INDICE
TITOLO II - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
Art. 4 - Opere soggette a concessioneTITOLO III - COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 24 - Attribuzioni della Commissione Edilizia
Art. 25 - Composizione della Commissione Edilizia
Art. 26 - Funzionamento della Commissione Edilizia
TITOLO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 27 - Punti di linea e di livello
Art. 28 - Inizio e termine dei lavori
Art. 29 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico
Art. 30 - Vigilanza sulle costruzioni
Art. 31 - Annullamento della concessione
Art. 32 - Riscossione delle somme
Art. 33 - Provvedimenti per opere eseguite senza concessione o in difformità
TITOLO V - USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI
Art. 34 - Collaudo, licenza d’uso, abilità ed agibilità
TITOLO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE
Art. 35 - Cortili e lastrici solari
Art. 36 - Chiostrine o cavedi
Art. 37 - Costruzioni accessorie
Art. 38 - Prescrizioni edilizie particolari
TITOLO II - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
Art. 39 - Decoro degli edifici
Art. 40 - Decoro degli spazi
Art. 41 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico
Art. 42 - Illuminazione sotterranei
Art. 43 - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie
Art. 44 - Recinzioni delle aree private
Art. 45 - Alberature
Art. 46 - Coperture
Art. 47 - Scale esterne
Art. 48 - Marciapiedi
Art. 49 - Portici
Art. 50 - Tipologie edilizie particolari
TITOLO III - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE
Art.51 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti, dei locali seminterrati ed interrati esistentiTITOLO I - PRESCRIZIONI IGIENICO - COSTRUTTIVE
TITOLO II - FOGNATURE
TITOLO IV - COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE
CAPO I - NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 85 - Stabilità delle costruzioni
Art. 86 - Manutenzione e restauri
Art. 87 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti
CAPO II - PREVENZIONE DAI PERICOLI D’INCENDIO
Art. 88 - Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabiliTITOLO I - INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI
Art. 104 - Indici di fabbricazioneCOMUNE DI FUMANE, PROVINCIA DI VERONA
TITOLO I - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art.1 - Contenuto, limiti e validità del Regolamento Edilizio
Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione dell’ambiente fisico, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli sull’esecuzione e la destinazione d’uso.
Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, ai sensi degli art. 1- 4 delle disposizioni di legge in generale, il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari e cioè con leggi sia statali che regionali e atti aventi forza di legge.
Le norme del presente Regolamento prevalgono in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia municipale, polizia mortuaria del Comune.
Art. 2 - Richiamo a disposizioni di legge e di Regolamento
Sulla disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia si richiamano, oltre alle disposizioni del presente regolamento, le leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneto ed in particolare le vigenti disposizioni in materia di:
L’osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i committenti titolari della concessione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nell’ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari e dottori in agraria, iscritti ai rispettivi ordini, collegi e albi professionali, e/o dipendenti della Pubblica Amministrazione, con le qualifiche professionali sopra specificate, qualora debitamente autorizzati.
Per richiamare i singoli professionisti ad un più vigile senso di responsabilità nei riguardi della società e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a modificare i rapporti dell’opera progettata con la vigente normativa, il Responsabile dell’Ufficio, può deferire ai rispettivi Ordini e Collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori, per opera diretta o per negligenza ed omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato.
TITOLO II - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
Art. 4 - Art. 4 - Opere soggette a concessione
Per eseguire le opere sotto elencate, nell’ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva richiesta alla Amministrazione comunale di apposita concessione.
E’ prescritta la concessione per:
Si richiama altresì l’obbligo di chiedere ed ottenere una nuova concessione edilizia per varianti da apportare alle opere elencate nel presente articolo, ancorché in corso d’opera, salvo quanto precisato all’art. 6.
Per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubblici la concessione per opere da realizzare in regime di diritto privato, è data a coloro che siano muniti di titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti organi dell’Amministrazione, nonché di autorizzazione alla realizzazione degli interventi.
Art. 7 - Opere non soggette a concessione o autorizzazione
Non sono soggette ad autorizzazione:
Per le opere da eseguire dal Comune va sentito il parere della Commissione Edilizia e, qualora necessario, del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’U.L.S.S.. La delibera dell’organo competente di approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo sostituisce la concessione o l’autorizzazione edilizia.
Art. 9 - Opere da eseguirsi da parte dello Stato
Per le opere in regime di diritto pubblico da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d’intesa con la Regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale è da realizzare da parte degli enti istituzionalmente competenti.
Qualora la localizzazione delle opere e/o i tracciati siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, tali scelte vanno effettuate dall’Amministrazione statale competente d’intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l’intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973 n° 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2/8/1975 n° 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettro nucleari e sulla produzione e sull’impiego di energia elettrica, e dalla legge 24/12/76 n° 898 per le servitù militari.
Art. 10 - Domande di concessioni e di giudizio preliminare
Le domande di concessione ad eseguire le opere citate nel precedente art. 4, bollate a termine di legge, redatte su modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell’avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti comunali, debbono essere indirizzate alla Amministrazione comunale con allegati i disegni in quattro copie, compilati secondo le norme elencate nel successivo art. 11 e con ogni altra documentazione richiesta.
Il Responsabile dell’Ufficio può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente e particolari costruttivi in adeguata scala.
La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal richiedente, dal proprietario dell’area, o titolare di idoneo diritto, dal Progettista, dal Direttore dei lavori e dall’Assuntore dei lavori; i nominativi del Direttore dei lavori e dell’Assuntore dei lavori possono essere comunicati all’atto della dichiarazione di inizio dei lavori secondo il disposto del successivo art. 28; i firmatari sono responsabili, a norma di legge, per ogni inosservanza delle disposizioni di legge o regolamento e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nell’atto di concessione.
Gli eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente, del proprietario, del Direttore dei lavori o dell’Assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al Responsabile dell’Ufficio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli interessati uscenti e subentranti.
Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari.
Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, viene data tempestiva comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza.
Il Responsabile dell’Ufficio chiede, ove necessario, il parere, l’autorizzazione e l’approvazione degli Enti e degli organi competenti[1] e ne dà comunicazione al richiedente.
Si richiama quanto disposto dal successivo art. 51.
Nel caso di interventi che comportino particolari valutazioni di impatto ambientale o prevedano volumetrie superiori a 3.000 m³ fuori terra, la presentazione del progetto può essere preceduta da quella di un più semplice elaborato di massima, allegato alla domanda in bollo sottoscritta dal richiedente e dal progettista, intesa ad ottenere un giudizio preliminare, sia urbanistico che compositivo, che non impegna in alcun modo il Comune.
Le concessioni edilizie, rilasciate su territori soggetti all’autorizzazione a lottizzare, dovranno espressamente riportare gli estremi dell’autorizzazione medesima ed essere fornite di stralcio planimetrico e normativo del piano di lottizzazione in cui si inseriscono e del quale dovranno rispettare le specifiche norme di attuazione e le previsioni planivolumetriche.
Art. 11 - Norme per la presentazione dei progetti
I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni UNI e datati.
Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l’opera o collocare il manufatto progettato.
Devono contenere altresì, per le opere previste ai punti a), b), c), d), e), g), h), i) dell’art. 4, l’indicazione della destinazione prevista dal Piano Regolatore Generale secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all’area in esame.
Con riferimento alle singole opere previste dagli artt. 4 e 5, i progetti devono inoltre contenere:
È facoltà del Responsabile dell’Ufficio, sentita La Commissione Edilizia o l’U.T.C., chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, planivolumetrie, modine, simulacri in sito ecc. e campionature in corso d’opera, e comunque ogni altra documentazione necessaria per l’esatta valutazione dell’opera per la quale e' richiesta la concessione o fatta la denuncia.
In tal caso i termini di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi o decorrono dalla data di presentazione degli elaborati richiesti.
Il Comune fornirà a richiesta degli interessati notizie su tutti i vincoli ricadenti nella propria area e ne manterrà aggiornato il relativo elenco.
Prima del rilascio della concessione ad edificare debbono essere prodotti a cura del richiedente i seguenti documenti:
Prima dell’inizio dei lavori deve essere prodotta prova dell’avvenuto deposito al Genio Civile del progetto delle opere in c.a. ai sensi della legge 5/11/71 n° 1086 e deve essere depositato il progetto inerente all’isolamento termico ai sensi della legge 10/91 con esclusione per quest’ultima degli interventi sui fabbricati esistenti per i quali dovrà essere presentata prima del rilascio della concessione.
La concessione e l’autorizzazione sono date dal Responsabile dell’Ufficio al proprietario dell’area o a chi abbia titolo di richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all’art. 79 della L.R. 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e del regolamenti edilizi nonché delle ulteriori norme regionali.
Per gli immobili di proprietà dello Stato e degli altri Enti pubblici, la concessione e l’autorizzazione sono date a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell’Amministrazione, al godimento del bene.
La concessione o l’autorizzazione vengono pubblicate all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi a decorrere dal giorno feriale successivo alla data del rilascio; da tale data altresì la concessione stessa è disponibile, con i relativi atti di progetto, presso la sede comunale dove chiunque può prenderne visione.
La concessione e l’autorizzazione vengono comunque rilasciate dopo l’avvenuto perfezionamento delle denunce e dopo l’avvenuto versamento dei contributi di legge ed in particolare del contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione come previsto dal successivo art. 14.
La concessione e l’autorizzazione vengono sempre rilasciate salvi ed impregiudicati i diritti del terzi anche al fine dell’applicazione delle vigenti norme di legge e delle norme del presente Regolamento, anche se il provvedimento del Responsabile dell’Ufficio non contenga espressa menzione al riguardo.
Ogni concessione e autorizzazione vanno redatte in duplice originale, munite del bollo competente; vanno inserite nel repertorio comunale e vanno comunicate all’interessato per il successivo ritiro.
Art. 14 - Onerosità della concessione
La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo il disposto della Legge Statale 28/1/77 n° 10 e della Legge Regionale 27/6/85 n° 61 e successive modificazioni.
Art. 15 - Oneri di urbanizzazione
L’incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata con deliberazione di Consiglio Comunale sulla base di quanto previsto dall’art. 14.
La quota di contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del ritiro della concessione, salva la possibilità dei concessionari di avvalersi del disposto dell’art. 47 della legge 5/8/78 n° 457 in merito alla loro rateizzazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.
In caso di rateizzazione i concessionari sono tenuti a presentare al Comune idonee garanzie al sensi dell’art. 13 della legge 14/1/78 n° 1.
Art. 16 - Costo di costruzione
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto del rilascio della concessione ad edificare, stabilisce, in base alle caratteristiche, alla tipologia ed all’ubicazione dell’edificio, l’ammontare e le modalità di corresponsione della quota di contributo pertinente alla concessione richiesta ai sensi della legge 28/1/77 n° 10 e della L.R. 27/6/85 n° 61.
Art. 17 - Alternativa al pagamento delle spese di urbanizzazione
Il concessionario può, in alternativa al pagamento della quota afferente all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria prevista per legge, realizzare le opere in proprio a scomputo totale o parziale della quota dovuta secondo quanto disposto dall’art. 86 della L.R. 61/85.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi del proprio ufficio, ed, eventualmente, dell’Ufficio Tecnico Erariale, deve procedere ad una valutazione del costo reale delle opere da realizzare direttamente dal concessionario e compararle con la somma che il medesimo avrebbe dovuto versare se non avesse realizzato direttamente le opere.
Qualora il valore delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire risulti inferiore alla somma che avrebbe dovuto versare il concessionario, lo stesso deve corrispondere al Comune la differenza.
Nel caso, invece, che il valore di dette opere risulti superiore alla somma che avrebbe dovuto versare, al concessionario nulla è dovuto a tale titolo da parte dell’Amministrazione comunale.
Le quantificazioni e gli scomputi saranno effettuati ai sensi dell’art. 86 della L.R. 27/6/85 n° 61 e successive modificazioni, con la precisazione che lo scomputo totale o parziale è ammesso solo tra opere di urbanizzazione della stessa categoria.
Al fine di una immediata lettura e ricognizione delle opere definite di urbanizzazione dalla vigente normativa, se ne riportano di seguito gli elementi descrittivi:
Descrizione degli oneri e delle opere di urbanizzazione (art. 28 L. 1150/1942; art. 4 L. 847/1964; art. 8 L. 765/1967; art. 44 L. 865/1971; artt. 25 e 26 L.R.V. 61/1985)
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
OPERE DI URBANIZZAZZAZIONE SECONDARIA
Art. 22 - Evidenza della concessione e del progetto
La concessione e l’autorizzazione ad edificare e a lottizzare ed i disegni allegati, firmati dal Responsabile dell’Ufficio, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo.
In ogni cantiere deve essere apposto all’esterno, ben visibile, una tabella di apposite dimensioni, commisurate all’importanza dell’opera, nella quale debbono essere indicati, completi di recapito:
Art.23 - Diritto d´iniziativa
Nell’atto di concessione o autorizzazione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di notifica; il termine di ultimazione entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimanti nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile. fatti salvi casi di annullamento e di decadenza ai sensi della L. 10/1977.
Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell’art. 31 della L. 1150/1942.
TITOLO III - COMMISSIONE EDILIZIA
Previo esame da parte dell’Ufficio Comunale, che esprime per iscritto sul modello di cui al primo comma dell’art. 10 il proprio referto, il progetto di tutte le opere descritte dagli artt. 4 e 5 compresi gli elaborati di massima di cui al precedente art. 10, è presentato alla Commissione Edilizia, la quale esprime il proprio parere sull’osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche, igieniche vigenti e sull’adeguatezza del progetto sotto i profili estetico ed ambientale.
La Commissione esprime altresì il proprio parere sui provvedimenti per le opere eseguite senza concessione e in difformità, nonché sull’annullamento della concessione ed, in particolare, sui progetti di pianificazione esecutiva.
La Commissione Edilizia può suggerire di apportare al progetto edilizio quelle modifiche che lo rendano idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con l’ambiente in cui la costruzione viene a sorgere. Particolare cura deve essere posta riguardo ai materiali e al colore da impiegare.
La Commissione edilizia è organo consultivo del Comune ed è composta da componenti di diritto e componenti eletti dal Consiglio Comunale.
Sono componenti di diritto il Sindaco o un Assessore delegato dal Sindaco a tale compito, che funge da Presidente, nonché il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, che svolgerà inoltre le funzioni di segretario della Commissione, o un tecnico suo delegato.
In caso di vacanza del Capo dell’Ufficio Tecnico, sarà cura dell’Amministrazione nominare un Tecnico di sua fiducia quale componente della Commissione Edilizia.
I componenti elettivi sono nel numero di quattro, dei quali almeno due tecnici laureati e/o diplomati (ingegneri, architetti, geometri) iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi professionali da almeno 5 anni, ed uno laureato in geologia da almeno 5 anni.
In ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante della minoranza.
Tutti i membri eletti dovranno essere esperti in materia di costruzioni. Di tale esperienza dovrà essere fatta esplicita menzione nella delibera di nomina, allegando apposito curriculum vitae.
Il segretario redige i relativi verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente ed ai componenti della Commissione presenti all’adunanza; questi ultimi possono chiedere che sia verbalizzato il motivo del proprio voto contrario o dell’astensione.
I componenti elettivi durano in carica fino alla decadenza del Consiglio comunale che li ha nominati e sono rieleggibili. Esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
La Commissione edilizia esistente al momento della entrata in vigore del presente regolamento resterà in carica negli stessi termini di cui al comma precedente.
I pareri della Commissione Edilizia, obbligatori, non sono vincolanti per il Responsabile dell’Ufficio.
Spetta ai membri della Commissione Edilizia un gettone di presenza, sulla cui entità dovrà deliberare il Consiglio Comunale.
Il gettone di presenza non spetta ai componenti che partecipano quali rappresentanti di Enti pubblici se dipendenti degli stessi, nonché ai componenti di diritto.
La Commissione Edilizia dovrà essere, ai sensi ed agli effetti della L.R. 31/10/1994 n° 63, integrata da due esperti da nominarsi ai sensi dell’art. 6 della stessa L.R. fra i laureati di cui al terzo comma della stesso articolo iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno 10 anni. Tali esperti dovranno pronunciarsi su tutte le domande di concessione a autorizzazione edilizia ricadenti negli ambiti comunali sottoposti a tutela ai sensi del D.L.vo n° 490 del 29 ottobre 1999. Del parere degli esperti, dovrà farsi esplicita menzione nel verbale per la successiva trasmissione alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.
La presenza dei due esperti in materia ambientale è necessaria nelle sole ipotesi in cui vi sia esercizio della sub-delega. Pertanto l’ordine del giorno della Commissione edilizia dovrà specificare quando è richiesta l’integrazione con gli esperti in bellezze naturali e ambientali e quando invece l’organo funzionerà secondo la sua ordinaria composizione. La presenza di tali membri modificherà il quorum strutturale necessario per la regolarità della seduta e quello funzionale per esprimere il parere sulle pratiche all’esame. E’ necessaria una corretta e puntuale verbalizzazione delle opinioni e delle valutazioni degli esperti, e non solamente di quelle negative, che dovranno risultare dal parere stesso.
Gli esperti in materia di bellezze naturali, così come gli altri componenti della Commissione edilizia, si esprimono sul progetto nel suo insieme, valutando sia l’aspetto urbanistico-edilizio che quello propriamente paesaggistico; tutti i componenti, pertanto, potranno proporre osservazioni e prescrizioni tanto di natura ambientale che di natura urbanistica ed edilizia.
Il parere della Commissione edilizia integrata rimane sempre un parere obbligatorio e non vincolante e la Commissione si esprime sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che ambientale-paesaggistico.
Art. 26 - Funzionamento della Commissione Edilizia
La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Responsabile dell’Ufficio o del tecnico dallo stesso delegato, ogni mese e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.
L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta.
Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza dei componenti di diritto di cui al secondo comma del precedente art. 25 e di componenti eletti in numero tale da costituire la metà più uno del totale dei componenti la C.E., fatta eccezione per i casi previsti dal 14° comma del presente articolo.
Qualora uno dei componenti elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione. il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione.
Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei componenti che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l’incarico.
I componenti eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell’intera Commissione.
I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi l’opportunità, i firmatari delle domande di cui all’art. 10 del presente Regolamento.
La Commissione può qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per un’esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei componenti della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.
Il segretario redige un verbale dei pareri espressi dalla Commissione; esso viene sottoscritto dal segretario stesso e da tutti i componenti presenti unitamente ad una copia del progetto esaminato.
Quando la Commissione fosse chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi componenti, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio relativi all’argomento stesso.
Qualora in tale posizione si trovasse il Presidente, ne fa le veci il più anziano di età dei componenti eletti. Qualora in tale posizione si trovasse il tecnico comunale, provvederà a relazionare sul progetto in esame il Presidente. Nei casi di cui sopra la Commissione Edilizia è costituita quando, anche in assenza di uno o di entrambi i componenti di diritto, vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione stessa.
Dell’osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
I componenti della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.
Quando il Responsabile dell’Ufficio assumesse una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, deve darne comunicazione scritta alla Commissione stessa alla prima seduta.
TITOLO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 27 - Punti di linea e di livello
Il titolare della concessione o dell’autorizzazione, prima di dare inizio ai lavori, deve chiedere al Responsabile dell’Ufficio l’approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.
L’Ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a ciò delegato dal Comune, effettua sopralluogo entro 10 gg. dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati.
L’assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d’opera necessari per tali operazioni.
Ove tale sopralluogo non avvenisse nei termini di cui sopra può darsi inizio ai lavori sulla base dell’apposito grafico presentato all’U.T.C. in fase di progetto (planimetria in scala 1:200 o 1:500) Tale condizione non esclude la responsabilità del D.L. e del Costruttore.
Art. 28 - Inizio e termine dei lavori
Il periodo, di cui al 2° comma dell’art. 23, entro il quale deve darsi inizio ai lavori di costruzione, a pena di decadenza della relativa concessione, decorre dalla data di notificazione della concessione stessa agli interessati.
Nel caso di nuove costruzioni in genere, l’inizio dei lavori si configura allo scavo delle fondazioni e l’ultimazione si riferisce alla data di richiesta del certificato di abitabilità o agibilità dell’opera salvo diverso accertamento da parte degli organi di controllo.
Negli altri casi previsti dall’art.4, per inizio dei lavori si intende la data in cui l’immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine della predisposizione agli ampliamenti ed alle modifiche autorizzate; per l’ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del 2° comma del presente articolo.
Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l’inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l’ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all’art. 21.
Entro 5 giorni dalle date di inizio e di ultimazione dei lavori, il concessionario deve darne comunicazione al Responsabile dell’Ufficio.
Unitamente alla comunicazione di inizio lavori, che deve essere inoltrata anche all’Ufficio Regionale del Genio Civile. deve essere dimostrato l’adempimento di quanto disposto dalla Legge 5/11/71 n° 1086, e assolto il disposto della Legge n° 10/1991.
Qualora nella domanda di cui all’art. 10 non fossero stati indicati i nominativi del Direttore e dell’Assuntore dei lavori, essi devono risultare, ove richiesti dal medesimo articolo, dalla comunicazione di inizio lavori.
In tal caso a detta comunicazione deve essere allegata la “autocertificazione” del Direttore e dell’Assuntore dei lavori, ai sensi con i limiti e per gli effetti di cui alla Legge 4 gennaio 1968 n° 15 ed al D.P.R. 20 ottobre 1998 n° 403.
Ove per l’esecuzione di opere sia necessaria l’occupazione temporanea o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l’interessato deve presentare apposita domanda ed ottenere la autorizzazione dal responsabile tecnico competente.
La domanda deve precisare l’ubicazione, la durata e lo scopo dell’opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell’autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie e garantire la pubblica incolumità.
Il Responsabile dell’Ufficio ha la facoltà di revocare l’autorizzazione e di imporre il ripristino provvedendovi d’ufficio e a spese dell’interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall’interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.
In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Responsabile dell’Ufficio subordina il rilascio dell’autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale.
In caso di inadempienza, si procede d’ufficio, a spese dell’interessato.
Il Responsabile dell’Ufficio esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurane la rispondenza alle norme di legge, al presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella concessione ad edificare.
Per tale vigilanza il Responsabile dell’Ufficio si avvale degli agenti di polizia municipale.
In particolare il Responsabile dell’Ufficio esercita vigilanza affinché le costruzioni non subiscano nel tempo, in qualsivoglia loro parte, variazioni nella destinazione d’uso stabilita.
Eventuali trasgressioni saranno denunciate alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
La concessione ad edificare può essere annullata per motivi di legittimità.
A seguito dell’annullamento della concessione, qualora sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, va rilasciata concessione in sostituzione.
Qualora a seguito dell’annullamento della concessione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Responsabile dell’Ufficio procede ai sensi dell’art. 96 della L.R. n° 61/1985.
Prima di adottare il provvedimento di annullamento, che deve essere motivato, il Responsabile dell’Ufficio dovrà sentire la Commissione Edilizia.
Per le opere di cui al precedente art. 4-5-6 eseguite senza concessione o autorizzazione, dichiarazione di inizio attività o in difformità della stessa, il Responsabile dell’Ufficio provvederà secondo le norme di legge in vigore ed in particolare secondo quanto previsto al titolo V, capo III, della L.R. 27/6/8 5 n° 61.
Art. 33 - Provvedimenti per opere eseguite senza concessione o in difformità
Per le opere di cui al precedente art. 4-5-6 eseguite senza concessione o autorizzazione, dichiarazione di inizio attività o in difformità della stessa, il Responsabile dell’Ufficio provvederà secondo le norme di legge in vigore ed in particolare secondo quanto previsto al titolo V, capo III, della L.R. 27/6/8 5 n° 61.
TITOLO V - USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI
Art. 34 - Collaudo, licenza d’uso, abilità ed agibilità;
Prima di usare i fabbricati ed i manufatti di cui ai punti a), b), d), e), h), k), del precedente art. 4 e quelli di cui al precedente art. 5, il titolare della concessione o dell’autorizzazione deve chiedere al Responsabile dell’Ufficio il rilascio del certificato di abitabilità per gli edifici comprendenti i locali di cui al successivo art. 72 o di agibilità per gli altri manufatti, nonché la domanda di autorizzazione di scarico dei reflui, ai sensi della D.lgs.152/99 e successive modifiche e/o integrazioni.
Alla richiesta di abitabilitàgibilità vanno allegati:
Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dei documenti integrativi richiesti, il Responsabile dell’Ufficio, previa eventuale ispezione dei tecnici comunali, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 425 del 22 aprile 1994, rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità. A norma del medesimo articolo, in caso di silenzio dell’Amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità o l’agibilità si intende attestata. Il responsabile dell’Ufficio, può in questo caso disporre una ispezione tecnica nei successivi centottanta giorni ed, eventualmente, dichiarare la non abitabilità nel caso in cui si verifichi l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. L’Ufficio Tecnico Comunale rilascerà, a richiesta, attestato della presentazione della documentazione di cui al citato D.P.R. Il Responsabile dell’Ufficio comunque ha facoltà, qualora ne ravvisi a suo giudizio l’opportunità di richiedere un certificato di collaudo statico anche per le opere, manufatti o impianti non previsti dal primo comma del presente articolo. Per le lottizzazioni, il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al precedente art. 21. Ove una costruzione nuova o restaurata sia abitata od usata senza licenza di abitabilità e di esercizio, il Responsabile dell’Ufficio, impregiudicata l’azione penale ai sensi dell’art. 221 T.U.L.S., può ordinarne lo sgombero.
TITOLO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE
Art. 35 - Cortili e lastrici solari
I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra fabbricati.
Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggioli non superi il 20% dell’area del cortile stesso nel qual caso si detrae la parte eccedente.
Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta con h > 80 cm. le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro.
I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
I cortili devono essere facilmente accessibili dall’esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a 1.00 m lungo tutto lo sviluppo del muri perimetrali.
Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di diametro almeno uguale alla media delle altezze delle fronti che vi si prospettano, si applicano le disposizioni del successivo art.36.
La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di diametro della chiostrina.
Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di 3.00 m.
Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l’esterno, alla base della chiostrina.
Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo.
Nelle zone residenziali tutti i locali accessori fuori terra, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale.
Sono comunque vietate, fuori terra, le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio.
Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo consenta, sono ammessi locali accessori quali autorimesse magazzini, lavanderie, legnaie ecc., staccati dal fabbricato principale qualora ne sia dimostrata la assoluta necessità e l’impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso.
È ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo al di fuori del perimetro del fabbricato, destinati esclusivamente a vani accessori, anche in eccezione alla normativa sul distacco dai confini purché sia rispettata la distanza dalle strade prevista dalla norma di zona fatta eccezione per le bocche di lupo con sporgenza massima di 1.00 m.
Art. 38 - Prescrizioni edilizie particolari
Oltre a quanto contenuto nelle vigenti disposizioni legislative e nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G., in ogni nuovo edificio devono essere previsti almeno un posto macchina od un magazzino-ripostiglio per ogni unità abitativa, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’’art.72.
TITOLO II - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
Art. 39 - Decoro degli edifici
Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
A tale riguardo il Responsabile dell’Ufficio, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari l’esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritture, insegne, decorazioni coloriture. sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.
Qualora a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell’ambiente, è facoltà del Responsabile dell’Ufficio, sentita la Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
Il Responsabile dell’Ufficio può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto, il decoro urbano, devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.
A tale riguardo il Responsabile dell’Ufficio, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi ecc., e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
È ammessa la fissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
II Responsabile dell’Ufficio, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi a pericolosi.
Il Responsabile dell’Ufficio può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Art. 41 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico
Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente:
Nelle vie di larghezza inferiore a 6 m, è vietato ogni aggetto sull’area stradale. Debbono inoltre essere osservare le seguenti prescrizioni:
I serramenti posti sulle facciate dei fabbricati siti a distanza inferiore a 1 m dal confine verso spazi pubblici o aperti al pubblico devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno quando l’altezza del bancale rispetto al marciapiede o al terreno sia inferiore o uguale a 4 m.
Da tale obbligo sono esentate le uscite di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, qualora debbano aprirsi solo in caso di emergenza.
Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo per dare luce ai sotterranei purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.
Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
Art. 44 - Recinzioni delle aree private
Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
Tutti gli spazi scoperti non pavimentati in prossimità e al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente alberato.
Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d’alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni morfologiche locali.
Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo e devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante.
Si prescrive che la linea di colmo sia in ogni caso parallela al lato lungo dell’edificio.
I pannelli solari, eventualmente presenti sulla copertura, non possono sporgere oltre la linea di gronda.
Sono ammesse scale esterne:
Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali l’amministrazione Comunale provvede a sistemare i marciapiedi.
I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà.
Qualora il pagamento di quanto sopra non sia effettuato nel termine fissato dall’Amministrazione Comunale. l’esazione viene eseguita per mezzo della riscossione forzosa.
Se un solo accesso serve non unicamente a proprietari frontisti, ma anche a proprietari di immobili prospettanti verso l’interno, la quota assegnata per il marciapiede dell’intero prospetto è a carico di tutti i proprietari frontisti ed interni.
La larghezza minima è di 1,50 m., salvo deroghe rilasciate con idoneo provvedimento dall’Amministrazione Comunale per necessità o pubblico interesse.
I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.
Il Responsabile dell’Ufficio fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.
Al Comune spettano la manutenzione dell’impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.
L’ampiezza dei portici, misurata tra il perimetro interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo. non può essere minore di m 2.00, mentre l’altezza non deve essere inferiore a m 2,80.
Art. 50 - Tipologie edilizie particolari
In zone particolari può essere prescritto di adeguarsi alle tipologie locali e tradizionali. In particolare nelle zone di espansione adiacenti ai centri storici si prescrive che gli interventi siano informati ad un corretto rapporto con il tessuto storico tramite:
TITOLO III - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE
Art.51 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti, dei locali seminterrati ed interrati esistenti
Ai sensi della L.R. n° 12 del 6 aprile 1999, i sottotetti esistenti al 31 dicembre 1998 in qualsiasi parte del territorio comunale, possono essere recuperati ai fini abitativi, alle seguenti condizioni:
Nell’ambito del centro storico e dei nuclei di antica origine, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali di cui sopra, l’intervento sarà consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree mancanti.
I locali seminterrati ed interrati esistenti, non abitabili, possono essere resi abitabili, con interventi di ristrutturazione, nel rispetto integrale della normativa di zona, con altezze e rapporto illuminante secondo quanto disposto all’art. 73 e con spazi parcheggi pertinenziali come al punto a) del presente articolo.
Non è permesso costruire abitazioni contro rilievi o terrapieni, se non a distanza di almeno 3 mt. dal terreno, costruendo opportuni muri di sostegno per quest’ultimo e canali di drenaggio per l’allontanamento di acque meteoriche o di infiltrazioni.
La distanza dalle finestre o porte dei locali abitabili dalla scarpata o dal muro di sostegno non dovrà essere inferiore a 5 mt.
Spetta alla Regione e alla Provincia ai sensi della LR. 11/84 e 30/90:
Spettano alla Regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al Sindaco ed alla Sovrintendenza alle Antichità, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.
Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.
Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
All’atto del rilascio del certificato di cui al precedente art. 34, il Comune assegna all’immobile il numero civico; la applicazione della relativa piastrina e il suo costo sono a carico del privato interessato.
È riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.
TITOLO I - PRESCRIZIONI IGIENICO - COSTRUTTIVE
Art. 58 -Igiene del suolo e sottosuolo
Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell’arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigente.
In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni d’acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno.
È vietato inoltre impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’U.L.S.S. e dall’Ufficio Tecnico Comunale o dal tecnico a ciò delegato dal Comune.
Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte.
In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.
Tutte le strutture di fondazione devono essere progettate, eseguite, collaudate nel rispetto della normativa di cui al Decreto Ministero LL.PP. 21/1/1981 nonché della Circolare Ministero LL.PP. Servizio Tecnico Centrale n° 3797 del 6/11/1967 e del Decreto Ministero LL.PP. 3 Marzo 1975.
Tutti gli edifici devono essere protetti dall’umidità del suolo e del sottosuolo.
Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l’imbibizione delle murature per capillarità.
I locali di piano terra, abitabili ai sensi del successivo art. 73, qualora non esista sottostante cantina devono essere sopraelevati di almeno 20 cm rispetto al terreno circostante, o essere impostati su un vespaio ventilato, dello spessore di almeno 50 cm, oppure su solaio con sottostante camera d’aria o con la adozione di soluzione equivalente.
Per i locali abitabili le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati cementizi sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un paramento interno che consenta la formazione di una intercapedine.
I requisiti dovranno essere conformi alle norme vigenti ed, in mancanza di queste, dovranno rispettare in linea di massima le norme in vigore per l’edilizia civile sovvenzionata.
Attraverso una sufficiente coibenza ed inerzia termica delle pareti e con altri opportuni accorgimenti dovrà essere limitato al massimo il consumo energetico per il riscaldamento.
Le superfici vetrate dovranno essere ridotte facendo salvo il disposto dell’art. 73 del presente Regolamento, e ove occorra munite di doppi vetri.
Dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni della Legge 10/91 e successivo Regolamento di esecuzione.
Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un adeguato isolamento acustico nei locali abitabili.
Nel caso di aziende adiacenti (es. capannoni a schiera), le strutture edilizie di confine devono garantire in opera un fonoisolamento tale da limitare l’inquinamento acustico, fatte salve eventuali ulteriori esigenze di contenimento del rumore ai fini della tutela del vicinato (D.P.C.M. 1 Marzo 1991); nei tamponamenti esterni dei locali con presenza di persone devono inoltre essere impiegati materiali che garantiscano una bassa trasmittanza e sufficiente inerzia termica (L. 46/90).
Il Responsabile dell’Ufficio, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l’adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura. (Legge 13/7/1966 n° 615 e D.P. 24/10/1967 n° 1288 e D.P.C.M.1/3/1991)
Il Responsabile dell’Ufficio fissa i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostituivo ai sensi della legislazione vigente.
TITOLO II - FOGNATURE
Art. 64 - FognatureViene richiamato il rispetto della normativa posta dal D.lgs. 152/99 per la tutela delle acque dall’inquinamento.
Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche.
Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonea sezione e pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d’acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.
Art. 67 - Depurazione degli scarichi
In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell’Autorità competente in materia di igiene.
Il Responsabile dell’Ufficio ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare integrità e la stabilita dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.
Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc.
Il Responsabile dell’Ufficio può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e meteoriche), sono obbligatori e sono concessi nell’osservanza delle norme contenute negli appositi regolamenti comunali, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti.
Va prevista, in generale, una canalizzazione, mista o separata, per lo smaltimento delle acque bianche, gialle e nere, con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l’effluente deve rispettare gli standard di accettabilità di cui al D.lgs. 152/99 nonché le vigenti norme statali e regionali in materia. Qualora tale impianto non esista, o non sia possibile realizzare, per motivi tecnico-economici, l’allacciamento alla fognatura dinamica:
Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili dagli acidi, devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto.
Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.
Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione in ghisa o acciaio per un’altezza non inferiore a 2 m e prolungato fino al pozzetto di raccordo.
Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.
Le immondizie devono essere sistemate in luogo opportuno e tale da non arrecare danno al pubblico.
Di norma devono essere contenute in sacchetti di plastica resistenti ben chiusi.
Le modalità di deposito e d’asporto saranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
TITOLO III - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI
Le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9 m² se per una persona, e di 14 m² se per due persone.
Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno 14 m².
Sono ammesse abitazioni monostanza, purché abbiano una superficie comprensiva dei servizi non inferiori a 28 m² utili, se per una persona, e a 38 m² utili se per due persone.
Ogni abitazione di superficie inferiore a 55 m² dovrà essere dotata di uno o più locali di servizio (autorimessa, magazzino e ripostiglio) di superficie totale netta non inferiore a 14 m².
Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di abitazione ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi convivenze, ecc.)
Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa disimpegno ingresso, ecc.
I locali di abitazione permanente debbono avere:
Per i negozi alti almeno 4,60 m sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un’altezza minima di 2,20 m.
Art. 74 - Cucine
Le cucine, per le quali la superficie minima dovrà essere di 5 m², i cucinini, e le zone cottura oltre ai requisiti richiesti dall’art. precedente, devono comunque essere forniti di un condotto verticale prolungato sopra la linea di colmo del tetto, per l’aerazione dell’ambiente o per l’eventuale convogliamento dei fumi di combustione.
Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di W.C., bidè, lavabo e vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti:
Art. 77 - Corridoi e disimpegni
I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto.
L’altezza minima è fissata in m 2.40; la larghezza minima è fissata in 1.00 m.
Art. 78 - Locali a piano terra, seminterrati e scantinati non abitabili
I locali non abitabili a piano terra, i seminterrati e gli scantinati devono avere un’altezza minima di 2,20 m
I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante devono rispettare le prescrizioni del primo e del secondo comma del precedente art. 60.
Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno immediatamente prospiciente.
I locali ricavati nei piani interrati o seminterrati non vengono computati, per la parte sottostante al livello del terreno naturale circostante al fabbricato, né agli effetti del volume né della superficie di calpestio.
Nel caso in cui gli stessi siano collocati fuori dal sedime dell’edificio, dovranno essere ricoperti da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 30.
TITOLO IV - COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE
Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, all’esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e da altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni previo parere dei competenti uffici:
Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi a parametri e tipologie.
Art. 80 - Barriere architettoniche
Nelle progettazioni edilizie e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l’accessibilità e l’agibilità alle persone fisicamente impedite e lo studio di percorsi alternativi.
Oltre alle provvidenze, di cui al precedente articolo 75, sarà pertanto dedicata particolare cura all’agibilità dei servizi. al dimensionamento ed all’idoneità dei percorsi interni ed esterni, all’accessibilità ed all’uso degli impianti tecnici in genere.
Le opere in genere dovranno rispettare quanto previsto dal D.P.R. 27/4/78 n° 384 in attuazione della Legge 30/3/71 n° 118 ed inoltre quanto previsto dalla legge 13/1989 e del D.M. 14/6/1989 n° 236.
Art. 81 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini
Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.
Sono considerati locali abitabili , uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc.
Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.
Art. 83 - Impianti al servizio dell’agricoltura
I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall’esterno con finestre aventi superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
Il pavimento deve esse costruito con materiale connesso, scabro, impermeabile raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scala a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all’esterno in appositi pozzi stagni. Il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi.
Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costituiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
Le porte devono aprirsi verso l’esterno.
Tutte le stalle devono distare non meno di 150 m dai nuclei abitati esistenti o previsti e 30 m dalle case dei fondi finitimi con eccezione della casa di abitazione del custode, devono essere provviste di concimaie situata a distanza non minore di m 30 dalle abitazioni possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di 20 m dalle strade, non minore di 50 m da cisterne e prese di acqua potabile e non minore di 4 m dalle stalle.
Per le acque usate valgono le disposizioni di cui al precedente art.69.
Gli allevamenti zootecnici in funzione della conduzione del fondo dovranno distare almeno 150 m dal limite delle zone territoriali A, B, C e F esistenti o previste dal P.R.G. con facoltà del Sindaco in casi particolari di prescrivere distanze maggiori.
I depositi di materiale, i soppalchi e i fienili sopraelevati devono essere dotati di:
I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall’esterno con finestre aventi superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
Il pavimento deve esse costruito con materiale connesso, scabro, impermeabile raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scala a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all’esterno in appositi pozzi stagni. Il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi.
Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costituiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
Le porte devono aprirsi verso l’esterno.
Tutte le stalle devono distare non meno di 150 m dai nuclei abitati esistenti o previsti e 30 m dalle case dei fondi finitimi con eccezione della casa di abitazione del custode, devono essere provviste di concimaie situata a distanza non minore di m 30 dalle abitazioni possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di 20 m dalle strade, non minore di 50 m da cisterne e prese di acqua potabile e non minore di 4 m dalle stalle.
Per le acque usate valgono le disposizioni di cui al precedente art.69.
Gli allevamenti zootecnici in funzione della conduzione del fondo dovranno distare almeno 150 m dal limite delle zone territoriali A, B, C e F esistenti o previste dal P.R.G. con facoltà del Sindaco in casi particolari di prescrivere distanze maggiori.
I depositi di materiale, i soppalchi e i fienili sopraelevati devono essere dotati di:
Art. 84 - Locali per autorimesse e parcheggi all’aperto
Le rimesse per autoveicoli, sia pubbliche che private, dovranno rispettare la normativa vigente ed, in particolare il D.M. 1 febbraio 1996 e successive modificazioni e/o integrazioni.
L’area adibita al parcamento, sia all’aperto che al coperto, di ogni singolo autoveicolo (“posto macchina”), a meno che nel caso di autorimesse sorvegliate ed autosilo, dovrà essere pari ad almeno 12 m².
TITOLO I - NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 85 - Stabilità delle costruzioni
Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole d’arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento e dall’esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità in ogni sua parte.
Art. 86 - Manutenzione e restauri
I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell’articolo precedente, per salvaguardare la pubblica incolumità.
Art. 87 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti
Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l’inquilino hanno l’obbligo di farne denuncia al Sindaco, e nei casi d’urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.
Il Responsabile dell’Ufficio, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente o d’ufficio e previo sopralluogo del tecnico competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli interessati.
Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del Responsabile dell’Ufficio, possono essere intraprese ai sensi della legislazione vigente.
TITOLO II - PREVENZIONE DAI PERICOLI DA INCENDIO
Art. 88 - Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili e infiammabili
I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.
L’accertamento dei requisiti dovrà essere eseguito dal Comando Provinciale dei VV.F. che rilascerà in proposito apposita certificazione.
Art. 89 - Impiego di strutture lignee
In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scelte architettoniche richiedano l’uso di materiali lignei, l’impiego di essi è condizionato all’adozione di trattamenti, accorgimenti e/o dimensionamenti atti a ridurre la possibilità di combustione e/o ad incrementare la sicurezza.
Art. 91 - Particolari prevenzioni cautelative
L’impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, della rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarico e le canne fumarie; gli apparecchi di utilizzazione installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 200 di colonna d’acqua; è ammessa l’installazione di apparecchi a gas in locali seminterrati o interrati a condizione che l’accesso avvenga direttamente dall’esterno. Tutti i locali in cui sono installati gli apparecchi di utilizzazione devono essere aerati direttamente dall’esterno anche tramite un condotto di ventilazione. Le dimensioni delle bocche di aerazione dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle norme UNI-CIG del Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 21/04/1993. Nelle stanze da bagno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che segnalino i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in ambienti dove possa presentarsi pericolo d’incendio o di esplosione, devono essere a tenuta stagna.
I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d’ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno 1 m rispetto all’estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno 20 cm da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.
Le canne fumarie debbono essere isolate dalle strutture resistenti dell’edificio.
Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane o pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono essere in ogni loro parte costruite con materiali resistenti al fuoco.
Prima del rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità concernenti gli edifici di cui al precedente art. 88, è richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
TITOLO III - CAUTELE DA OSSERVARE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Per le opere è necessario attenersi in particolare alle seguenti norme di riferimento:
Art. 94 - Opere provvisionali
Nell’esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti ecc.) si devono osservare, tenuto conto del D.M. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire dall’esecuzione delle opere stesse.
Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all’opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi.
In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d’acqua.
Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di 2 m ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune.
Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l’interno o essere scorrevoli ai lati.
Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l’illuminazione pubblica.
Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4.00 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
Il Responsabile dell’Ufficio ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l’esecuzione e riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli interessati.
I cantieri edili che prevedono l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi, devono essere autorizzati dal Responsabile dell’Ufficio, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l’inquinamento acustico.
Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all’angolo d’attrito del terreno, nel rispetto delle norme di cui al D.M.LL.PP. 21/1/1981.
Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini e nei lavori di demolizione di opere contenenti amianto quali “coperture in eternit, controsoffitti, rivestimenti e isolanti” deve essere inviato il piano di lavoro all’organo di vigilanza dell’U.L.S.S. (SPISAL) 90 giorni prima dell’inizio dei lavori, come stabilito dall’art. 34 del D.L. 277 del 15 Agosto 1991”.
Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e deve essere evitato il sollevamento di polveri.
Art. 96 - Movimento e accumulo di materiali
Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l’accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni.
Solo nel caso di assoluta necessità, il Responsabile dell’Ufficio, a richiesta dell’interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, le norme per l’occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.
TITOLO IV - RISPARMIO ENERGETICO NEL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICILe presenti norme si riferiscono al riscaldamento invernale e si applicano agli edifici adibiti a residenze, scuole, anche materne, uffici, attività commerciali, in relazione al D.P.R. 28 Giugno 1977 n°1052, al D.M. 10/3/1977 ed alla Legge 10/91.
Sono esclusi asili nido, edifici industriali, artigianali.
I generatori di calore installati negli edifici dovranno avere una potenzialità termica di targa, riferita ad ogni m³ di volume abitabile e ad ogni grado di scarto fra temperatura interna ed esterna minore o eguale ai valori G indicati nella seguente tabella:
In cui:
| TIPO DI EDIFICIO | VOLUME ABITABILE | G (Kcal / h m³ °C) |
| indipendente | inf. a 250 m³ | 0.95 |
| indipendente | fra 250 e 600 m³ |
0.85 |
| indipendente | oltre 600 m³ | 0.7 |
| non indipendente | qualunque | 0.7 |
Per volume abitabile s’intende quello definito nell’allegato all’art. 19 delle norme di attuazione; Per edificio indipendente s’intende la casa singola od a schiera.
Tali valori G tengono conto della maggiorazione per intermittenza.
Art. 100 - Aperture vetrate
La superficie delle vetrate, salvo quanto disposto dagli artt. 73, 75, 77, dovrà essere ridotta in modo da contemperare le opposte esigenze di illuminazione e di isolamento termico.
Anche nel caso che dal progetto risulti assicurato il saldo termico di cui al precedente art. 100 senza necessità di doppi vetri, sarà opportuna l’installazione degli stessi nelle vetrate esposte a nord.
La composizione dell’edificio (in pianta ed in elevazione) deve essere studiata in modo da ridurre al massimo le pareti esterne a parità di volume.
Al fini del contenimento delle variazioni di temperatura le pareti verticali opache dovranno avere un peso di almeno 85 kg/m².
Gli impianti dovranno essere dotati di apparecchiatura automatica per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna tranne che nel caso di sistemi che ne permettono l’installazione. Sarà altresì opportuno adottare apparecchi di regolazione locale della temperatura.
TITOLO I - INDICI DI COSTRUZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI
Gli impianti dovranno essere dotati di apparecchiatura automatica per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna tranne che nel caso di sistemi che ne permettono l’installazione. Sarà altresì opportuno adottare apparecchi di regolazione locale della temperatura.
Gli impianti dovranno essere dotati di apparecchiatura automatica per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna tranne che nel caso di sistemi che ne permettono l’installazione. Sarà altresì opportuno adottare apparecchi di regolazione locale della temperatura.
Gli impianti dovranno essere dotati di apparecchiatura automatica per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna tranne che nel caso di sistemi che ne permettono l’installazione. Sarà altresì opportuno adottare apparecchi di regolazione locale della temperatura.
Gli impianti dovranno essere dotati di apparecchiatura automatica per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna tranne che nel caso di sistemi che ne permettono l’installazione. Sarà altresì opportuno adottare apparecchi di regolazione locale della temperatura.
TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
L’entrata in vigore del Regolamento Edilizio, del Piano Regolatore Generale e delle relative varianti comporta la decadenza delle concessioni e autorizzazioni a costruire in contrasto con lo strumento entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati ai sensi del precedente art. 28 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, va pronunciata la decadenza per la parte non realizzata della concessione edilizia.
Dalla data di adozione a quella dell’entrata in vigore del presente Regolamento, le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie ai sensi dell’art. 71 della legge regionale 27 Giugno 1985 n° 61
.
TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento approvato dall’Autorità competente, entra in vigore il giorno successivo ai 15 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento di approvazione.
È abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria od incompatibile con le norme del presente Regolamento.
Il Responsabile dell’Ufficio, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto della legislazione vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente Regolamento secondo quanto stabilito dall’art. 80 della legge regionale 27 Giugno 1985 n. 61.
Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge urbanistica e dalla legge comunale e provinciale.
Non è ammessa l’oblazione in via breve.
Nota[1] Regione, Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, ANAS, Vigili del Fuoco, Consorzi di Bonifica, Amministrazione Provinciale, Genio Civile, Questura, Ispettorato del Lavoro, Medico e Veterinario Provinciale, Ente Nazionale Previdenza Infortuni, Associazione Nazionale Controllo Combustione, Ispettorato Forestale, ENEL.
Nota[2] II progetto viene redatto nel rispetto dei rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, secondo la vigente legislazione (D n° 1444 2/4/68 e deliberazione di Consiglio Regionale n° 21 in data 29/3/73).
COMUNE DI FUMANE -
PROVINCIA DI VERONA -