può essere rilasciata una sola autorizzazione commerciale. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all´articolo 5 del decreto legislativo n. 114/98, dandone immediata comunicazione al comune e all´ufficio dell´Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell´attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall´articolo 2208 del Codice Civile.
Articolo 8 – Aree libere e parcheggio
- Per area libera si intende la superficie scoperta del lotto ivi compresi l´area a parcheggio, la viabilità di accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi.
- Per parcheggio effettivo si intende la superficie per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e di distribuzione. L´area a parcheggio effettiva esclude inoltre, ad esempio, lo spazio dedicato ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alla postazione per i carrelli e depositi di varia natura. In pratica, quindi, il parcheggio effettivo corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli e ai relativi spazi funzionali alla manovra come previsto dal Codice della Strada.
- La conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un capogruppo.
- I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l´intera fascia oraria di apertura degli esercizi commerciali a cui siano legati da un vincolo funzionale.
- L´agibilità dei locali adibiti ad attività commerciale è subordinata alla effettiva disponibilità dei parcheggi nella misura prescritta dall´articolo 16 della Legge Regionale ed alla loro conformità alle disposizioni in materia di abolizione delle barriere architettoniche.
CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI , DI CONTROLLO E GARANZIA
Art.9 – Domanda di autorizzazione: procedimento per le medie strutture di vendita
- L´apertura di un nuovo esercizio, l´apertura per concentrazione, l´apertura per trasferimento di sede, l´ampliamento della superficie di vendita e l´estensione del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione, su domanda degli interessati, ai sensi della Legge Regionale e del presente regolamento.
- Le domande, di cui al precedente comma 1., devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dalla Giunta Regionale e presentate all´Ufficio Protocollo del Comune o inviate tramite lettera raccomandata.
- Nella domanda devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
a. il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all´articolo 5 del D. Lgs. 114/98;
b. la superficie di vendita dell´esercizio, il settore merceologico;
c. le eventuali condizioni che consentono di ottenere la deroga di cui all´articolo 14, comma 8, della Legge Regionale;
d. la conformità urbanistica.
- Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a. planimetria in scala 1:100 dell´immobile, datata e firmata da tecnico abilitato, con evidenziata l´area dei locali destinata alla vendita e la superficie destinata ai magazzini, depositi, uffici e servizi; b. relazione riguardante le modalità di attuazione dell´iniziativa commerciale con riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 della Legge Regionale completa di planimetria dell´area interessata indicante la viabilità esistente, l´accessibilità, i parcheggi e la superficie destinata a servizi; c. il possesso del titolo abilitativo edilizio, del certificato di agibilità, la documentazione prevista dal regolamento edilizio e dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
- All´istanza deve essere altresì allegata, anche sotto forma di autocertificazione, copia di ogni atto utile, già acquisito dal richiedente, e riferito all´iniziativa commerciale in questione.
- Per apertura per subingresso, riduzione della superficie di vendita e cessazione dell´attività il soggetto interessato deve inviare al Comune apposita comunicazione di cui alla modulistica approvata dalla Giunta della Regione Veneto.
- È consentito l´ampliamento e la concentrazione fino al limite previsto dall´articolo 1, lettera a. del presente regolamento.
- L´ampliamento e la concentrazione di esercizi di vicinato oltre il limite fissato dall´articolo 7, comma 1, lettera a della Legge Regionale porterà ad una media struttura di vendita.
- Relativamente alle autorizzazioni che prevedono l´utilizzo di nuovi locali ad uso commerciale o soggetti a cambio di destinazione d´uso, sarà cura del settore Edilizia Privata del Comune interessato richiedere e verificare in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio la disponibilità di aree da destinare a parcheggio, aree libere, ecc., nella misura indicata dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., in ogni caso rispettando le statuizioni dell´articolo 16 della Legge Regionale. Tale disponibilità non è richiesta per i locali già ad uso commerciale.
Aricolo 10 – Adempimenti del Responsabile del Procedimento
- Il procedimento relativo all´autorizzazione deve concludersi entro 90 giorni dalla data di acquisizione delle domande al protocollo del Comune di Fumane, decorsi i quali l´autorizzazione si intende rilasciata.
- Il termine del procedimento può essere sospeso dal responsabile una sola volta per la richiesta di integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori.
- In caso di procedimento di particolare complessità od ogni volta risulti necessario, il responsabile del procedimento può convocare una conferenza di servizi tra tutti gli Uffici ed Enti esterni interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche.
- Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se il nuovo esercizio è dotato di standards previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e siano rispettate le norme igienico-sanitarie e di destinazione d´uso dei locali.
Articolo 11 – Centri commerciali
- Ai fini della determinazione della procedura autorizzativa, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla somma di quelle degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
- Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi di servizio o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell´attività del Centro Commerciale nei confronti della Pubblica Amministrazione, ogni Centro Commerciale deve individuare un soggetto referente, informando il Comune, la Provincia e la Regione.
- Le autorizzazioni amministrataive relative a singoli esercizi collocati all´interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori del centri commerciali stessi.
- I singoli esercizi operanti all´interno dei Centri Commerciali devono essere autorizzati dal comune su richiesta degli interessati. Tuttavia chi intenda dar vita ad un centro commerciale al dettaglio mediante l´apertura di più esercizi può presentare al Sindaco un´unica domanda che sarà esaminata secondo un criterio unitario nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all´articolo 1 lettera a.
CAPO III
TUTELA DEI CENTRI STORICI E DEI CENTRI MINORI
Articolo 12 – Centri storici
- Ai sensi dell´articolo 26 della Legge Regionale, sono individuate come centro storico, le zone comunali di tipo A come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
- Le commissioni hanno potere d´iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell´ambito delle materie di loro competenza.
- L´area del centro storico è considerata come zona di particolare interesse che deve essere salvaguardata e valorizzata. In questa zona non possono insediarsi né come nuove aperture, né come trasferimenti da altre zone, attività rumorose, pericolose o graveolente, o che turbino il decoro del centro storico. L´Amministrazione deciderà, a suo insindacabile giudizio, se l´esercizio per il quale si richiede l´autorizzazione o si comunica l´inizio attività, rientri tra le attività vietate.
CAPO III
Art. 13 – Prodotti speciali
- La vendita dei prodotti di cui alla tabella speciale per i titolari di farmacie, rivendite di generi di monopolio e di impianti di distributori di carburante è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 114/98.
- La vendita può iniziare previa denuncia inizio attività al Comune ai sensi dell´articolo 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche.
- L´attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all´attività principale e non può essere ceduta separatamente.
Art. 14 – Esercizi di vicinato
- L´apertura degli esercizi di vicinato è soggetta alle disposizioni di cui all´articolo 13 della Legge Regionale n. 15/04.
Articolo 15 – Subingresso in esercizi di vicinato e medie strutture di vendita
- Il trasferimento in gestione o in proprietà di esercizi di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto di trasferimento dell´autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell´attività, sempre che sia avvenuto l´effettivo trasferimento dell´esercizio e il subentrante abbia i requisiti previsti per l´esercizio dell´attività.
- Il subentrante, già in possesso dei requisiti, alla data dell´atto di trasferimento dell´esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l´attività, solo dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l´attività entro un anno decade dal diritto di esercitare l´attività del dante causa.
- Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l´attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l´attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l´attività del dante causa.
- Fermo restando il disposto dei commi precedenti il subentrante per causa di morte anche se non è in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l´attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo dando immediatamente comunicazione al Comune.
- Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti professionali alla data dell´atto di trasferimento dell´esercizio può iniziare l´attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Decade da tale titolo nel caso in cui non inizi l´attività entro un anno dalla presentazione al Comune della domanda di subingresso.
CAPO V
SANZIONI E NORME FINALI
Art. 16 – Sanzioni
- Nei casi di infrazione alle norme del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalle disposizione di legge vigenti in materia.
Articolo 17 – Norme finali
- L´attività commerciale non può essere esercitata in locali privi di agibilità e, se previsto, anche del nulla–osta specifico dell´ASL competente, pena la sospensione dell´attività, fatte salve le sanzioni previste dalle norme in vigore.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 114/98 e nella Legge Regionale n. 15/04 ed eventuali ulteriori disposizioni particolari in materia.
Articolo 18 – Entrata in vigore
- Il presente regolamento viene pubblicato all´Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ai sensi della legge vigente.
COMUNE DI FUMANE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Approvato con deliberazione consiliare n.-12 del 22.05.2007)