comune di fumane - stemma

il comuneComune di Fumane - Statuto e Regolamenti

Piano Regolatore


CONTENUTO DELLE TAVOLE DEL P.R.G.



Il P.R.G.. redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore, contiene:
la rete delle principali vie di comunicazione stradale. nonché le rettifiche delle strade esistenti con l’indicazione degli spazi destinati a parcheggio e ad altra attrezzatura viaria:
la suddivisione in zone di tutto il territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
le aree destinate a formare spazi d’uso pubblico, quelle da riservare ad edifici pubblici o d’uso pubblico e ad opere ed impianti d’interesse collettivo o sociale nonché quelle sottoposte a speciali servitù;
i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico;
le Norme d’Attuazione del Piano;
il Regolamento Edilizio.
Il tutto è indicato nelle tavole allegate alle presenti norme e precisamente:
tavole in scala 1:5000, comprendenti la zonizzazione dell’intero territorio comunale;
tavole in scala 1:2000, comprendenti i nuclei urbani principali esistenti e le zone destinate alla loro espansione;
tavole comprendenti i centri storici ed i nuclei rurali ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24/85;
tavole relative alle delle schede progetto con indicazioni puntuali di intervento in aree di trasformazione urbanistica o di espansione.
Nel caso in cui si riscontrassero lacune o discordanze fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono valide quelle di cui alla tavola in scala maggiore e quindi di maggior dettaglio.
L’indicazione delle reti stradali primarie o secondarie di progetto deve intendersi come previsione di massima, essendo possibile, all’atto esecutivo, apportare sostanziali variazioni.

INDICE


Art.1 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 2 - PIANO PARTICOLAREGGIATO
Art. 3 - CONTENUTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
Art. 4 - PIANI DI RECUPERO - GENERALITÀ
Art. 5 - PIANI DI RECUPERO - FORMAZIONE
Art. 6 - PIANI DI RECUPERO - ATTUAZIONE
Art. 7 - PIANI DI RECUPERO - CONTENUTO
Art. 8 - PIANI DI RECUPERO - APPROVAZIONE
Art.9 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE – GENERALITÀ
Art. 10 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - CONTENUTO
Art. 11 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE – DOCUMENTAZIONE
Art. 12 - ONERI DERIVANTI DALLA LOTTIZZAZIONE
Art. 13 - CONVENZIONE
Art. 14 - ATTUAZIONE DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE
Art. 15 - PARCHEGGI, CAMPI GIOCO E VERDE PUBBLICO
Art. 16 - INDICE D’EDIFICABILITÀ FONDIARIA
Art. 17 - INDICE D’EDIFICABILITÀ

Art. 18 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
Art. 19 - PARAMETRI EDILIZI E METODI DI MISURAZIONE
Art. 20 - COMPENSAZIONE DEI VOLUMI
Art. 21 - DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALL’EDIFICABILITÀ
Art.22 - EDIFICAZIONE LUNGO STRADE E ZONE DI TUTELA
Art.23 - RISPETTO DELLA VEGETAZIONE E SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE
Art. 24 - NORME PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE, GIALLE E NERE
Art. 25 - AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE E CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME
Art. 26 - POTERI IN DEROGA
Art. 27 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Art. 28 - DESTINAZIONI D’USO DELLE ZONE RESIDENZIALI A, B, C
Art. 29 - CARATTERI EDILIZI E ARCHITETTONICO-FORMALI
Art. 30 - MURATURE ESTERNE
Art. 31 - APERTURE
Art. 32 - SOLAI
Art. 33 - COPERTURE
Art. 34 - GRONDE
Art. 35 - AGGETTI
Art. 36 - RECINZIONI
Art. 37 - PAESAGGIO URBANO
Art. 38 - PAVIMENTAZIONI ESTERNE
Art. 39 - ZONA A - CENTRO STORICO
Art. 40 - ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RESTAURO FILOLOGICO - GRADO DI PROTEZIONE 1
Art. 41 - ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RISANAMENTO CONSERVATIVO - GRADO DI PROTEZIONE 2
Art. 42 - ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RESTAURO PROPOSITIVO - GRADO DI PROTEZIONE 3
Art. 43 - ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO A - GRADO DI PROTEZIONE 4
Art. 44 - ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DI TIPO B - GRADO DI PROTEZIONE 5
Art. 45 - ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RISTRUTTURAZIONE GLOBALE - GRADO DI PROTEZIONE 6
Art. 46 - ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - GRADO DI PROTEZIONE 7
Art. 47 - ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE - GRADO DI PROTEZIONE 8
Art. 48 - NUOVI EDIFICI
Art. 49 - VINCOLI DI FACCIATA
Art. 50 - ARREDO URBANO, INSEGNE, TARGHE, MANUFATTI, MURI DI RECINZIONE, ARCHI NELLE CORTINE MURARIE, REPERTI DI VALORE STORICO, DOCUMENTATIVO O MONUMENTALE
Art.51 - ZONA A1 – AREE FORTIFICATE DI IMPIANTO STORICO
Art. 52 - ZONA B 42
Art. 53 - ZONA C1 45
Art. 54 - ZONA C1 SPECIALE (PARZIALMENTE EDIFICATA)
Art. 55 - ZONA C2 49
Art. 56 - ZONA C2S (SPECIALE DI TRASFORMAZIONE URBANA)
Art. 57 - ZONE D 53
Art.58 - ZONA D1B ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO
Art.59 - ZONA D1C COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO
Art. 60 - ZONA D1D DI COMPLETAMENTO
Art. 61 - ZONA D2A ARTIGIANALE DI ESPANSIONE
Art. 62 - ZONA D2B ARTIGIANALE – COMMERCIALE DI ESPANSIONE
Art. 63 - ZONA D2C COMMERCIALE - TURISTICA DI ESPANSIONEi
Art. 64 - ZONE D4 ZONE INTERESSATE DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI TIPO AGRO-INDUSTRIALI
Art. 65 - ZONA D5A STRUTTURE ALBERGHIERE RICETTIVE
Art. 66 - ZONA D5B STRUTTURE RICETTIVE E/O RICREATIVE
Art. 67 - ZONA “E” RURALE
Art. 68 - DEFINIZIONI
Art.69 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 70 - ARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE COSTRUZIONI NELLE ZONE AGRICOLE ( E – E SIC)
Art. 71 - SOTTOZONA "E1"
Art. 72 - SOTTOZONA "E1- SIC"
Art. 73 - SOTTOZONA "E2A"
Art. 74 - SOTTOZONA "E2A - SIC"
Art. 75 - SOTTOZONA "E2B"
Art. 76 - SOTTOZONA "E2B - SIC"
Art. 77 - EDIFICI, CORTI E NUCLEI RURALI DI ANTICA ORIGINE E DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE IN ZONA AGRICOLA NORMATI AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.R. 24/85

Art. 78 - PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA
Art. 79 - AGRITURISMO
Art. 80 - ALLEVAMENTI INTENSIVI
Art. 81 - ZONE F – SERVIZI
Art.82 - ZONA FA – ISTRUZIONE
Art.83 - ZONA FB – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
Art. 84 - ZONA FC – AREE ATTREZZATE A PARCO GIOCO E SPORT
Art. 85 - ZONA FC – AREE SPORTIVE PRIVATE DI PUBBLICO INTERESSE
Art. 86 - ZONA FD – PARCHEGGI
Art. 87 - ZONA DI VERDE PRIVATO VINCOLATO
Art. 88 - PERCORSI PEDONALI E/O PISTE CICLABILI
Art. 89 - VINCOLO CIMITERIALE 94
Art. 90 - CONI VISUALI DI RISPETTO
Art. 91 - VINCOLI MONUMENTALI
Art. 92 - VINCOLO DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA
Art. 93 - AREA DI RISPETTO DEI PUNTI DI PRELIEVO IDRICO
Art. 94 - ZONA DI RISPETTO STRADALE
Art. 95 - VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO
Art. 96 - VINCOLO PAESAGGISTICO
Art. 97 - 101.VINCOLO ARCHEOLOGICO
Art. 98 - AREE (SIC) – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA
Art. 99 - TRACCIATI ELETTRODOTTI
Art. 100 - IMPIANTI PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Art. 101 - MANUFATTI DA DEMOLIRE
Art. 102 - INQUINAMENTO LUMINOSO
Art. 103 - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

COMUNE DI FUMANE, PROVINCIA DI VERONA

CONTENUTO DELLE TAVOLE DEL P.R.G.

 

art. 1 ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano Regolatore Generale si attua per mezzo di strumenti d’attuazione pubblici e privati e degli strumenti che coordinano gli interventi previsti.
Gli Strumenti d’attuazione si distinguono in interventi urbanistici preventivi ed interventi edilizi diretti, d’iniziativa pubblica e privata.
Gli Strumenti urbanistici attuativi devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.R.G. indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme; gli stessi possono prevedere le variazioni di perimetro e le trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capienza massima consentita ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della L.R. 61/85.
Gli strumenti attuativi del P.R.G. sono:
i piani d’iniziativa pubblica comprendenti:
il Piano Particolareggiato (P.P.);
il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della Legge 18/4/1962 n.167 e successive modificazioni;
il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell’art. 27 della Legge 22/10/1971 n. 865;
il Piano di Recupero d’iniziativa pubblica previsto dall’art. 28 della Legge 5 Agosto 1978 n.457 (P.R.i.pu.);
i piani d’iniziativa privata comprendenti:
il Piano di Lottizzazione (P.d.L.);
il Piano di Recupero d’iniziativa privata (P.R.i.pr.).
All'interno delle singole zone omogenee del P.R.G. il Comune dovrà, con delibera consiliare, fissare il perimetro di singole “aree d’intervento unitario”, cui deve corrispondere uno strumento attuativo unico, avente le caratteristiche e le finalità previste e determinate nei successivi articoli ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 della L.R. 27/6/1985 n.61.

art. 2 PIANO PARTICOLAREGGIATO

Il Piano Particolareggiato è lo strumento urbanistico attuativo che definisce, anche per settori funzionali, l’organizzazione urbanistica di un centro abitato o di zone territoriali omogenee.
Il Comune provvede alla formazione dei P.P. ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche.
Il P.P può essere predisposto ogni qualvolta il Comune intende dare un particolare assetto urbanistico ad un ambito territoriale sufficientemente esteso. Esso deve comprendere almeno un isolato.
Il Responsabile dell’Ufficio su indicazione dell'Amministrazione può sospendere ogni provvedimento sulle domande di lottizzazione e di concessione edilizia quando dichiari, entro 60 gg. dalla data di presentazione delle domande, di voler procedere all’adozione di un P.P. per la zona interessata.
Detto Piano dovrà essere adottato nei termini di 180 gg. dalla data di dichiarazione di cui sopra.
Trascorso tale termine le domande dovranno avere regolare corso.

art. 3 CONTENUTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO


Il Piano Particolareggiato è formato da:
una cartografia in scala 1:200 e 1:500 riproducente lo Stato di fatto e il perimetro dell’area dell’intervento da cui risultino fra l’altro:
il rilievo del verde esistente con l’indicazione delle essenze arboree;
le costruzioni e i manufatti di qualunque genere esistenti;
il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù;
la viabilità con la relativa toponomastica;
le aree vincolate ai sensi della legge 490/99, e quelle che abbiano valore di bene ambientale e architettonico anche se non vincolate;
altri eventuali vincoli.
una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali;
una cartografia di progetto in scala 1:200 o 1:500 riproducente il perimetro dell’intervento e contenente inoltre:
le indicazioni del piano urbanistico generale vigente relativamente alle singole aree interessate al progetto;
la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con indicazione dei principali dati altimetrici;
la progettazione di massima delle reti tecnologiche e d’ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell’insediamento;
le aree da destinare a sedi di centri civici, d’edifici per culto, d’uffici e servizi pubblici, a spazi di uso pubblico come piazze e mercati;
le eventuali aree da destinare a standard primari, in aggiunta a quelli previsti dal P.R.G., qualora necessari per sopperire a particolari carenze rilevate sia all’interno delle aree di intervento sia di quelle immediatamente limitrofe;
l’eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all’interno delle zone residenziali;
le zone e gli edifici da destinare a demolizione, a restauro o a svolgimento di attività pubbliche o di interesse pubblico;
il progetto planivolumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione;
le eventuali destinazioni d’uso prescritte o ammesse per gli edifici;
un elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto di mappa;
le norme di attuazione del piano, con particolare riguardo a:
le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate;
le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti con le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti, i relativi allineamenti, le altezze massime ammesse;
una relazione illustrativa contenente tra l’altro la previsione di massima delle opere occorrenti, dei mezzi per farvi fronte e dei termini previsti per l’attuazione del piano.

art. 4 PIANI DI RECUPERO - GENERALITÀ

I piani di Recupero previsti dall’art. 28 della Legge 5/8/1978 n. 457 prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ove sia opportuno il recupero del patrimonio edilizio residenziale ed urbanistico esistente e tendono alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
I Piani di Recupero possono interessare solamente le zone di degrado sia edilizio sia urbanistico e l'intervento deve comunque rispettare i Gradi di Protezione assegnati.
Il P.R.G. individua le Zone di Degrado ai sensi dell’art. 27 della L. 457/78; esse coincidono con le Z.T.O. “A”, con i Nuclei Rurali (art. 10 L.R. 24/85) e con gli ambiti di tutela degli edifici di interesse storico-architettonico e con le aree indicate come soggette a piano di recupero sugli elaborati di piano.

art. 5 PIANI DI RECUPERO - FORMAZIONE

Il Consiglio Comunale, con apposito provvedimento, e sulla base delle Zone di Degrado identificate dal P.R.G. e nelle aree del territorio comunale in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 27 e 28 della L. 457/78, individua le Zone di degrado e delimita gli eventuali ambiti territoriali del Piano di recupero ai sensi della L.R. 21/98.
I Piani di Recupero possono essere di iniziativa pubblica o privata.
I privati, se rappresentano almeno i 3/4 dell’imponibile catastale delle unità minime di intervento, possono presentare proposte di Piano di Recupero.

art. 6 PIANI DI RECUPERO - ATTUAZIONE


I Piani di Recupero sono attuati dai proprietari singoli o riuniti in consorzi e dal Comune nei seguenti casi:
per gli interventi che esso intende eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici e per gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni, anche avvalendosi dell'A.T.E.R., nonché, limitatamente agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati;
per l’adeguamento delle opere di urbanizzazione sia primaria sia secondaria;
per gli interventi da attuare mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, inserite nei P.P.A., in caso di inerzia dei medesimi.
L’esproprio può essere effettuato secondo quanto disposto dal VI comma dell’art. 28 della Legge 5/8/78 n. 457.

art. 7 PIANI DI RECUPERO - CONTENUTO


Il Piano di Recupero è un piano attuativo assimilabile per aspetti e contenuti a un P.P., pertanto il suo contenuto è quello indicato all’art. 4 e dovrà avere i seguenti elaborati tecnici:
stralcio della tavola di zonizzazione del P.R.G. da cui risultino le zone degradate cui il P.R. si riferisce;
stralcio, se adottato, del P.P.A. dal quale risulti che l’unita' oggetto del P.R. deve essere attuata nel periodo di validità del P.P.A.;
tavole dello stato di fatto in scala 1:200 da cui risultino tutte le eventuali prescrizioni storico-artistiche ed ambientali, le situazioni statiche ed igieniche dell’edificato, la situazione utilizzativa (distinta per funzioni) e la situazione socio-economica e tutte le superfetazioni esistenti;
tavola degli interventi edilizi consentiti o prescritti per i singoli edifici o per complessi edilizi con l’eventuale delimitazione delle unità minime di intervento e le eventuali delimitazioni di edifici da recuperare e da destinare ad attrezzature e servizi;
tavola dalla quale risultino l’ubicazione e l’estensione delle aree da destinare a standard urbanistici primari nelle quantità prescritte dall’art. 3 e con le possibilità di cui all’art. 4 del D.M. 2/4/1968 n. 1444;
prospetti degli edifici, in scala 1:200, lungo le strade o piazze non trascurando, ove necessario, le connessioni con i comprensori contigui;
profili regolatori degli edifici prospettanti su vie o piazze;
norme di attuazione del P.R., integrative, ove necessario, di quelle del P.R.G., che definiscano singoli interventi e le modalità per attuarli;
relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto, dei criteri posti alla base per la scelta degli interventi, dei criteri di applicazione della loro tipologia agli immobili singoli o raggruppati in complesso;
adeguata documentazione fotografica in triplice copia.
Nel caso in cui con il P.R. s’intenda procedere a ristrutturazioni urbanistiche occorre integrare la documentazione precedente con i seguenti elaborati tecnici:
stato di fatto urbanistico in scala 1:500 dal quale risultino la viabilità attuale, l’ubicazione e il dimensionamento delle aree destinate a standard urbanistici primari;
piano di riassetto dell’isolato e del comparto, in scala 1:500, dal quale risultino la nuova viabilità e le eventuali aree da destinare a standard primari, in aggiunta a quelli previsti dal P.R.G., qualora necessari per sopperire a particolari carenze rilevate sia all’interno delle aree di intervento sia di quelle immediatamente limitrofe;
relazione sommaria della spesa necessaria per il riassetto urbanistico.
I Piani di Recupero dovranno in ogni caso essere corredati da un’indagine preliminare per garantire che il Piano stesso non contrasti con il valore di bene architettonico, ambientale e culturale della zona interessata e da tutti gli elaborati necessari, in rapporto alle sue dimensioni, tra quelli previsti al precedente art. 4.

art. 8 PIANI DI RECUPERO - APPROVAZIONE

I Piani di Recupero sono approvati con le modalità previste dall’art. 52 della L.R. 27/6/1985 n. 61 cosi come modificata dalla L.R. 1/9/1993 n. 47.
Il Piano di Recupero ha efficacia dopo che La deliberazione del Consiglio Comunale con la quale sono decise le opposizioni presentate al Piano ha ottenuto il visto di legittimità di cui all’art. 59 della Legge 10/2/1953 n. 62.
Ove la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dall’individuazione delle zone degradate, in altre parole non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dall’individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi che non contrastino con le previsioni del P.R.G.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia, che riguardino esclusivamente opere interne e singole unita immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d’uso residenziali. Gli interventi di cui sopra sono definiti dall’art. 31 della Legge 5/8/78 n. 457.
Qualora gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, essi sono consentiti purché sia garantito il mantenimento delle destinazioni d’uso residenziali e siano disciplinati da convenzioni o atto d’obbligo unilaterale, trascritto a cura del Comune e a spese dell’interessato, mediante il quale il concessionario s’impegna a praticare prezzi di vendita e canone di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere agli oneri di urbanizzazione ai sensi della Legge 28/1/1977 n. 10 e L.R. 27/6/1985 n. 61.

art. 9 PIANI DI LOTTIZZAZIONE – GENERALITÀ

Gli interventi edilizi nelle zone di espansione e nelle zone di completamento sprovviste delle principali opere di urbanizzazione (e ove il Sindaco lo ritenga opportuno per un ordinato assetto urbanistico della zona) sono subordinati alla preventiva approvazione di apposito Piano di Lottizzazione convenzionato.
Il Piano di Lottizzazione deve prevedere l’utilizzazione di almeno un isolato compreso fra le maglie delle strade indicate nelle tavole di P.R.G., o parte organica di esso.
La delimitazione dell’ambito territoriale dei singoli Piani di Lottizzazione è deliberata o variata col Programma Pluriennale d’Attuazione o con provvedimento del Consiglio Comunale che diviene esecutivo ai sensi dell’art. 59 della Legge 10/2/1953 n. 62.
Si dovrà, a richiesta del Responsabile dell’Ufficio, dimostrare l’incidenza che avranno le opere previste sul regime delle acque dilavanti.
Il Piano di Lottizzazione dovrà essere inquadrato in una visione organica del contesto urbanistico previsto dal P.R.G. evitando interventi di modica entità che potrebbero recare pregiudizio alla realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale.
Dovranno inoltre essere effettuate le indagini geotecniche di cui al Cap. H del D.M.LL.PP. in data 2 1/1/1981.

art. 10 PIANI DI LOTTIZZAZIONE - CONTENUTO


Nella redazione del P.L. occorre:
rispettare gli allineamenti e le prescrizioni di zona del P.R.G. salvo quanto previsto dal III comma dell’art. 2 delle presenti norme;
prevedere le reti di servizio, con particolare riguardo ai condotti fognari che dovranno defluire nella rete comunale;
prevedere la rete viaria che deve raccordarsi con quella del P.R.G.
Ove se ne reputi l’opportunità, possono essere ammesse modificazioni alla viabilità secondaria del P.R.G. nell’ambito dei singoli isolati o comprensori, senza che per tale fatto venga aumentata la superficie delle aree destinate alla edificabilità. In ogni caso la superficie della rete viaria, che va detratta dalla superficie territoriale, dovrà essere la maggiore fra le due soluzioni;
prevedere le aree che s’intendono riservare ad attrezzature pubbliche e servizi. I volumi eventualmente esistenti all’interno dei distretti di lottizzazione non vanno computati agli effetti della determinazione degli standard urbanistici di cui al D.I. 2/4/1968 n. 1444 ed all’art. 25 della L.R. 27/6/1985 n. 61.

art. 11 PIANI DI LOTTIZZAZIONE – DOCUMENTAZIONE


Alla domanda di lottizzazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati tecnici:
stralcio del P.R.G. in scala 1:5000 o 1:2000 ove sia evidenziato l’inserimento della lottizzazione nello strumento urbanistico generale. Tale stralcio dovrà essere esteso ad un raggio di almeno 200/500 m oltre l’area interessata dalla lottizzazione onde permettere una visione immediata dell’intervento nel contesto del P.R.G.;
stralcio delle norme del P.R.G. riguardante le zone interessate dalla lottizzazione;
estratto catastale rilasciato dall’U.T.E. in data non anteriore a 30 giorni da quella di presentazione del progetto di lottizzazione;
planimetria della lottizzazione disposta sull’estratto catastale;
rilievo topografico del terreno in scala 1:1000 o 1:2000 con l’indicazione delle principali quote planimetriche e altimetriche degli edifici esistenti, delle alberature d’alto fusto e dei confini di proprietà. Tale rilievo dovrà estendersi anche all’esterno dell’area lottizzanda, evidenziando i servizi ivi esistenti ed ai quali s’intende appoggiare l’insediamento progettato; il rilievo, per una fascia di m 100, sempre all’esterno, dovrà indicare la destinazione d’uso dei fabbricati esistenti se non destinati a civile abitazione.
planimetria della lottizzazione in scala 1:500 o 1:1000 comprendente le strade, le piazze, i parcheggi, le aree destinate a spazi pubblici attrezzati e le norme d’attuazione della lottizzazione con tabella degli indici d’edificabilità che dovranno essere conformi a quelli del P.R.G., con l’indicazione per ciascun lotto della superficie fondiaria e della cubatura realizzabile;
progetto di tutti gli impianti tecnologici di distribuzione e raccolta che dovranno realizzarsi all’interno della lottizzazione (rete stradale, fognatura, acquedotto, gasdotto, linea elettrica pubblica e privata e telefonica, ecc.).Inoltre dovrà essere indicata la sistemazione finale del terreno dei lotti nei confronti delle strade, con indicati gli eventuali riporti esterni. Tale sistemazione sarà considerata come quota di terreno naturale ai soli fini della misurazione dell’altezza degli edifici.
II progetto esecutivo di tali impianti dovrà essere preventivamente concordato con le aziende erogatrici dei servizi stessi;
schema d’utilizzazione delle aree destinate a parcheggio;
relazione tecnico-descrittiva illustrante i criteri adottati in ordine alla risoluzione dei principali problemi posti dall’intervento;
schema di convenzione;
tutti gli elaborati grafici di progetto necessari in rapporto alle dimensioni del Piano tra quelli previsti al precedente art. 4 nonché l’elenco catastale delle proprietà.
eventuale autorizzazione per l’abbattimento di piante d’olivo ai sensi del D.L. 27/7/1945 n0475 modificato dalla legge 14/2/1951 n. 144 e della legge 10/6/1955 n. 987.
Tutti gli elaborati del P.d.L. devono essere sottoscritti da tutti i proprietari dei terreni interessati dalla lottizzazione, salvo quanto previsto dall’art. 60 della L.R. 27/6/1985 n. 61.

art. 12 ONERI DERIVANTI DALLA LOTTIZZAZIONE


La lottizzazione d’aree comporta l’assunzione da parte del lottizzante dei seguenti oneri (art. 20 della L.R. 27/6/1985 n. 61):
cessione gratuita al Comune, nei termini stabiliti, delle aree relative alle opere d’urbanizzazione primaria;
realizzazione e cessione gratuita al Comune di tutto ciò che riguarda le opere d’urbanizzazione primaria previste dall’art. 4 della Legge 29/9/1964 n. 847 e secondaria previste dall’art. 44 della Legge 22/10/1971 n. 865, fatto salvo in ogni caso il disposto dell’art. 86 della L.R. 27/6/1985 n. 61.

art. 13 CONVENZIONE

Lo schema di convenzione di cui al punto k) del precedente art. 11 deve prevedere:
l’assunzione, a proprie cure e spese, della realizzazione di tutte le opere d’urbanizzazione primaria (precisate all’art. 4 della Legge n. 847 del 29/9/1964 e modificato dall’art. 44 della Legge 22/10/1971 n. 865);
la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere d’urbanizzazione primaria e secondaria;
l’assunzione, a carico del lottizzante, degli oneri relativi alle opere d’urbanizzazione secondaria (precisate all’art. 4 della Legge n. 847 del 29/9/1964 e modificato dall’art. 44 della Legge 22/10/1971 n. 865);
i termini entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere d’urbanizzazione di cui ai precedenti punti;
congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.
Gli oneri e i termini di cui sopra dovranno essere quantificati a norma delle disposizioni contenute nella L.R. 27/6/1985 n. 61 e delle previsioni del P.P.A. nella cui validità la lottizzazione è inserita.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nei modi e forme di legge.

art. 14 ATTUAZIONE DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE

L’autorizzazione a lottizzare è rilasciata dal Dirigente dopo la definitiva stipulazione della convenzione.
Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato all’esistenza o all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere d’urbanizzazione primaria, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel P.P.A. vigente se adottato.
art. 15 PARCHEGGI, CAMPI GIOCO E VERDE PUBBLICO
In sede di formazione di strumenti urbanistici attuativi dovranno essere previste all’interno delle zone d’intervento aree libere nella misura minima di:
per insediamenti di carattere residenziale:
mq. 3,50 per abitante insediabile da destinare a parcheggio;
mq. 5,00 per abitante insediabile da destinare a campo giochi.
In aggiunta a tali standard dovranno essere reperiti altri 3 mq/ab da destinare a gioco e parco solo quando le dimensioni dello strumento attuativo consentono di reperire per esse una superficie non inferiore a 1.000 mq.
In caso contrario, gli oneri corrispondenti devono essere monetizzati e deve essere cura del Comune individuare e realizzare uno spazio pubblico destinato a gioco e parco tra quelli previsti dallo strumento generale;
per insediamenti a carattere commerciale:
sono da prevedere superfici a parcheggio ed a verde pubblico ai sensi della L.R. 37/99;
per insediamenti a carattere direzionale e turistico:
il 100% della superficie lorda di pavimento da destinare a parcheggi e verde pubblico; di detta percentuale almeno la metà deve riservarsi esclusivamente al parcheggio.
per insediamenti a carattere industriale e artigianale:
il 20% della superficie territoriale da riservare a verde pubblico e parcheggi con la possibilità di cui al 10° comma dell’art. 25 della L.R. 61/85.
Le aree di cui sopra dovranno insistere preferibilmente su area privata ed essere comprese nello studio della sistemazione generale del lotto o dell’isolato, con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi, dei pedoni e degli accessi a spazi pubblici; in alternativa potrà farsi riferimento a quanto previsto all’ art. 11 della L.R. 27/6/1985 n. 61.
Per costruzioni e ricostruzioni inerenti ad insediamenti di carattere residenziale, commerciale, direzionale e turistico, dovranno essere riservati ulteriori spazi per parcheggi nella misura minima di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione. E' ammessa la monetizzazione della superficie eccedente, dopo aver garantito un posto auto per alloggio (mq. 24) esclusivamente per le zone di Centro Storico e Corti Rurali.
Tali spazi possono essere ricavati anche all’interno della costruzione con qualsiasi accorgimento tecnico-distributivo e saranno di volta in volta subordinati alla prescritta concessione da parte del Dirigente, previo, ove necessario, nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per spazi di parcheggio si devono intendere quelli necessari tanto alla sosta quanto alla manovra degli autoveicoli.
Il verde a campo giochi per la residenza (5,00 mq/ab) può essere ceduto al Comune o essere reperito in area privata gravata da servitù d’uso pubblico.
Nel caso in cui il campo giochi da realizzare nelle zone residenziali superi i 1.000 mq, anche se con l’aggiunta dei 3 mq per abitante di cui all’art. 26 della L.R. 61/85, esso deve essere necessariamente ceduto al Comune.
Il parcheggio residenziale (3,50 mq/ab.) può essere pubblico o rimanere di proprietà privata con vincolo d’uso pubblico; lo standard per insediamenti a carattere commerciale ecc. di cui al precedente punto a) dell’art.15, può essere pubblico o, in alternativa, rimanere in proprietà privata con vincolo di destinazione e deve essere considerato comunque primario; lo standard per insediamenti a carattere produttivo può anch’esso essere pubblico e privato gravato da servitù d’uso pubblico e sarà considerato al 50% primario e al 50% secondario.
In caso d’utilizzazione dell’indice fondiario le aree destinate ad opere d’urbanizzazione secondaria (o standards secondari) nelle zone residenziali, industriali, artigianali, non sono computabili al fine della determinazione della quantità edificabile massima consentita quando le aree stesse vanno cedute al Comune.
Le aree con le opere d’urbanizzazione primaria (strade, marciapiedi, percorsi pedonali, piazze, ecc.) vanno cedute e non sono computabili. Le aree destinate a verde e a parcheggio, con le relative opere, quando vanno cedute non sono computabili; qualora invece rimangano di proprietà privata gravate con servitù d’uso pubblico sono computabili.
Le superfici ed i volumi dei piani interrati non concorrono alla determinazione degli standard di cui al presente articolo.

art. 16 INDICE D’EDIFICABILITÀ FONDIARIA

L’indice d’edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume costruibile e la superficie netta del lotto.
Nel calcolo dell’indice d’edificabilità sono considerate utili le aree di rispetto stradale, mentre sono tassativamente escluse quelle destinate alla formazione di vie, piazze, spazi pubblici e servizi comuni (art. 4 della legge n. 847/964), anche se tali aree al momento della richiesta della concessione per edificare fanno ancora parte del lotto.
All’atto della richiesta della concessione le aree di cui sopra dovranno essere esattamente identificate e definite.
Tale indice non potrà essere in nessun caso utilizzato in misura inferiore al 75% di quello previsto dalle norme di zona.

art. 17 INDICE D’EDIFICABILITÀ

L’indice d’edificabilità territoriale e' dato dal rapporto tra il volume edificabile e la superficie totale dell’area d’intervento classificata come edificabile dal P.R.G.
Sono considerate utili, ai fini del calcolo dei volumi ammessi, le aree di rispetto stradale, purché incluse nel perimetro dell’ambito di intervento, e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, le aree destinate alla viabilità anche se definita dal P.R.G..
Tale indice non potrà in nessun caso essere utilizzato in misura inferiore all’80% di quello previsto dalle norme di zona.
Il volume ammesso in un intero ambito edificabile potrà essere composto ed articolato, all’interno dei singoli lotti, anche in misura non proporzionale alla superficie dei lotti stessi, purché il volume complessivo relativamente a tale ambito risulti comunque inferiore od uguale a quello previsto ricavato sulla base dell’indice di zona, fermo restando il rispetto agli altri indici stereometrici di tabella.

art. 18 OPERE DI URBANIZZAZIONE

Opere di urbanizzazione


art. 28 legge 1150/1942 art. 4 legge 847/1964
art. 8 legge 765/1967 art. 44 legge 865/1971

Primaria

strade residenziali
spazi di sosta e di parcheggio
fognatura con eventuali impianti di depurazione
rete idrica
rete di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, del telefono
pubblica illuminazione
spazi di verde attrezzato
ogni altra opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o completamento funzionale dell’insediamento edilizio con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie non previste in P.R.G.

Secondaria

asili nido e scuole materne
scuole dell’obbligo
mercati di quartiere
uffici e delegazioni comunali
chiese ed altri edifici per servizi religiosi
impianti sportivi di quartiere
centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie
aree verdi di quartiere
ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l’organizzazione urbanistica complessiva.

Cessione di aree (art. 28/1150 - 8/765)

Per opere primarie:
Tutte le aree necessarie secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del P.R.G.
Per opere secondarie:
Tutte le aree necessarie.
È sempre, comunque, in facoltà dell’Amministrazione comunale di accettare o richiedere, nei termini previsti dalla legislazione vigente, la monetizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente paragrafo.
Standards minimi (art. 25 e 26 L.R. 27.6.85 n. 61 e successive modificazioni)
Primari
3,5 mq aree per parcheggi.
5,0 mq aree per spazi pubblici di verde attrezzato.
3,0 mq aree per spazi attrezzati a gioco e parco al sensi dell’art. 26 della L.R. 27/6/85 n. 61 e successive modificazioni.
Secondari
4,5 mq aree per l’istruzione.
4,5 mq aree per attrezzature di interesse comune di cui 1,5 per chiese e servizi religiosi.
5,0 mq aree per spazi pubblici attrezzati per parco e sport ai quali vanno eventualmente sottratti gli spazi di cui all’art. 26 della L.R. 27/6/1985 n. 61 se ceduti come primari.
Descrizione delle aree per standards
II verde pubblico primario per la residenza deve essere necessariamente reperito in area di proprietà pubblica (che deve cioè essere ceduta al Comune);
Il parcheggio residenziale può essere pubblico o rimanere di proprietà privata con vincolo di uso pubblico;
Lo standard per insediamenti a carattere commerciale turistico e direzionale può essere pubblico o, in alternativa, rimanere di proprietà privata con vincolo di uso pubblico e deve essere considerato comunque primario;
Lo standard per insediamenti a carattere industriale deve necessariamente essere pubblico e potrà essere considerato indistintamente primario o secondario.
In caso di utilizzo dell’indice territoriale ogni area a standard entro il perimetro dei distretti di lottizzazione cosi come individuati in cartografia, potrà essere computata ai fini del volume.
In caso di utilizzazione dell’indice fondiario:
le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria (o standards secondari) nelle zone residenziali, industriali, artigianali, turistiche, commerciali, direzionali non sono computabili al fine della determinazione della quantità edificabile massima, consentita, perché le aree stesse vanno cedute al Comune;
le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e/o a standard primari quando vanno cedute non sono computabili; se non vanno cedute sono computabili, e più precisamente:
in zona residenziale, tutte le opere di urbanizzazione primaria ed il verde primario vanno ceduti e non sono computabili; il parcheggio primario, qualora rimanga privato, gravato da servitù di pubblico uso, e' computabile;
in zona industriale ed artigianale, tutte le opere di urbanizzazione primaria ed a standards primari vanno cedute e non sono computabili con esclusione dei parcheggi che nella misura massima del 40% possono rimanere privati gravati da servitù di pubblico uso;
in zona turistica, commerciale e direzionale le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria ed a standard primari, qualora rimangano privati con vincolo di speciale destinazione, sono computabili.
Qualora nei casi ammessi, si intenda avvalersi della facoltà di individuare standards in aree private, le stesse debbono essere gravate da servitù di pubblico uso che deve essere registrata e trascritta a cura del Comune e a spese del proprietario.
Sono in ogni caso ammesse le trasposizioni di zona di cui all’ultimo comma dell’art. 11 della L.R.27/6/85 n. 61 e successive modificazioni.
II P.R.G. individua le aree per soddisfare tale fabbisogno.

Le aree di urbanizzazione primaria e secondaria previste per legge vanno sempre cedute gratuitamente.
Per le aree relative all’urbanizzazione secondaria l’Amministrazione Comunale può:
accettarne la cessione nell’ambito del piano attuativo
richiederne, nei termini della legislazione vigente, la monetizzazione
accettarne o richiederne la cessione in ambiti già previsti per servizi dal P.R.G., funzionalmente contigui.
La monetizzazione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria viene stabilita annualmente dal Consiglio Comunale in base al valore di mercato.
Lo scomputo totale o parziale degli oneri dovuti è ammesso solo tra opere di urbanizzazione della stessa categoria, primarie con primarie, secondarie con secondarie, fatti salvi casi eccezionali che il Consiglio Comunale esaminerà nell’ambito della convenzione (comma 1° art. 86 L.R. 61/85).

art. 19 PARAMETRI EDILIZI E METODI DI MISURAZIONE

Un’apposito allegato al presente Quadro delle Norme definisce in idonee schede i parametri edilizi ed i metodi da utilizzarsi nella loro misurazione.

art. 20 COMPENSAZIONE DEI VOLUMI

Nella redazione dei Piani Particolareggiati e nei Piani di Lottizzazione convenzionati può essere consentita la compensazione dei volumi, fermo restando l’obbligo dell’osservanza delle seguenti prescrizioni:
l'indice di edificabilità fondiaria non dovrà, in ogni caso, superare quello massimo consentito nella zona interessata dallo strumento urbanistico in vigore; qualora l’area oggetto del Piano risulti compresa in zone con diverso indice fondiario, ad essa sarà attribuito un indice di edificabilità fondiaria pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro superficie
l'altezza dei fabbricati non dovrà superare in ogni caso 8.00 m
la distanza dai confini, dovrà essere tale da garantire un distacco tra i fabbricati pari all’altezza del fabbricato o del corpo di fabbrica più alto. La distanza, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella stabilita per le varie zone;
il distacco tra fabbricati previsti dal Piano non dovrà essere inferiore all’altezza del fabbricato più alto, ed in ogni caso non inferiore a m 10,00;
il distacco dai fabbricati che insistono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovrà essere inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quello stabilito per le varie zone.
Qualora si intenda avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, i P.P. ed I P.d.L. dovranno essere corredati dagli atti di vincolo “altius non tollendi”, nei riguardi del fabbricati da realizzarsi, e “non aedificandi”, relativamente alle aree di impianto, debitamente registrati e trascritti.

art. 21 DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALL’EDIFICABILITÀ

L’edificazione nell’ambito del territorio comunale potrà avvenire soltanto nel rispetto delle norme di attuazione di P.R.G. su cui il fabbricato viene ad insistere.
Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse l'edificabilità è pari alla sommatoria delle volumetrie ammesse per le singole porzioni di Z.T.O.
Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità. Per le costruzioni su lotti in confine con zone aventi diversa tipologia, dovranno essere osservate le distanze dai confini pertinenti al rispettivo tipo di zona, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444. Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali e paesaggistici esistenti, dovranno essere osservate le norme previste dalle relative disposizioni di legge qualora più restrittive di quelle di P.R.G.
Qualora tali vincoli dovessero decadere, l’edificazione in dette zone potrà avvenire secondo le norme relative alla zona rurale circostante.
E’ fatto obbligo all’atto della presentazione del progetto delle nuove costruzioni dimostrare la possibilità di accessibilità alla viabilità pubblica.
Per gli edifici esistenti nelle aree classificate dal P.R.G. come zone “B” e "C1" di Completamento e per quelli in zona "E" stabilmente abitati da almeno 7 anni è ammesso per una sola volta indipendentemente dalla volumetria di zona, l’incremento del volume esistente del 10% fino ad un massimo di 30 mc. per edificio. Tale possibilità è concessa sentito il Responsabile di Igiene Pubblica dell’U.L.S.S. per motivate necessità igienico – sanitarie o per dimostrati bisogni familiari o per l’adeguamento dell’ edificio a nome legislative ( L. 13, ecc. ).
Gli interventi non devono ridurre al di sotto dei limiti di legge la superficie dei parcheggi ed autorimesse private al servizio di edifici e devono essere realizzati nel rispetto delle norme sulle distanze e sulle altezze massime, nel rispetto delle linee architettoniche dei materiali e colori dell’edificio.
Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, impianti di risalita, centrali per trasmissioni telefoniche e radio TV e impianti di depurazione ecc. sono regolati dagli artt. 74 e 80 della L.R. n. 61/85 e sottoposti al preventivo parere dei competenti uffici e sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive. Non sono ammesse cabine elettriche a torre. Per quelle esistenti si prescrive l’adeguamento a tipi seminterrati o interrati non ammettendo interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Essi non sono considerati fabbricati ai fini delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati dai quali debbono distare secondo quanto disposto dal C.C.
Le distanze previste dalle norme di zona possono essere ridotte in attuazione di P.P., P.L. o P.R. ai sensi dell’art. 9 del D.I. 2/4/1968 n. 1444 mantenendo comunque un minimo di m 5,00.
Unità abitative di 28 mq. non possono superare il 20% nei complessi e nelle ristrutturazioni oltre le 5 unità.
Per gli interventi inferiori alle cinque unità è ammessa una sola unità di 28 mq.

art. 22 EDIFICAZIONE LUNGO STRADE E ZONE DI TUTELA

Nell’edificazione fuori dei centri abitati dovranno essere rispettate le distanze minime dal ciglio strada previste dal nuovo Codice della Strada con particolare riguardo alle distanze in corrispondenza di incroci stradali.
Qualora nelle tavole di P.R.G. fosse prevista una fascia maggiore di protezione, l’edificazione dovrà avvenire nel rispetto di tale maggiore distanza.
Le distanze relative alle fasce di rispetto vanno misurate dal limite della sede stradale comprendente tutte le sedi viabili pedonali ivi incluse le banchine ed ogni altra sede transitabile, comprendendovi inoltre parapetti, arginelle e simili con esclusione delle piazzole di sosta.
Nell’edificazione lungo le zone di tutela previste dall’art. 27 della L.R. 61/85 sono da rispettare obbligatoriamente, fatte salve le diverse previsioni e prescrizioni del P.R.G., le fasce di rispetto previste dallo stesso art. 27.
Gli interventi edificatori anche interrati devono rispettare le distanze stabilite dalle fasce di rispetto e di tutela.

art. 23 RISPETTO DELLA VEGETAZIONE E SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE


E’ fatto tassativo divieto di abbattere alberi di alto fusto senza la preventiva autorizzazione del Sindaco nel rispetto della L.R. n. 52/1978.
Le aree scoperte dei lotti edificandi devono essere convenientemente sistemate a giardino o pavimentate nelle percentuali minime previste nelle tabelle stereometriche di ogni singola zona. Al fine di armonizzare il più possibile la vegetazione naturale con quella di nuova formazione, per i progetti da presentare per lotti compresi nelle zone urbanizzate ed in quelle da urbanizzare dovrà essere indicata la disposizione planimetrica delle essenze arboree da porre a dimora.

art. 24 NORME PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE, GIALLE E NERE

Va prevista, in generale, una canalizzazione, mista o separata, per lo smaltimento delle acque bianche, gialle e nere, con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l’effluente deve rispettare gli standard di accettabilità di cui al D.Lgs. 152/99 nonché le vigenti norme statali e regionali in materia.
Qualora tale impianto non esista o non sia possibile realizzare, per motivi tecnico-economici, l’allacciamento alla fognatura dinamica:
per i Piani di Lottizzazione, deve essere prevista la realizzazione di idoneo impianto di depurazione con trattamento primario e secondario;
nelle zone di completamento e nelle zone rurali su parere conforme del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’U.L.S.S., in relazione al numero degli abitanti serviti ed allo stato di inquinamento esistente, si dovranno adottare le norme previste dal Comitato di Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento G.U. n. 48 del 21/2/1977 Suppl. Ord. all. 4 e 5 relativa normativa Regionale integrativa di attuazione.
In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell’autorità competente in materia di igiene, ai sensi del D.Lgs. 152/99 nonché le vigenti norme statali e regionali in materia.
Il Sindaco ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l’integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso della acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.
Il Responsabile dell’Ufficio può, ingiungendo l’esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

art. 25 AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE E CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME

L’entrata in vigore del Piano Regolatore Generale e delle relative varianti comporta la decadenza delle autorizzazioni a lottizzare in contrasto con lo strumento entrato in vigore; comporta altresì la decadenza delle concessioni a costruire in contrasto con lo strumento urbanistico entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Sono fatti salvi i casi previsti dall’art. 18 della legge 28/1/1977 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora i lavori non siano completati entro tale termine dalla concessione edilizia va pronunciata la decadenza per la parte non realizzata.

art. 26 POTERI IN DEROGA

Le concessioni edilizie in deroga alle presenti norme di attuazione possono essere accordate dal Responsabile dell’Ufficio, previa deliberazione del Consiglio Comunale, solo per edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, richieste sia da Enti Pubblici che da privati, con l’osservanza dell’art. 3 della legge n. 1357 del 21/12/55 e dell’art. 16 della legge 6/8/1967 n. 765 nonché dall’art. 80 della L. R. 27/6/1985 n. 61.
Sono sempre ammesse le varianti di cui all’art. 74 della L.R. 27/6/1985 n. 61.

art. 27 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Il territorio comunale, secondo la grafia dell’allegato Piano Regolatore Generale, e' suddiviso in:
ZONE “A” - Parti interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.
ZONE “B” - Parti totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone “A”
ZONE “C” - Parti destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o scarsamente edificate.
ZONE “D” - Parti destinate ad insediamenti per impianti industriali, artigianali e commerciali.
ZONE “E” - Parti destinate all’agricoltura ed alla silvicoltura.
ZONE “F” - Parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale; possono essere pubbliche per la realizzazione di parchi, ospedali, ecc.; o private per case di cura, per anziani, ipermercati, ecc.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE all’interno delle aree SIC
ZONE “A-SIC” - ambiti territoriali omogenei interessati da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.
ZONE “C - SIC” - ambiti territoriali omogenei destinati a nuovi complessi insediativi dove le caratteristiche di dimensioni e edificabilità sono state strettamente definite e delineate per garantire la maggiore integrazione con il contesto ambientale circostante .
ZONE “E - SIC” – ambiti destinati all’agricoltura ed alla silvicoltura in cui sono consentite le attività tradizionali promuovendo interventi volti alla valorizzazione ambientale e alla tutela del territorio agricolo nelle sue diverse componenti.

art. 28 DESTINAZIONI D’USO DELLE ZONE RESIDENZIALI A, B, C

Tali zone sono destinate alla residenza. In esse sono ammesse con l’utilizzo parziale o totale del volume le seguenti destinazioni d’uso:
negozi o botteghe;
studi professionali, uffici in genere o attività commerciali;
magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni, seminterrati ed interrati previo parere del S.I.S.P. dell’U.L.S.S.;
cantine di produzione e commercializzazione vitivinicola limitatamente alle sole z.t.o. A e B;
laboratori artigianali, i cui impianti non producano rumori o odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici; qualora siano previsti particolari accorgimenti igienico sanitari, su conforme parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’U.L.S.S., essi sono ammessi anche ai piani interrati e/o seminterrati;
autorimesse pubbliche o private;
alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè
banche;
cinema, teatri ed altri luoghi di svago.
ogni altra attività non inquinante che, a giudizio del Consiglio Comunale, sia compatibile con il carattere residenziale della zona.

Per attività diverse dalla residenza, ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento lo riterrà opportuno, dovrà essere prodotta Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L.S. 447/95 e s.m.i. che definiscono gli accorgimenti necessari per la limitazione dei rumori.

Sono esclusi dalle zone residenziali:
frantoi
industrie;
ospedali;
macelli;
stalle e scuderie, fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici;
quelle attività che a giudizio del Sindaco siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.
Sono ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard urbanistici.
Criteri per l’insediamento delle attivita’ commerciali
Ai sensi della normativa vigente, sono definiti esercizi di vicinato le attività commerciali con superficie non superiore a 150 mq. Mentre s’intendono medie strutture di vendita quelle fino a mq. 1.500, nello specifico sono medio-piccole quelle comprese tra i mq 151 e i 1.000 mq e medio-grandi quelle dai mq 1.001 ai mq 1.500.
La superficie di vendita è l’area destinata alla vendita, coperta o scoperta al netto delle murature, compreso quelle occupate da vetrine o banchi ecc. non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini o depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, scale interne e collegamenti.
In generale per quanto riguarda i criteri per l’insediamento delle attività commerciali si fa esplicito riferimento alla L.R. 37/99, in particolare per quanto riguarda gli esercizi di vicinato essi sono ammessi nell’ambito di tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone E, F e D non commerciali, fatto salvo quanto puntualmente previsto dalla presente normativa; le medio-piccole strutture di vendita da 151 a 1.000 mq, possono essere insediate nelle zone A, B, C1, C2 e D a specifica destinazione commerciale.
La struttura urbanistica ed insediativa del comune non consente l’inserimento di medie-grandi strutture di vendita.
Al rilascio del titolo concessorio sarà contestualmente indicata la categoria dell’attività commerciale autorizzata.
Tutte le attività commerciali esistenti superiori a 150 mq sono dichiarate medie strutture di vendita.
Sono comunque fatte salve tutte le attività commerciali esistenti sul territorio o previste dai Piani Attuativi prima della presente Variante.
Gli esercizi di vicinato esistenti possono essere ampliamenti fino a mq. 150 così come le medie strutture di vendita possono raggiungere i mq. 1.000.

art. 29 CARATTERI EDILIZI E ARCHITETTONICO-FORMALI


In generale, le nuove costruzioni andranno realizzate con forme regolari, nel rispetto dei caratteri insediativi della tradizione locale.
Nel caso in cui siano necessari ampliamenti per il recupero di vecchie costruzioni le cui dimensioni non riescono a soddisfare i moderni bisogni di spazio non devono essere accettati interventi incompatibili con l’architettura e la tipologia originarie.
Devono essere consentiti e agevolati gli interventi atti a conservare le caratteristiche degli edifici di interesse storico ed architettonico.

art. 30 MURATURE ESTERNE

Materiali
Le murature esterne sia strutturali sia di tamponamento andranno realizzate con materiali e tecnologie compatibili con l’ambiente e tendenti a ridurre gli inquinamenti sul territorio.
Elementi metrici
Gli spessori e le dimensioni devono essere quelli compatibili con le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e con le tecnologie costruttive usate.
In qualunque caso dimensioni e tecnologie devono garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitare l’inquinamento degli ambienti domestici, di lavoro e del territorio.

Finiture e colore
La finitura delle murature esterne può essere a “faccia vista” o realizzata con intonaci e rivestimenti a lastre o pannelli, purché sia previsto l’utilizzo di materiali che non rechino pregiudizio al paesaggio circostante e all’ecosistema esistente.
La finitura a “faccia vista” e' consigliata:
per murature in laterizio pieno o in pietra;
per murature in calcestruzzo misto a pietre gettate in opera purché in armonia con i caratteri architettonici dell’edilizia esistente e con il paesaggio circostante;
per le murature con paramento esterno formato da elementi di pietra razionalmente disposti, di notevole spessore, comunque sempre inseriti nel getto;
il calcestruzzo a “faccia a vista” per elementi comunque inseriti nella struttura principale;
per murature in elementi con paramento esterno finito e non richiedente intonacatura e tinteggiatura.
Sono consentiti “intonaci grezzi” o “civili con finitura ad intonachino” eseguiti con malte bastarde o cementizie e intonaci preconfezionati con effetto superficiale analogo, purché compatibili con le caratteristiche fisiche dei materiali della struttura portante.
Sono vietati gli intonaci plastici o quelli ottenuti con impasti di graniglia di marmo e quelli con impasti pietrificanti di cemento e materiali coloranti.
Sono ammesse tinteggiature a calce o lavabili a base acrilica per esterni purché con colori non tossici e non inquinanti.
I colori sono proposti dai richiedenti l’autorizzazione o la concessione e valutati dalla Commissione Edilizia sulla base di un campionario da predisporsi in considerazione della valenza ambientale che il P.R.G. assume.
Nei restauri di vecchi edifici di valore architettonico devono essere usate tinteggiature date in affresco o con sistemi tradizionali.
E’ vietato l’uso di pitture cementizie o plastiche di resine acriliche pure, comunque pigmentate.

art. 31 APERTURE

Per aperture si intendono tutti i vani di accesso, ventilazione ed illuminazione di spazi interni dell’edificio quali porte e finestre in genere.

Materiali
Le aperture ricavate nelle murature esterne e comunque visibili da spazi esterni, sia pubblici sia privati, possono essere contornate da intonaco, da elementi in cotto o in pietra.
Per i contorni emergenti dal piano della muratura si prescrive uno spessore visibile non inferiore a cm. 10.
I serramenti devono essere realizzati con materiali non tossici e non inquinanti.
Nelle zone residenziali, nelle zone rurali e negli ambiti di tutela paesaggistica e' vietato l’uso di vetri a specchio o bronzati.
Le chiusure ad avvolgibile, basculanti o a saliscendi sono utilizzabili solo per aperture di grande misura di accessi carrai, negozi e nuovi edifici per attività produttive.
In tutte le zone, ad eccezione delle zone "D", nel caso che le chiusure ad avvolgibile, basculanti o a saliscendi fossero visibili dall'esterno dovranno essere rivestiti in legno.

Elementi metrici
Le aperture devono di norma avere forma rettangolare o quadrangolare.
Aperture di diversa forma o dimensione sono ammesse compatibilmente con i caratteri architettonici dell’edilizia esistente e con il paesaggio circostante.
Finiture e colore
Il disegno dei serramenti deve essere semplice, funzionale e razionale.
Devono essere usati colori non tossici e non inquinanti con tonalità legate alla tradizione locale e alla natura dei materiali.
I serramenti metallici devono essere tinteggiati con colori a gradazione opaca; e' vietato l’impiego di alluminio anodizzato di colore naturale e il bronzo oro.

art. 32 SOLAI


I solai e gli elementi strutturali orizzontali devono essere realizzati con materiali e tecnologie compatibili con l’ambiente e che garantiscano il benessere climatico degli ambienti esterni.
Nelle ristrutturazioni, nei restauri o negli ampliamenti di edifici significativi dovranno essere usati materiali aventi le stesse caratteristiche di rigidezza o di elasticità di quelli esistenti.

art. 33 COPERTURE

Attenzione particolare dovrà essere posta nella progettazione delle coperture e nella sistemazione dei tetti esistenti in quanto costituenti elementi molto caratterizzanti il paesaggio urbano.
Nella parte a nord del territorio comunale (data dalla dividente ideale est/ovest posta immediatamente sopra la frazione di Cavalo), il manto di copertura dovrà essere realizzato interamente in pietra, impiegando lastre con coprigiunto (“quintane”) a disegno libero, quest’ultimo, limitato solamente ai nuovi interventi. Eventuali aperture sono ammesse solo se contenute nella linea di falda.
E' vietata l'apertura di abbaini.
Materiali
I manti di copertura per le residenze possono essere realizzati con lastre in pietra e in laterizio a tegole curve. Gli edifici non residenziali potranno utilizzare lamiera di rame o tinta rame, in acciaio elettrocolorato comunque con materiali non tossici e non inquinanti che si integrino con il paesaggio circostante.
Il restauro e la ristrutturazione di edifici che presentano coperture in pietra comporta la riproposizione del medesimo materiale, mentre nelle nuove edificazioni e nella ristrutturazione di edifici privi di tale caratteristica, l’uso della pietra deve armonizzarsi con la tipologia del costruito.
Elementi metrici
Sono vietate per le residenze le coperture piane.
Per le coperture si consigliano falde inclinate, con inclinazione costante per ciascuna falda, non superiore al 35% del colmo che dovrà di norma essere parallelo al lato lungo dell’edificio, fatti salvi i casi di particolari composizioni architettoniche che richiedano soluzioni diverse.
Finiture e colore
Le finiture ed il colore delle coperture dovranno essere quelle caratteristiche dei materiali usati e devono integrarsi con i colori del paesaggio circostante.

art. 34 GRONDE

Materiali
Gli sporti di gronda delle falde di copertura possono essere anche sostenuti da mensole sporgenti dalle murature esterne.
Possono essere dello stesso materiale delle murature esterne e dei solai, o realizzate con manufatti di ferro, di legno, di pietra o di laterizio.

Elementi metrici
Lo sporto di gronda dovrà di norma svilupparsi nella direzione della pendenza delle falde.
Normalmente, l’estradosso delle gronde nella direzione della pendenza delle falde deve avere la stessa inclinazione delle falde, salvi i casi di architettura tipica locale che conservi i caratteri originari.

Finiture e colore
È ammessa la finitura a “faccia vista” degli intradossi e delle testate delle gronde o di elementi di esse, se realizzati in calcestruzzo, legno o metallo.

art. 35 AGGETTI

Gli unici aggetti diversi dalle gronde consentiti sono le pensiline, i poggioli e le scale esterne.
Materiali
Gli aggetti possono essere realizzati a sbalzo o sostenuti da mensole sporgenti dalle murature esterne.
Possono essere realizzati nello stesso materiale delle murature esterne, dei solai o con manufatti di legno, di pietra, di laterizio.
Elementi metrici
Gli elementi sporgenti dal filo delle murature esterne dovranno avere dimensioni tali da garantire una buona stabilità.
Per i parapetti di poggioli e scale esterne e' raccomandato un disegno semplice.
Finiture e colore
E’ ammessa la finitura a “faccia vista” degli intradossi e delle teste degli aggetti o di elementi di essi realizzati con laterizio, calcestruzzo, pietra locale, legno o metallo purché integrata nel paesaggio circostante.
Nel caso di pensiline la finitura degli estradossi dovrà essere analoga a quella delle coperture.
La finitura degli estradossi dei poggioli e delle scale esterne dovrà essere realizzata con materiale antisdrucciolo.

art. 36 RECINZIONI

Materiali
Le recinzioni devono essere realizzate secondo la tradizione con:
barriere di siepi o altre essenze arbustive o arboree autoctone;
murature di c.a. intonacate, pietra, di laterizio, di blocchi di cemento e calcestruzzo “a faccia vista” con sovrapposta inferriata;
reti metalliche plastificate o ferro o legno verniciato;
sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art. 44 del R.E..

Elementi metrici
Il limite di altezza massima è quello fissato dalle N.T.A. del P.R.G. per ciascuna zona territoriale omogenea.
Per le recinzioni realizzate con barriere verdi l’altezza deve rispettare le norme del Codice Civile in relazione alle proprietà circostanti quelle del Codice della strada.
La sostituzione o la sistemazione delle recinzioni esistenti in pietrame può avvenire solo usando materiali e tecnica costruttiva simili a quelli originari.


Finiture e colore
Per le recinzioni realizzate in muratura valgono le stesse indicazioni date per le murature esterne.

art. 37 PAESAGGIO URBANO

Cartellonistica stradale, insegne pubblicitarie
A margine delle strade, nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 (ex 1497/39 come integrata dalla L.S. 431/85) e' vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e attrezzature ricettive e della ristorazione, fanno eccezione le autorizzazioni rilasciate dall’ente proprietario o gestore della viabilità. Gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definite con deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
Sulla base della citata deliberazione, nei nuovi insediamenti residenziali e produttivi i piani di lottizzazione dovranno essere integrati con un progetto della cartellonistica stradale e su pertinenze private.
Elementi di costruzione del paesaggio
In fregio alle strade di lottizzazione, quando queste siano usate prevalentemente come via di comunicazione automobilistica interurbana o quando interessano zone di spiccato valore ambientale va studiata la possibilità di realizzare idonee sistemazioni a verde con funzione di mitigazione visiva, valorizzando coni visuali e scorci di elementi caratterizzanti che permettano la percezione del paesaggio agrario.
Arredo urbano
Nelle strade di accesso alle proprietà, a quelle di lottizzazione e di distribuzione, nonché in tutti quegli spazi non costruiti di uso collettivo, dovranno essere, se necessario, realizzati elementi di arredo urbano quali:
spazi di sosta per biciclette;
piste ciclabili;
spazi di sosta per i pedoni;
panchine;
pensiline di protezione;
spazi e contenitori per il conferimento di rifiuti in modo differenziato;
illuminazione dei percorsi e degli spazi di uso pubblico;
barriere verdi intorno ai parcheggi e ai punti di raccolta dei rifiuti.
Opere statiche
Le opere di contenimento e di sostegno dei terreni devono essere realizzate con i metodi dell’ingegneria naturalistica.

art. 38 PAVIMENTAZIONI ESTERNE


Per “pavimentazioni esterne” si intendono quelle a cielo aperto di giardini, cortili, terrazze, scale e quelle a cielo coperto, sia pubblici sia privati, quali le pavimentazioni di portici aperti, oltreché gli spazi pavimentati nelle aree ad uso produttivo e ad uso pubblico.
Le pavimentazioni esterne possono essere in pietra, in acciottolato, in laterizio, in legno, in manufatti di cemento o in conglomerati bituminosi.
I materiali e le tecnologie di realizzazione delle pavimentazioni esterne devono il deflusso delle acque piovane che andranno (opportunamente depurate se lambiscono aree inquinate).
Nei giardini e nei cortili ad uso abitativo, anche in zona agricola, sono da evitarsi pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo gettato in opera.

art. 39 ZONA A - CENTRO STORICO

Parti di territorio interessate da episodi insediativi urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, nel loro assetto funzionale, nell’impianto urbanistico, nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità, e nelle strutture edilizie che li compongono, segni culturalmente qualificanti di una formazione remota e di proprie originali funzioni economiche, sociali e culturali.
Fanno parte del Centro Storico anche le aree in esso comprese o di pertinenza, collegate alle caratteristiche sopra evidenziate.
L’edificato viene classificato, secondo i valori d’arte, di storia, di cultura, rilevati da schede d’analisi, attribuendo ad ogni edificio in relazione ai valori sopra citati un grado di protezione individuato con le sigle da GP1 a GP8.
I gradi di protezione, con esclusione dei due estremi GP1 e GP8, potranno essere variati di un grado con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base di un’analisi storico-ambientale che giustifichi la variazione, fatta comunque salva la comprovata dimostrazione di lacune cartografiche o errori materiali.
Gli indici stereometrici, le indicazioni di destinazioni d’uso ecc., che accompagnano ogni scheda di analisi, appartengono al sistema ed alla metodologia della rilevazione di tipo urbanistico; pertanto non si dovrà fare riferimento ad essi in sede di istruttoria e rilascio di concessioni edilizie.
I dati rilevati trovano sintesi e rappresentazione nelle tavole tematiche d’analisi facenti parte degli elaborati di piano.
Destinazioni d’uso
Secondo le indicazioni e prescrizioni in merito alle destinazioni d’uso previste per le zone residenziali.
È possibile il cambio di destinazione d’uso, nell’ambito di quelle ammesse, con la presentazione di un progetto che dimostri la compatibilità igienica e tipologica dei vani con le nuove destinazioni e che determini la dotazione di standards.
Gli ampliamenti di destinazione d’uso in unità edilizie esistenti, fino al limite del 20% del volume esistente all’atto dell’adozione del P.R.G., non comportano l’obbligo di cessione di standards primari.


Zona “A - SIC”
Nella zona territoriale omogenea A - SIC sono ammesse le destinazioni d’uso previste per la zone A - CENTRO STORICO dalle norme di attuazione generali del PRG ad eccezione di quanto segue:
autorimesse pubbliche;
negozi o botteghe che producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 o altre attività che generino volumi sostenuti di traffico;
sedi di istituti bancari;
locali pubblici o circoli privati per il divertimento ed altri luoghi di svago, non appartenenti alla realtà locale, che siano incompatibili con il carattere residenziale della zona e producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n°447 e dal D.P.R. 24 maggio 1988 n° 203 od altre attività che generino volumi sostenuti di traffico;
ampliamenti per il recupero di vecchie costruzioni non residenziali incompatibili con l’architettura e la tipologia originarie;
l’uso, per le recinzioni, di reti metalliche plastificate o ferro o legno verniciato.
Normativa generale
Secondo il grado di protezione dell’edificio ogni intervento deve essere indirizzato:
alla conservazione dell’unità formale originaria;
alla conservazione e valorizzazione dell’aspetto esterno significativo;
al sostanziale rispetto dell’impianto tipologico;
alla conservazione delle eventuali trattazioni architettonico-decorative, pittoriche e scultoree esistenti, di pregio.
Sono inoltre prescritti:
la conservazione dei volumi edilizi di pregio senza tener conto delle superfetazioni;
al fine di presentare progetti relativi ad edifici classificati con grado di protezione GP1, GP2, GP3, GP4, la produzione di rilievi particolareggiati in scala 1:100 o 1:50 dell’edificio interessato e di una congrua area limitrofa e di una relazione storico-critica, del suo impianto originario e delle successive trasformazioni nei secoli, corredata di una esauriente documentazione fotografica anche delle aree esterne di pertinenza e della loro eventuale piantumazione d’alto fusto;
nella presentazione dei progetti, il rispetto della normativa afferente il grado di protezione caratteristico di ogni singolo edificio; in particolare, le tinteggiature ed i rivestimenti dovranno sempre seguire l’unità architettonica e non l’unità di proprietà per cui le tinteggiature, fasce, cornici, rivestimenti ecc. seguiranno l’ordine architettonico per l’intero fabbricato, nei limiti del possibile, secondo le indicazioni della Commissione edilizia, previa presentazione di relazione del progettista;
il rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 490 del 29 ottobre 1999;
l’uso delle aree libere secondo le indicazioni delle tavole di P.R.G.
per gli edifici classificati con grado di protezione GP1, GP2, GP3, GP4, la chiusura dei porticati, delle aperture dei fienili esistenti ed, in genere, dei vuoti fra pilastro e pilastro che abbiano originario valore architettonico, solo mediante finestrature, nel rispetto delle forme di contorno anche se ciò comporta un aumento di volume.
I vari interventi di risanamento ed edificatori possono essere attuati per concessioni ed autorizzazioni dirette, e comunque secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti, immobile per immobile, secondo la normativa prevista in rapporto al grado di protezione ed alle prescrizioni di P.R.G.; sono comunque ammessi tutti gli interventi autorizzati dalle competenti Soprintendenze per gli edifici vincolati ai sensi del D.L.vo 490/99.
Nell’ambito dei Centri Storici le aree previste edificabili con Piani di recupero dagli elaborati di progetto sono riconosciute e dichiarate Zone di Degrado.
Per ciascun immobile dei Centri Storici, oltre a quanto indicato dalla specifica normativa sono ammessi, salva esplicita indicazione contraria, tutti gli interventi ammessi dalla normativa dei Gradi di protezione precedenti (e quindi di maggior tutela).
Nell’ambito dei Centri Storici e delle corti rurali è sempre ammessa la ricostruzione di manufatti o parti di essi crollati in seguito ad eventi naturali, per eccesso di degrado o per inderogabili motivi statici, anche se ricadenti in fascia di rispetto o tutela; la richiesta di ricostruzione deve essere documentata con ricerche storiche, rilievi critici ed eventuali mappe o fotografie e deve avvenire, per quanto possibile, con tecniche costruttive simili e con l’uso di materiali tradizionali o comunque analoghi.
Per i manufatti o parti di essi che ricadono in fascia di rispetto o tutela, la ricostruzione così come descritta al comma precedente, è ammessa qualora non in contrasto con progetti di particolare e rilevante interesse pubblico.
Negli interventi di restauro, di ristrutturazione e per le nuove costruzioni è consentito l’uso dell’acciaio, del vetro e del calcestruzzo a vista per strutture, pannellature ed elementi costruttivi se correttamente utilizzati come tecniche di restauro e come espressione di un linguaggio architettonico attuale.
Per la definizione dei vani porta e finestra, qualora prevista negli interventi ammessi, si dovranno riproporre elementi in pietra; tali elementi, se non riproducono fattispecie originali o non sono previsti in parte ricoperti dall’intonacatura di facciata o a raso con essa, dovranno denunciarsi con uno spessore minimo di 10 cm, spessore eventualmente da aumentare in funzione della larghezza dei vani stessi.
Gli eventuali nuovi fori porta o finestra dovranno raccordarsi nelle dimensioni e nelle posizioni con quelli esistenti sulla stessa facciata oppure, in assenza, con quelli degli edifici vicini.
I serramenti esterni dovranno essere in legno o in metallo, in quest’ultimo caso però di colore scuro, assimilabile a quello del ferro.
È prescritto il solo intervento di restauro per tutti i manufatti antichi caratteristici anche esterni quali ringhiere, cancellate, cancelli, murature di recinzione o contenimento, lapidi ecc. e per ogni elemento costruttivo di pregio, scultoreo e di trattazione pittorica visibile o che si trovasse durante l’esecuzione dei lavori, da mantenersi in sito per quanto compatibile con le esigenze della buona conservazione.
Le essenze arboree d’alto fusto delle aree di pertinenza degli edifici del Centro Storico dovranno, per quanto possibile, essere mantenute e protette; nuove piantagioni saranno conseguenti alla scelta di essenze tradizionali, locali o naturalizzate.
Ogni intervento edificatorio nella zona di Mazzurega denominata A/38 e nella zona di Verago A/80, va subordinato a verifiche di stabilità dei versanti sia nelle condizioni naturali sia in funzione delle strutture in progetto.

art. 40 ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RESTAURO FILOLOGICO - GRADO DI PROTEZIONE 1


Edifici o strutture murarie, vincolati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, da quella ai Beni Artistici e Storici e/o dalla Soprintendenza Archeologica, da conservare o ripristinare integralmente secondo i criteri del restauro scientifico.
L’intervento consiste nella conservazione e nel ripristino dei valori originari nonché degli elementi architettonici, plastici e figurativi che, pur introdotti in epoche successive, costituiscono determinante ed organico sviluppo dell’originario complesso.
Sono comunque ammessi tutti gli interventi autorizzati dalle Soprintendenze competenti.
L’intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
dovranno essere eliminati i volumi e gli elementi superfetativi, in genere di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio; sono da considerare superfetazioni anche le modificazioni alla tipologia originaria quando non integrate storicamente in essa.
è ammessa sia la possibilità di installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente, sia servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione ed aerazione naturale, nonché di eseguire limitate tramezzature in pannelli prefabbricati smontabili, sempreché non sussista alterazione alcuna degli ambienti di importanza storico-documentativa ed architettonica.
per rispettare lo stato di fatto, è ammessa un’altezza minima dei vani abitabili pari a 2,40 m; tale altezza utile può essere ridotta fino a 2,20 m esclusivamente per gli edifici la cui funzione residenziale sia dimostrabile come esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme; nei casi di vani con soffitto inclinato è consentita un’altezza minima di 1,80 m con un’altezza media di 2,40 m.
Per le destinazioni diverse dalla residenziale ed ammesse nella z.t.o. A, è consentita un’altezza utile pari a mt.2.50;

L’intervento di restauro interessa anche manufatti quali le mura, i ponti e le porte ed altre opere di arredo dell’aggregato nonché tutti gli altri reperti di valore storico-documentativo e monumentale, per essi si prevede la conservazione integrale ed il restauro nell’assoluto rispetto degli elementi originari, mediante materiali e tecnologie che ne denuncino la contemporaneità, secondo criteri filologici.

art. 41 ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RISANAMENTO CONSERVATIVO - GRADO DI PROTEZIONE 2

Edifici e strutture murarie di particolare valore storico, architettonico e culturale di cui interessa conservare totalmente l’apparato architettonico interno ed esterno, operando con i metodi del restauro scientifico.
È ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo secondo le definizioni dell’art. 31 della L. 457/78.
L’intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell’intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene ecc.);
conservazione e ripristino dell’impianto strutturale originario verticale o orizzontale; i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche, senza modificazione della quota di imposta originaria, con strutture analoghe aventi gli stessi requisiti di quelle originarie nel caso si tratti di strutture particolarmente caratterizzanti;
conservazione e ripristino dei collegamenti originari verticali ed orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell’edificio;
conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nella dimensione e nei materiali dei contorni, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell’edificio;
conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici o per i negozi, se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione, comunque portandole a forme e dimensioni congrue con l’insieme edilizio in cui sono inserite;
conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche ecc., nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
possibilità di aggregare eccezionalmente unità abitative adiacenti troppo piccole o suddividere unità abitative troppo grandi per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica degli edifici in questione;
possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l’alterazione anche parziale del profilo altimetrico originario;
possibilità di inserire scale secondarie, ascensori e montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell’edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
possibilità di inserire servizi igienici con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in locale dotato di illuminazione ed aerazione naturale; ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell’organismo edilizio, per tali servizi è prescritto l’uso di elementi leggeri prefabbricati;
conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni mistificazione e contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia;
conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie; le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce, essendo vietate le tinteggiature lavabili, plastiche e simili;
possibilità di utilizzare un’altezza minima dei vani abitabili pari a 2,40 m; tale altezza utile può essere ridotta fino a 2,20 m esclusivamente per gli edifici la cui funzione residenziale sia dimostrabile come esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme; nei casi di vani con soffitto inclinato è consentita un’altezza di 1,80 ml all’imposta, con un’altezza media di 2,40 m;
obbligo di eliminare le superfetazioni ed, in genere, le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio; è fatto espresso divieto di costruire nuovi poggioli o terrazze.

art. 42 ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RESTAURO PROPOSITIVO - GRADO DI PROTEZIONE 3


Riguarda l’intervento su edifici di particolare valore storico-ambientale culturale, per i quali è anche ammessa la possibilità di variare la destinazione d’uso originaria rispettando comunque i valori morfologici dell’edificio e operando ogni modificazione con i metodi e le cautele del restauro scientifico.
Gli interventi dovranno rispettare integralmente le prescrizioni del grado 2 con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
i collegamenti interni verticali e orizzontali dovranno essere inseriti o modificati con il mimino di alterazione della struttura tipologica dell’edificio;
i porticati, le vaste aperture (dei fienili e di strutture simili) e in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sull’esterno, possono essere chiusi solo mediante finestrature in modo da rispettare la forma dell’apertura stessa; è consentita eccezionalmente l’apertura di finestre sulle pareti cieche e sul tetto senza però modificarne il profilo;
la suddivisione in più unità immobiliari di un edificio è possibile solo ove ciò non contrasti con la struttura tipologica dello stesso e quando il lotto su cui insiste permetta un’organizzazione adeguata delle accessibilità; sono da prevedersi spazi a parcheggio secondo la presente normativa;
I materiali con cui eseguire i lavori di sistemazione dovranno essere quelli tradizionalmente usati nelle architetture residenziali coeve; la struttura lignea del tetto e dei solai, ove costituisce elemento caratterizzante, nonché la struttura dei pilastri dovrà essere a vista.
Devono essere conservate inalterate:
tutte le murature d’ambito;
le quote delle linee di gronda e di colmo; tutte le aperture (porte, portoni, finestre, ecc.) per posizione, forma, dimensione e contorni, ad eccezione di quelle dove risultano nette le caratteristiche di superfetazione;
tutte le decorazioni (architettoniche, pittoriche, ecc.) esistenti nell’edificio all’interno e all’esterno;
la cornice di gronda; la zoccolatura;
i marcapiani;
le lesene e tutti gli altri elementi caratterizzanti il corredo decorativo dell’edificio o del complesso.

E’ possibile inoltre creare dei soppalchi in strutture mobili, in legno o in ferro, con relativo impianto distributivo.

art. 43 ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO A - GRADO DI PROTEZIONE 4

Riguarda l’intervento su edifici e strutture murarie che conservano e/o di cui interessa conservare totalmente la veste architettonica esterna e gli elementi della struttura interna morfologicamente caratterizzanti.
L’intervento dovrà tendere alla conservazione e al ripristino tipologico degli elementi essenziali e caratterizzanti, anche nel caso in cui si presentino alterati da precedenti ristrutturazioni o rifacimenti, qualora tale ripristino sia possibile e documentabile.
In generale l’intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
conservazione e ripristino delle facciate, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell’intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.); è consentita la realizzazione di nuove aperture previa indagine sui caratteri storico-architettonici dell’edificio e per documentate esigenze distributive purché le nuove aperture siano compatibili con i caratteri e le dimensioni elle facciate oggetto dell’intervento;
i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche o igienico sanitarie con modificazione massima della quota originaria di 30 cm. se ciò non comporta il cambiamento dell’assetto originario generale dell’edificio; è prescritto l’uso di materiali analoghi nel caso in cui si tratti di solai originari caratterizzanti;
conservazione e ripristino delle aperture originarie, su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nelle dimensioni e nei materiali di contorno, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell’edificio;
conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale, per gli accessi degli edifici o per i negozi; se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione o comunque portandole a forma e dimensioni congrue con l’insieme edilizio in cui sono inserite;
conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche, ecc. nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
possibilità di aggregare unità abitative adiacenti troppo piccole o di suddividere unità abitative troppo grandi, per un adeguato utilizzo, nel rispetto della struttura tipologica di base e degli elementi architettonici caratterizzanti. possibilità quindi di demolizione, spostamento, costruzione di tramezzi;
possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell’edificio, con la tassativa esclusione dei volumi tecnici eccedenti le coperture;
possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;
possibilità di sostituzione degli infissi mantenendo peraltro gli stilemi ed utilizzando materiali e tecnologie che non alterino l’aspetto estetico originario;
conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce essendo vietate le tinteggiature plastiche e simili;
possibilità di utilizzare un’altezza minima dei vani abitabili pari a 2,40 ml; tale altezza utile può essere ridotta fino a 2,20 ml esclusivamente per gli edifici la cui funzione residenziale sia dimostrabile come esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme; nei casi di vani con soffitto inclinato è consentita un’altezza di 1,80 ml all’imposta, con un’altezza media di 2,40 ml;
obbligo di eliminare le superfetazioni, ecc. e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio. E’ fatto esplicito divieto di costruire nuovi poggioli o terrazze.

art. 44 ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DI TIPO B - GRADO DI PROTEZIONE 5

Edifici e strutture murarie che conservano e/o di cui interessa conservare tutti gli elementi della struttura esterna architettonicamente caratterizzanti.
Gli interventi dovranno rispettare integralmente le prescrizioni del grado 4 con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
conservazione e ripristino dell’immagine complessiva delle facciate interne ed esterne non alterate, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell’intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.) con possibilità di praticare fori nelle murature cieche, adoperando materiali che denuncino chiaramente l’intervento. Le dimensioni delle nuove aperture dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti nell’edificio in esame. In particolare gli edifici non residenziali quali fienili, antiche strutture agricole, ecc., debbono mantenere, ove esistenti, le aperture da pilastro a pilastro e da solaio a solaio con la possibilità di chiusura solo mediante finestrature, in modo da rispettare la forma dell’apertura stessa; conservazione inoltre del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell’intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.;).
possibilità di creare dei soppalchi con strutture in legno o in ferro, con relativo impianto distributivo;
le nuove aperture da realizzare sulle pareti già manomesse dell’edificio dovranno rispettare le prescrizioni del successivo grado di protezione 6.

art. 45 ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) RISTRUTTURAZIONE GLOBALE - GRADO DI PROTEZIONE 6
Edifici di cui interessa conservare parte delle caratteristiche architettoniche esterne quale documento di datata espressione di cultura architettonica.
Gli interventi dovranno dare luogo ad un organismo edilizio comunque omogeneo al tessuto urbano del centro storico; non è ammesso aumento di volume se non esplicitamente indicato nelle tavole di progetto.
L’integrazione di parti murarie dovrà essere eseguita con le stesse tecniche delle opere esistenti.
Non sono ammesse sostituzioni di contorni e bancali, se non con materiali simili, sostituzione di scuri a ventola con tapparelle e sostituzione di serramenti in legno con altri materiali.
È inoltre fatto obbligo di ripristinare se leggibili gli elementi costruttivi e compositivi originari laddove successivi interventi li abbiano manomessi.
L’intervento dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni costruttive per quanto riguarda le parti da riedificare:
muri esterni: dovranno essere intonacati e colorati con colori terrosi nelle tonalità dei grigi e dei gialli, sono vietate le tinteggiature plastiche e simili;
manti di copertura: dovranno avere sporgenza rispetto al filo del muro esterno non superiore a quella degli edifici limitrofi e secondo le dimensioni attestate dalle numerose esemplificazioni in essere nei vecchi edifici ed in particolare dovranno essere simili a quelli contigui limitrofi e dovranno essere di norma in pietra o coppi di normale laterizio il cui colore deve uniformarsi a quelli esistenti nel Centro Storico; è fatto esplicito divieto di utilizzare tegole di tipo cementizio nonché coperture metalliche, plastiche ecc.;
dimensioni aperture: le dimensioni delle aperture da modificare o da realizzare ex-novo in particolare quelle delle finestre, dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti negli edifici contermini di grado superiore;
serramenti e infissi esterni: dovranno essere di norma in legno verniciato con colori congrui alla colorazione delle superfici intonacate; di preferenza verde scuro, marrone ecc. Gli infissi in legno naturale dovranno essere trattati con mordente scuro. E’ fatto divieto di utilizzare per queste opere alluminio anodizzato tradizionale ammettendo quello brunito in colori scuri opachi, plastica, ecc.; le finestre dovranno essere provviste di protezione a superficie piena (scuroni) con apertura a cardine per quelli posti ad una altezza superiore a m 3,00 dal marciapiede, in caso contrario la loro sporgenza dal filo esterno del muro non dovrà superare i 10 cm. Per le porte si farà riferimento alle tipologie tradizionali conservando se possibile le stesse essenze. E’ fatto assoluto divieto di adoperare tapparelle.
È vietato l’uso di vetri elettrocolorati.
opere in ferro: dovranno essere utilizzati manufatti in ferro battuto di forma semplice e trattati con vernice trasparente;
pianerottoli, gradini di scale esterne al fabbricato: dovranno essere, di norma, in pietra posta in opera secondo la tradizione. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare travertini, ceramica, conglomerato di marmo e cemento, ecc.;
stipiti di porte e finestre: essi dovranno essere in pietra naturale veronese o in tufo. Tali elementi non dovranno peraltro sporgere rispetto al filo esterno della superficie muraria di oltre cm 5. È fatto assoluto divieto di utilizzare materiali estranei alla tradizione locale;
davanzali: dovranno essere realizzati in lastre di pietra locale o tufo (con limitate sporgenze rispetto al filo esterno del muro con un massimo di cm 5).E’ ammessa anche la semplice lisciatura con cemento del davanzale mentre è fatto assoluto divieto di utilizzare materiali estranei alla tradizione locale;
comignoli: non sono ammessi comignoli in cemento o altro materiale che non risponda alla tradizione locale. Qualora vengano utilizzati comignoli prefabbricati questi dovranno essere rivestiti in cotto, eventualmente intonacati e dovranno concludersi secondo le forme delle tradizioni locali.

Per tutti gli edifici ai quali è stato assegnato il presente grado di protezione è ammessa l’altezza minima dei vani abitabili pari a quella ammessa per il grado di protezione 4.

art. 46 ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - GRADO DI PROTEZIONE 7
Edifici da demolire e ricostruire totalmente o parzialmente, in quanto in contrasto con le caratteristiche ambientali, in modo tale che, sulla base di una specifica analisi storica (analogie tipologiche o altri documenti), testimoniante un assetto originario diverso dall’attuale, sia possibile pervenire ad una configurazione compatibile con il tessuto circostante.
Per un migliore adeguamento morfologico al tessuto edilizio di antica formazione le dimensioni delle aperture, in particolare quelle delle finestre, dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti negli edifici contermini con grado superiore.
Tali ricostruzioni dovranno rispettare i limiti di ingombro definiti nelle tavole di piano e nelle schede di analisi oltre alle prescrizioni del grado di protezione 6.
Gli interventi conformi alle indicazioni progettuali contenuti negli elaborati grafici si attuano mediante concessione diretta.
Sono ammesse modeste variazioni rispetto all’organizzazione indicata nelle tavole di Centro Storico subordinate ad una relazione che giustifichi le diverse definizioni progettuali.

art. 47 ZONA A - CENTRO STORICO – NUCLEI RURALI (ART. 10 L.R. 24/85) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE - GRADO DI PROTEZIONE 8
Superfetazioni di epoca recente di cui si rende indispensabile la demolizione senza ricostruzione per il recupero organico degli edifici o a verde degli spazi relativi o perché la presenza di quelle volumetrie non è ammissibile sotto il punto di vista storico-ambientale o igienico-sanitario.
La demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni e sovrastrutture, indicate nel Piano, è condizione inderogabile per il rilascio di qualunque concessione relativa agli interventi nelle unità che le includono.

art. 48 NUOVI EDIFICI

Per i nuovi edifici o gli ampliamenti previsti dal Piano con indicazione delle sagome limite è ammesso l’intervento diretto, la disposizione planovolumetrica degli stessi deve intendersi come prefigurazione volumetrica; per evitare forme precostituite che prescindano dai reali contenuti architettonici, la planivolumetria indica per ogni edificio, stabilita la cubatura massima ammissibile, il valore da attribuire ai parametri fondamentali di altezza, larghezza, lunghezza, ecc.
Entro tali vincoli, il volume consentito potrà essere liberamente articolato, purché la sagoma risultante, nel rispetto parametri di zona, sia contenuta nell’involucro individuato dagli specifici elaborati di P.R.G..
Per i nuovi manufatti previsti dal Piano e destinati ad autorimesse o magazzini l’altezza massima viene fissata in m 2,50.

art. 49 VINCOLI DI FACCIATA

Le tavole di progetto indicano anche i vincoli di facciata relativi agli elementi architettonici caratterizzanti l’organismo edilizio, nonché ove tali elementi non esistano e dove sia prevista la demolizione con ricostruzione totale o parziale dell’edificio, le altezze, le masse edilizie e gli elementi strutturali di facciata (aggetto cornicioni, finestrature, ecc.) da adempiere e rispettare.
Per quanto non evidenziato nelle schede di analisi e di progetto il vincolo da attribuire ai fori ed agli elementi di facciata, anche per gradi di protezione diversi, sarà determinato sulla base di precise indagini tipologiche formali svolte da parte del richiedente ed atte a dimostrare la validità dell’intervento proposto.
Le unità edilizie, cosi come risultano suddivise nelle tavole di progetto, dovranno essere tinteggiate uniformemente con lo stesso colore e tonalità, a prescindere dalle varie proprietà che le interessano. Il mancato rispetto della precedente norma costituisce elemento ostativo al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità delle strutture.

art. 50 ARREDO URBANO, INSEGNE, TARGHE, MANUFATTI, MURI DI RECINZIONE, ARCHI NELLE CORTINE MURARIE, REPERTI DI VALORE STORICO, DOCUMENTATIVO O MONUMENTALE

Riguarda strutture murarie indicate nelle tavole di Piano, quali muri di suddivisione di proprietà, di margine stradale, di contenimento del terreno, presentanti, anche lungo la cortina muraria, archi od elementi architettonici caratterizzanti il contesto ambientale tali da consigliare la loro conservazione e/o il ripristino secondo la tradizione e con tessitura muraria a vista in pietra locale e malta di calce per mantenere l’aspetto tipico.
Strutture o superfici parietali di edifici esistenti, indicate o meno sulle tavole di piano, che hanno, o rivelassero in seguito a lievo dell’intonaco, una tessitura muraria del caratteristico tipo a pietra locale, vanno conservate, ripristinate a vista o risanate ove presentassero manomissioni o alterazioni dell’originale.
La pavimentazione delle strade, piazze, passaggi coperti, percorsi pedonali, marciapiedi, ecc. deve essere realizzata con i seguenti materiali:
massello in pietra locale
blocchetti di porfido o basalto
acciottolato con pietre di fiume.
elementi autobloccanti in cls.
Gli spazi pubblici (strade, piazze, marciapiedi) che attualmente sono bitumati devono essere ripristinati utilizzando per la pavimentazione i materiali sopraindicati; tali materiali dovranno essere utilizzati anche per la pavimentazione degli spazi connettivi di pertinenza di edifici con grado di protezione 1, 2, 3, 4, 5 sia pubblici che privati.
Le insegne e scritte dovranno essere apposti sulla parete con sporgenza massima di 15 cm dall’edificio, facendo divieto di elementi a sbalzo e/o a bandiera e dovranno essere realizzati con materiali, colori e forme che si armonizzino con l’insieme dell’unità edilizia su cui vanno posti.
Le tende esterne di protezione a vetrina e/o accesso dovranno avere una sporgenza massima di m 1,50 e a tutta apertura dovranno garantire un’altezza utile dal marciapiede o dalla strada di m 2,00, con colori idonei e tali da armonizzarsi con le tinteggiature delle facciate.

art. 51 ZONA A1 – AREE FORTIFICATE DI IMPIANTO STORICO

Parti di territorio interessate da episodi insediativi militari che conservano nell’organizzazione territoriale, nel loro assetto funzionale, nell’impianto urbanistico, e nelle strutture edilizie che li compongono, segni culturalmente qualificanti di una formazione militare storica.
Fanno parte dell’ambito anche le aree in esso comprese o di pertinenza, collegate alle caratteristiche sopra evidenziate.

Destinazioni d’uso
Secondo le indicazioni e prescrizioni in merito alle destinazioni d’uso previste per le zone residenziali.
È possibile il cambio di destinazione d’uso, nell’ambito di quelle ammesse, con la presentazione di un piano attuativo che determini la dotazione di standards.

Modalità d’intervento
L’intervento proposto deve essere indirizzato:
alla conservazione dell’unità formale originaria;
alla conservazione e valorizzazione dell’aspetto esterno significativo;
al sostanziale rispetto dell’impianto tipologico;
alla conservazione delle eventuali trattazioni architettonico-difensive.
Sono inoltre prescritti:
la conservazione dei volumi edilizi di pregio senza tener conto delle superfetazioni;
la valorizzazione delle aree esterne funzionalmente collegate alla struttura militare.

art. 52 ZONA B

Trattasi di zone condizionate dall’edificazione esistente, al di fuori dei centri storici, ascrivibili alle ZTO B secondo la normativa vigente.

Destinazione d’uso
Sono consentite tutte le destinazioni d’uso previste per le zone residenziali.
Nelle zone territoriali omogenee B - SIC, sono ammesse le destinazioni d’uso previste per le zone B dalle norme di attuazione generali del PRG ad eccezione di quanto segue:
autorimesse pubbliche;
negozi o botteghe che producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 o altre attività che generino volumi sostenuti di traffico;
sedi di istituti bancari ;
locali pubblici o circoli privati per il divertimento ed altri luoghi di svago, non appartenenti alla realtà locale, che siano incompatibili con il carattere residenziale della zona e producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n°447 e dal D.P.R. 24 maggio 1988 n° 203 od altre attività che generino volumi sostenuti di traffico;
ampliamenti per il recupero di vecchie costruzioni non residenziali incompatibili con l’architettura e la tipologia originarie;
l’uso, per le recinzioni, di reti metalliche plastificate o ferro o legno verniciato.

Interventi
Per le zone Ba sono ammessi:
Tutti gli interventi di recupero così come definiti dall’art. 31 della L.S. 457/78.
La ricostruzione sull’area di sedime preesistente o all’esterno di essa, nel rispetto delle norme generali sulle distanze.
Gli ampliamenti e nuove costruzioni compatibilmente con gli indici ammessi.
La costruzione di interrati con una superficie non superiore al 50% del lotto di pertinenza.

Parametri d’intervento

Gli interventi edilizi sono ammessi secondo l’indice proprio per la zona Ba.
Sono comunque fatte salve le cubature esistenti alla data di adozione del P.R.G., superiori all’indice fondiario ammesso anche se trattasi di volumi non residenziali.
Indipendentemente dalla potenzialità edificatoria, è’ inoltre concesso, con la presentazione di un progetto unitario, il recupero e la riorganizzazione della volumetria complessiva esistente, nell’ambito del lotto di proprietà o di più lotti contermini, anche con trasposizione di volumi, nel rispetto delle distanze prescritte.
Frazionamento dei lotti, ove non prescritto il Piano Attuativo, al fine di scorporare, anche contestualmente all’intervento, edifici sui quali non si interviene, sono possibili, purché agli edifici scorporati sia attribuita un’area di pertinenza, tale da soddisfare i parametri della zona di appartenenza. Non è ammessa per le aree soggette a vincolo dell'elettrodotto, la delimitazione di nuovi lotti edificabili ma è concesso solo l'ampliamento degli edifici esistenti nei termini della presente normativa.
Nel caso di interventi di riorganizzazione edilizia e/o urbanistica in zone definite di degrado, il Consiglio Comunale determinerà gli ambiti.
E’ in facoltà del Responsabile dell’U.T.C., sentita la Commissione Edilizia, di prescrivere allineamenti, qualora non indicati dal P.R.G. o distanze diverse dai confini, comunque non inferiori ai minimi di legge, allo scopo di non alterare gli allineamenti e la fisionomia ambientale caratteristica.
Per l’area libera della z.t.o. Ba/6 del Capoluogo per una corretta pianificazione, l’edificazione è subordinata alla stipula di una convenzione urbanistica che garantisca il completamento delle opere di urbanizzazione con la realizzazione del marciapiede e dell’allargamento stradale ( 10 ml ) e di un parcheggio con un numero di posti auto ( min. 2,5 x 5 m ) pari alle unità abitative previste nel progetto oltre a quanto già obbligatorio a sensi della L. 122. La dotazione si intende a scomputo di quanto dovuto per aree ed opere primarie.
L’area di parcamento dovrà essere di pubblico utilizzo.
Per la z.t.o. Ba/26 sita in loc. Gorgusello di Sopra ed assoggettata a piano di recupero (PR 4), la volumetria massima ammessa è pari alla volumetria esistente e legittima alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G.
Nelle zone B - SIC, sono ammesse le seguenti possibilità di edificazione:
l’indice fondiario è pari a 1 mc/mq con un numero massimo di piani abitabili pari a 1 ed un’.altezza massima dei fabbricati pari a mt. 4,00. Tutti i volumi accessori dovranno essere interrati.

“In tutti gli interventi edilizi in cui siano previste almeno due unità abitative devono essere realizzati un ulteriore posto auto per unità residenziale esterno su area privata ad uso pubblico aggiuntivo rispetto alla L. n. 122. Sono ammesse deroghe per motivazioni morfologiche e/o di accessibilità al terreno di intervento nonché accessibilità al lotto oppure per incompatibilità ambientale e paesaggistica”.

Tipologia edilizia
Edifici isolati, in linea a schiera.

P.R.G. FUMANE
ZONA B
  Ba
B-sic
INDICE FONDIARIO MASSIMO
MC / MQ 1,5 1
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO MQ - -
RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA MQ/MQ 30%
30%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI ABITABILI 2 1
ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ML 9 4
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE ML Allineamento
o D.M. 1404/68
Allineamento
o D.M. 1404/68
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ML ½ H max con minimo 5 ml ½ H max con minimo 5 ml
DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ML (vedi allegato) (vedi allegato)
DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO STESSO EDIFICIO L /P 2/1 2/1
SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A VERDE MQ/MQ 25% 25%
L = larghezza
------------------= 2/1
P = profondità
esempio di proporzioni



 

art. 53 ZONA C1

Parti di territorio parzialmente edificate che non raggiungono i limiti di superficie e densità della ZTO B definita nel D.M. del 25/03/1968 e che rientrano nelle zone C1 così come previsto dalla legislazione vigente.

Destinazione d’uso
Sono consentite tutte le destinazione d’uso previste per le zone residenziali.
Nelle zone territoriali omogenee C1 - SIC, sono ammesse le destinazioni d’uso previste per le zone C1 dalle norme di attuazione generali del PRG ad eccezione di quanto segue:
autorimesse pubbliche;
negozi o botteghe che producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 o altre attività che generino volumi sostenuti di traffico;
sedi di istituti bancari ;
locali pubblici o circoli privati per il divertimento ed altri luoghi di svago, non appartenenti alla realtà locale, che siano incompatibili con il carattere residenziale della zona e producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n°447 e dal D.P.R. 24 maggio 1988 n° 203 od altre attività che generino volumi sostenuti di traffico;
ampliamenti per il recupero di vecchie costruzioni non residenziali incompatibili con l’architettura e la tipologia originarie;
l’uso, per le recinzioni, di reti metalliche plastificate o ferro o legno verniciato.------------------------------------
Interventi
Intervento diretto nel rispetto delle convenzioni vigenti, ove esistenti.
E' ammessa la costruzione di interrati con una superficie non superiore al 65% del lotto di pertinenza.

Parametri di intervento
Conformemente agli indici delle zone C1a, C1b, C1c, C1d, C1s, C1- sic.
Sono comunque fatte salve le cubature esistenti alla data di adozione del P.R.G., superiori all’indice fondiario ammesso anche se trattasi di volumi non residenziali.
Nel caso di interventi di riorganizzazione edilizia e/o urbanistica in zone definite di degrado, il Consiglio Comunale determinerà gli ambiti.
Frazionamenti dei lotti, ove non prescritto il Piano Attuativo, al fine di scorporare, anche contestualmente all’intervento, edifici sui quali non si interviene, sono possibili, purché a tali edifici sia attribuita un’area di pertinenza, tale da soddisfare i parametri della zona di appartenenza.
Non è ammessa per le aree soggette a vincolo dell'elettrodotto, la delimitazione di nuovi lotti edificabili ma è concesso solo l'ampliamento degli edifici esistenti nei termini della presente normativa.
Indipendentemente dalla potenzialità edificatoria, è’ inoltre concesso, con la presentazione di un progetto unitario, il recupero e la riorganizzazione della volumetria complessiva esistente, nell’ambito del lotto di proprietà e di più lotti, anche con trasposizione di volumi, nel rispetto delle distanze prescritte.
E’ in facoltà del Responsabile dell’U.T.C., sentita la Commissione Edilizia, di prescrivere allineamenti, qualora non indicati dal P.R.G. o distanze diverse dai confini, comunque non inferiori ai minimi di legge, allo scopo di non alterare gli allineamenti e la fisionomia ambientale caratteristica.
Per le zone C1a/17,C1a/20, C1a/22 in località Mazzurega, interessate da fenomeni di dissesto per frana, è preclusa ogni ulteriore edificazione.
Per la zona C1s9 in località Cavalo all’atto della richiesta di edficazione dovrà essere prodotta una relazione geologica dove sia valutata, in funzione delle pendenze, la stabilità del pendio e l’interazione opera-terreno e per la superficie graficamente identificata si sconsiglia l’edificabilità. Nella porzione dell’area interessata da fenomeni di dissesto superficiale ed appositamente individuata dagli elaborati grafici della Variante Generale Tav 13.3.b, è preclusa l’edificazione.
Per la zona C1a/35 in località Molina all’atto della richiesta di edficazione dovrà essere prodotta una relazione geolo gica che secondo le prescrizioni e la classe di penalità così come contenuta nella Carta delle Penalità ai fini edificatori, riporti i risultati dell’esecuzione di un accurato controllo geognostico, la verifica dello spessore della coltre superficiale e quella di stabilità del pendio. Nella porzione dell’area,appositamente individuata dagli elaborati grafici della Variante Generale Tav 13.3.b, è preclusa l’edificazione.
Per la zona C1a/11 nel capoluogo è prescritto che gli ampliamenti dei fabbricati esistenti avvengano in aderenza.
Per la zona C1a/40 del Capoluogo per una corretta pianificazione, l’edificazione è subordinata alla stipula di una convenzione urbanistica che garantisca il completamento delle opere di urbanizzazione con la realizzazione del marciapiede e dell’allargamento stradale ( 10 ml ) e di un parcheggio con un numero di posti auto ( min. 2,5 x 5 m ) pari alle unità abitative previste nel progetto oltre a quanto già obbligatorio a sensi della L. 122. La dotazione si intende a scomputo di quanto dovuto per aree ed opere primarie.
L’area a parcamento dovrà essere di pubblico utilizzo.
“In tutti gli interventi edilizi in cui siano previste almeno due unità abitative devono essere realizzati un ulteriore posto auto per unità residenziale esterno su area privata ad uso pubblico aggiuntivo rispetto alla L. n. 122. Sono ammesse deroghe per motivazioni morfologiche e/o di accessibilità al terreno di intervento nonché accessibilità al lotto oppure per incompatibilità ambientale e paesaggistica”

Tipologia edilizia
Edifici isolati, in linea a schiera.

art. 54 ZONA C1 SPECIALE (PARZIALMENTE EDIFICATA)

Parti di territorio, parzialmente edificate, già dotate delle principali opere di urbanizzazione, definite come zone residenziali C1 a sensi della Normative Vigente per le quali il P.R.G. indica i parametri di intervento per gli edifici esistenti.
Destinazione d’uso
Sono consentite tutte le destinazione d’uso previste per le zone residenziali.
Interventi
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono ammessi la manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, il restauro, la ristrutturazione, la sostituzione edilizia.
E’ ammesso per una sola volta l’incremento del volume esistente del 15% per edificio.
Gli interventi non devono ridurre al di sotto dei limiti di legge la superficie dei parcheggi ed autorimesse private al servizio di edifici e devono essere realizzati nel rispetto delle norme sulle distanze e sulle altezze massime, nel rispetto delle linee architettoniche, dei materiali e colori dell’edificio.
In caso di demolizione per interventi di sostituzione edilizia, è possibile la ricostruzione del volume demolito, anche su sedime diverso nel rispetto dei seguenti parametri che devono essere rispettati anche nel caso di ampliamenti:

-RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA mq./mq. 30%
-NUMERO MASSIMO DEI PIANI ABITABILI n°2 ( 0 esistenti )
-ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ml.7.00 ( 0 esistenti )
-DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE Allineamento o D.M 1404/68
-DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ½ h. max con minimo di 5.00 ml.
-DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI secondo allegato
-DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO STESSO EDIFICIO secondo allegato
SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A VERDE mq./mq. 25%



E' ammessa la costruzione di interrati con una superficie non superiore al 65% del lotto di pertinenza.
La zona C1S/9 in località Cavalo, data l’acclività del pendio in terreni sciolti di accumulo di paleofrana, è inedificabile limitatamente alla porzione evidenziata negli elaborati grafici della Variante Generale Tav 13.3.b.
Nella zona C1s/14 in località Gorgusello di Sopra considerato per una porzione dell’area residenziale, evidenziata negli elaborati grafici della Variante Generale Tav 13.3.b, che ricade in corrispondenza della testata di una profonda incisione valliva su terreni classificati “pessimi”, è da escludere ogni ulteriore edificazione.

Tipologia edilizia
Edifici isolati, in linea a schiera.

P.R.G. FUMANE
ZONA C1
  C1a C1b C1c C1d C1s C1sic
INDICE FONDIARIO MASSIMO MC /
MQ
1,00 1,25 1,50 1,80 - 1

SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
MQ - - - - - -
RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA MQ /
MQ
30% 30% 30% 30% 30% 25%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI ABITABILI 2 2 2 2 2 1

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI
ML 7 7 7 7 7 4
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE ML Allineamento
o D.M. 1404/68
Allineamento
o D.M. 1404/68
Allineamento
o D.M.1404/68
Allineamento
o D.M.1404/68
Allineamento
o D.M. 1404/68
Allineamento
o D.M. 1404/68
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ML ½ H max con minimo 5 ml ½ H max con minimo 5 ml ½ H max con minimo 5 ml ½ H max con minimo 5 ml ½ H max con minimo 5 ml ½ H max con minimo 5 ml
DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ML vedi allegato vedi allegato vedi allegato vedi allegato vedi allegato vedi allegato
DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO STESSO EDIFICIO L /
P
2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A VERDE MQ/
MQ
25% 25% 25% 25% 25% 25%





art. 55 ZONA C2

Nuovi complessi insediativi residenziali.

Destinazione d’uso
Sono consentite tutte le destinazioni d’uso previste per le Zone residenziali.
Nelle zone territoriali omogenee C2 - SIC, sono ammesse le destinazioni d’uso previste per le zone C2 dalle norme di attuazione generali del PRG ad eccezione di quanto segue:
autorimesse pubbliche;
negozi o botteghe che producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 o altre attività che generino volumi sostenuti di traffico;
sedi di istituti bancari ;
locali pubblici o circoli privati per il divertimento ed altri luoghi di svago, non appartenenti alla realtà locale, che siano incompatibili con il carattere residenziale della zona e producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n°447 e dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 od altre attività che generino volumi sostenuti di traffico;
ampliamenti per il recupero di vecchie costruzioni non residenziali incompatibili con l’architettura e la tipologia originarie;
l’uso, per le recinzioni, di reti metalliche plastificate o ferro o legno verniciato.

Modalità di intervento
Piano Attuativo convenzionato, tenendo conto degli ambiti di intervento degli eventuali comparti definiti o variati dal P.R.G. o dal Consiglio Comunale a sensi dell’art. 16 della L.R. 61/85.
Nel rispetto delle capacità insediativa residenziale teorica dello Strumento attuativo, sono consentiti, in sede di definizione esecutiva delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, trasposizioni di zona e limitate variazioni di perimetro in rapporto alle previsioni di P.R.G. (L.R. 47/93).
In generale gli Strumenti Urbanistici Attuativi potranno precisare e ridefinire le soluzioni urbanistiche rappresentate delle tavole di Piano all’interno dell’ambito di intervento, che vanno intese come indicazioni dei criteri da seguire nella progettazione definitiva, a condizione che non venga diminuita la superficie di spazi pubblici prevista per Legge.
E' ammessa la costruzione di interrati con una superficie non superiore al 65% del lotto di pertinenza.

All’interno dell’area classificata dal P.R.G. come C2a/2 dovrà essere prevista una quota pari al 50% della superficie territoriale complessiva e della relativa volumetria di pertinenza, da destinare ad interventi di edilizia convenzionata.
In sede di convenzione urbanistica, saranno definite le modalità ed i destinatari dell’alienazione, con identificazione del valore di realizzo delle aree relazionato con il valore di mercato, applicando i prezzi stabiliti in quel momento dall’Amministrazione Provinciale per le aree complete delle opere di urbanizzazione.

L’area C2a/3 nel capoluogo dovrà essere assoggettata a piano attuativo con previsioni planovolumetriche progettuali di dettaglio, che garantiscano il corretto inserimento delle nuove previsioni in rapporto al contesto, con definizione in scala adeguata. L’area dell’attiguo parcheggio ( P22 ) di circa 2000 mq. concorre alla definizione delle potenzialità del P.d.L. e deve essere realizzato e ceduto all’interno delle aree primarie e secondarie che competono al P.d.L. a sensi di legge.

Per la porzione dell’area C2a/6 in località Cavalo, appositamente individuata negli elaborati grafici della Variante Generale Tav. 13.3.b, considerata la presenza di episodi di dissesto geologico, è preclusa ogni edificazione anche se concorre alla determinazione della volumetria ammessa per il lotto. In tale area possono comunque essere previste le aree standard.

L’area C2a/7 in località Verago è interessata per una limitata parte dalla presenza di una incisione torrentizia che comporta la classificazione come “terreno pessimo” ai fini della edificabilità. Tale area mentre concorrerà alla definizione della potenzialità massima della ZTO, sarà inedificabile e su di essa potranno essere collocati solamente standards urbanistici. Per l’edificazione è prescritta la distanza minima di mt. 10 dall’incisione stessa.

Per l’area C2a/8 in località Breonio, in sede di redazione del piano attuativo e dell’apposita convenzione, si dovrà indicare che la cessione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria destinate a parcheggio avvengano sul parcheggio P/40 e che tale area rientra nell’ambito e concorre a determinare la volumetria ammessa.

Tipologia edilizia
Edifici isolati, in linea a schiera.

art. 56 ZONA C2S (SPECIALE DI TRASFORMAZIONE URBANA)

Nuovi complessi insediativi con caratteristiche residenziali.

Destinazione d’uso
Sono consentite tutte le destinazioni d’uso previste per le zone residenziali.

Modalità di intervento
Piano Attuativo convenzionato di iniziativa privata con progettazione unitaria estesa all’intero ambito del comparto di intervento ed ai sub/comparti individuati e definiti con le specifiche indicazioni progettuali contenute nelle tavole grafiche del P.R.G..
E' ammessa la costruzione di interrati con una superficie non superiore al 50% del lotto di pertinenza.
Il Piano Attuativo e la relativa convenzione dovranno prevedere:
a)Per il sub/comparto “A” la cessione gratuita di tutte le aree private contenute all’interno della perimetrazione di cui alle tavole grafiche del P.R.G..
b) Per il sub/comparto “B”, a fronte della volumetria prevista nello strumento attuativo, il progetto non potrà essere inferiore all’80% di quella massima ammessa dalle indicazioni progettuali del P.R.G.; dovrà essere prevista, all’interno del comparto, la cessione gratuita o vincolo di destinazione ad uso pubblico delle equivalenti aree a standard urbanistico e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la consistenza minima e le modalità previste dalla L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.
Le volumetrie edificate andranno posizionate all’interno della perimetrazione identificata dalle apposite indicazioni progettuali per il sub/comparto B, con libertà di articolazione della forma e della tipologia edilizia impiegata che, comunque, si dovrà attentamente relazionare con il contesto.
Al fine di definire l’organizzazione complessiva dell’intervento, contestualmente e per l’intero comparto, lo strumento attuativo dovrà definire anche le sistemazioni esterne delle aree private destinate a verde, parcheggi, superfici pavimentate, eventuali attrezzature o elementi di arredo urbano, i percorsi privati e di uso pubblico nonché dare attuazione all’assetto viabilistico previsto dal P.R.G..
Le aree di proprietà pubblica eventualmente contenute all’interno della perimetrazione di comparto prevista per lo strumento attuativo, pur concorrendo all’organizzazione complessiva delle aree e della viabilità prevista, non saranno oggetto di cessione o convenzione.

Tipologia edilizia
Edifici isolati, a corte, in linea a schiera.

 

P.R.G. FUMANE
ZONA C2
  C2a C2-sic  
INDICE TERRITORIALE MASSIMO MC /
MQ
1,00 1,00  
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO MQ 650 650  
RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA MQ/
MQ
30% 30%  

NUMERO MASSIMO DEI PIANI ABITABILI

2 1  

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI

ML 7 4  
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE ML Allineamento
o D.M. 1404/68
Allineamento
o D.M. 1404/68
 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI

ML ½ H max con minimo 5 ml ½ H max con minimo 5 ml  
DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ML Conforme
D.M. 1444/68
Conforme
D.M. 1444/68
 

DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO STESSO EDIFICIO

L /
P
2/1 2/1  
SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A VERDE MQ/
MQ
25% 25%  
L = larghezza
------------------= 2/1
P = profondità
   


art. 57 ZONE D

Zone previste per insediamenti produttivi in genere, di completamento o di espansione.
ZONA D1a INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO
Zone già destinate ad insediamenti di industrie non graveolenti né rumorose dal precedente Strumento Urbanistico Generale.

Destinazioni d’uso e funzioni ammesse
Insediamenti di carattere industriale, di deposito e commerciale limitatamente alle superfici conseguenti l’attività specifica delle singole aziende; viene fatto salvo l’esistente, anche con destinazione d’uso industriale e commerciale in genere.
Strutture, infrastrutture ed impianti tecnologici, di servizio delle aziende e/o di interesse collettivo.
Limitatamente al solo complesso produttivo “Cementirossi”, l’altezza dei nuovi impianti tecnologici potrà raggiungere i 30 mt. In ogni caso il nuovo impianto non potrà avere un’altezza superiore a quelli esistenti.
Per l'abbattimento dell'inquinamento, con apposita delibera di Consiglio Comunale, potrà essere permessa un’altezza degli impianti tecnologici in deroga al comma precedente per dimostrati requisiti tecnico scientifici e di contenimento dell'inquinamento ambientale. Il progetto dovrà essere corredato degli opportuni studi sull'impatto ambientale secondo i contenuti della D.G.R. n° 2083 del 4 ottobre 2002.
E’ sempre consentita l’utilizzazione residenziale di alloggi esistenti.

Parametri di intervento
Per i nuovi insediamenti produttivi, la superficie utile coperta produttiva non può essere inferiore a mq. 300.

Modalità di intervento
La nuova edificazione per insediamenti di carattere industriale e artigianale anche in ampliamento comporta la cessione o il vincolo di destinazione d’uso, fino al raggiungimento del 5% della superficie del lotto per urbanizzazione primaria; e la cessione o monetizzazione, fino al raggiungimento del 5% della superficie del lotto, per opere di urbanizzazione secondarie. Per gli ampliamenti lo standard è dovuto solo per la superficie necessaria all’ampliamento.
Le aree per opere di urbanizzazione primaria potranno essere ricavate anche nell’ambito delle singole proprietà.
Sono fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti alle concessioni edilizie.
Rimangono in ogni caso a carico dei proprietari dei terreni interessati gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti alle opere comunali di urbanizzazione primaria da convenzionarsi col Comune stesso. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la cessione delle eventuali superfici urbanizzate per tali allacciamenti.
Viene fatto salvo quanto previsto al penultimo comma dell’art. 25 della L.R. 61/85.

art. 58 ZONA D1B ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO

Zone ampiamente interessate da insediamenti esistenti di attività produttive artigianali.

Destinazioni d’uso e funzioni ammesse
Insediamenti di carattere artigianale, di deposito e commerciale limitatamente alle superfici conseguenti l’attività specifica delle singole aziende; viene fatto salvo l’esistente, anche con destinazione d’uso industriale e commerciale in genere, che risulta comunque ampliabile secondo i parametri della presente Normativa.
Strutture, infrastrutture ed impianti tecnologici, di servizio delle aziende e/o di interesse collettivo.
E’ sempre consentita l’utilizzazione residenziale di alloggi esistenti. E’ inoltre consentita la costruzione di nuove residenze per titolari e custodi in numero di una massimo per unità produttiva, di deposito (massimo mc. 500 per alloggio). L’alloggio deve essere costruito accorpato all’unità produttiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica. I volumi accessori alle residenze come garage, depositi ecc. anche se interrati fanno parte integrante dei metri cubi ammessi.
Con gli insediamenti produttivi, è ammessa anche la destinazione commerciale conseguente all’attività specifica delle singole aziende entro il 20% della superficie utile dell’intero complesso.

Parametri di intervento
Per i nuovi insediamenti produttivi per i quali si richiede la casa del custode, la superficie utile coperta produttiva non può essere inferiore a mq. 300.

Modalità di intervento
La nuova edificazione per insediamenti di carattere artigianale anche in ampliamento comporta la cessione o il vincolo di destinazione d’uso, fino al raggiungimento del 5% della superficie del lotto per urbanizzazione primaria; e la cessione o monetizzazione, fino al raggiungimento del 5% della superficie del lotto, per opere di urbanizzazione secondarie. Per gli ampliamenti lo standard è dovuto solo per la superficie necessaria all’ampliamento.
Le aree per opere di urbanizzazione primaria potranno essere ricavate anche nell’ambito delle singole proprietà.
Sono fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti alle concessioni edilizie.
La nuova edificazione, anche in ampliamento, per gli insediamenti di carattere di spaccio commerciale, comporta la destinazione e l’attuazione di 0,8 mq/mq di cui a 50% a parcheggio delle superfici complessive lorde di pavimento (dell’attività esistente e dell’ampliamento) de destinarsi per servizi ai sensi dell’art. 25 della L.R. 61/85 ed attuarsi a carico del richiedente.
Rimangono in ogni caso a carico dei proprietari dei terreni interessati gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti alle opere comunali di urbanizzazione primaria da convenzionarsi col Comune stesso. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la cessione delle eventuali superfici urbanizzate per tali allacciamenti.
Viene fatto salvo quanto previsto al penultimo comma dell’art. 25 della L.R. 61/85.
Per gli insediamenti a spaccio commerciale i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio.

art. 59 ZONA D1C COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO

Zone destinate a insediamenti di carattere commerciale e direzionale.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse
Insediamenti legati al commercio, attrezzature direzionali, culturali ed associative, laboratori e magazzini artigianali, artigianato di servizio, uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie, autorimesse, servizi pubblici e di interesse pubblico, pubblici esercizi, le infrastrutture di servizio e gli impianti tecnologici.
E’ consentita la residenza per i titolari ed i custodi, nel numero massimo di una per ogni unità produttiva con superficie lorda di pavimento maggiore di mq. 250 (vengono ammessi come massimo 500 mc. per alloggio). L’alloggio deve essere costruito accorpato all’unità produttiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica. I volumi accessori alle residenze come garage, depositi ecc. anche se interrati fanno parte integrante dei metri cubi ammessi.
Parametri di intervento
Superficie coperta massima 50%.

Modalità di intervento
La nuova edificazione per insediamenti di carattere direzionali, commerciali anche in ampliamento comporta la cessione o il vincolo di destinazione d’uso, fino al raggiungimento del 5% della superficie del lotto per urbanizzazione primaria, e la cessione o monetizzazione, fino al raggiungimento del 5% della superficie del lotto, per opere di urbanizzazione secondarie. Per gli ampliamenti lo standard è dovuto solo per la superficie necessaria all’ampliamento.
Le aree per opere di urbanizzazione primaria potranno essere ricavate anche nell’ambito delle singole proprietà.
Sono fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti alle concessioni edilizie.
La nuova edificazione, anche in ampliamento, per insediamenti di carattere commerciale comporta la destinazione e l’attuazione di 1.00 mq/mq, di cui 50% a parcheggio, delle superfici complessive lorde di pavimento (dell’attività esistente commerciale e dell’ampliamento) da destinarsi per servizi ai sensi dell’art. 25 della L.R. 61/85 e da attuarsi a carico del richiedente.
Rimangono in ogni caso a carico dei proprietari dei terreni interessati gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti alle opere comunali di urbanizzazione primaria da convenzionarsi col Comune stesso. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la cessione delle eventuali superfici urbanizzate per tali allacciamenti.
Viene fatto salvo quanto previsto al penultimo comma dell’art. 25 della L.R. 61/85.
Per gli insediamenti commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio.

art. 60 ZONA D1D DI COMPLETAMENTO

TRATTASI DI NORMATIVA SPECIFICA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI LAVORAZIONE PIETRE E MARMI IN LOCALITÀ FACCIOTTI.

In questa zona è ammessa esclusivamente l’attività della lavorazione delle pietre e del marmo. Non è ammessa quindi nessun’altra destinazione d’uso. Sono ammesse costruzioni per le quali e necessario il collocamento di macchinari e deposito materiali connesso con l’attività di lavorazione entro il limite massimo di 1/3 della cubatura dell’edificio principale. La superficie coperta da adibire ad attività sarà pari a mq. 1545, come indicato nelle tavole del progetto di variante.
Il volume massimo acconsentito sarà pari a mc. 7416, con l’esclusione dei volumi per impianti tecnologici.
Per gli edifici esistenti è ammessa la ristrutturazione e la demolizione con ricostruzione nel rispetto dell’impianto insediativo esistente e del volume.
L’area destinata a parcheggio dovrà essere pari a 1 mq. ogni 10 mc ed a quanto indicato nella tav. 2; la restante area dovrà essere pavimentata e provvista di scoli. Il 30% della superficie fondiaria dovrà rimanere a verde con il mantenimento delle essenze arboree. L’attività dovrà assicurare le disposizioni di legge in materia di inquinamenti, sia idrici che atmosferici. Sono ammessi depositi di materiali lapidei esclusivamente nelle zone indicate nella planimetria di variante.
Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Superficie del lotto mq. 11.000
Superficie coperta mq. 1.545
Altezza max. edifici ml. 5,20 da quota piazzale esistente;
Altezza max. impianti tecnologici ml. 8.50
Dist. dai Confini – Strade – Fabbricati: come da planimetria (tav. 2) in scala 1:2000 approvata nella variante urbanistica specifica;
Realizzare la gradonatura a terrazze ricoperte di essenze arboree del luogo, sul lato sud, in sostituzione del muro di sostegno attuale e suo raccordo con l’andamento naturale del terreno sulla parte a Ovest;
PARTE DI RELAZIONE COMPRESA TRA “ASPETTO TIPOLOGICO” E “TERRE NATURALI”
L’intervento può essere eseguito direttamente previo rilascio di Concessione Edilizia e sentito il parere dei Beni Ambientali.
Zone destinate ad insediamenti per la lavorazione di pietre e marmi.

P.R.G. FUMANE
ZONA D1
  D1a D1b D1c
INDICE TERRITORIALE MASSIMO MC /MQ - - -
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO MQ - - -
RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA MQ/MQ 50% 50% 50%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI ABITABILI 2 2 2
ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ML 10 10 7,5

DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
ML Allineamento
o D.M. 1404/68
Allineamento
o D.M. 1404/68
Allineamento
o D.M.1404/68
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ML ½ H max con minimo 5 ml o contatto ½ H max con minimo 5 ml o contatto ½ H max con minimo 5 ml o contatto

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI
ML Conforme
D.M. 1444/68
Conforme
D.M. 1444/68

Conforme
D.M. 1444/68
DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO STESSO EDIFICIO L /P - - -
SUPERFICIE MINIMA A VERDE MC /MQ 10% 10% 10%

SUPERFICI SCOPERTE PERMEABILI
MQ/MQ 15% 15% 15%

La percentuale di superficie scoperta permeabile è comprensiva di quella a verde e può comprendere anche le superfici a standards non impermeabilizzate.


art. 61 ZONA D2A ARTIGIANALE DI ESPANSIONE

Zone destinate a nuovi insediamenti di carattere artigianale e di deposito.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse
Insediamenti di carattere artigianale, di deposito e commerciale limitatamente alle superfici conseguenti l’attività specifica delle singole aziende.
Sono ammesse le strutture e le infrastrutture delle singole aziende, uffici, stand, foresterie e/o di interesse collettivo, i servizi pubblici o di interesse pubblico nonché gli impianti tecnologici.
E’ consentita la residenza per i titolari ed i custodi, nel numero massimo di una per ogni unità produttiva con superficie lorda di pavimento maggiore di mq. 250 (vengono ammessi come massimo 500 mc. per alloggio). L’alloggio deve essere costruito accorpato all’unità produttiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica. I volumi accessori alle residenze come garage, depositi ecc. anche se interrati fanno parte integrante dei metri cubi ammessi.
Con gli insediamenti produttivi, è ammessa anche la destinazione commerciale conseguente all’attività specifica delle singole aziende entro il 20% della superficie utile dell’intero complesso.

Parametri di intervento
E’ prescritto il lotto minimo di mq. 1.000.
Superficie copribile massima 50%.
La superficie utile coperta dall’insediamento produttivo deve essere maggiore a mq. 250.

Modalità di intervento
Piano di lottizzazione convenzionato su ambiti definiti dal P.R.G.
Il Piano Attuativo deve considerare le indicazioni e l’ubicazione delle aree di servizio e di viabilità previste dalle tavole del P.R.G. Viene comunque fatto salvo l’ultimo comma dell’art. 11 della L.R. 61/85 e successive modificazioni.
Nelle lottizzazioni convenzionate la superficie da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per insediamenti artigianali ed industriali, non potrà essere inferiore al 10% per opere di urbanizzazione primaria (50% min. a parcheggio) e al 10% per opere di urbanizzazione secondaria, quest’ultima eventualmente monetizzabile a giudizio dell’Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti alle concessioni edilizie e quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 61/85.
La superficie, invece, da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per gli insediamenti di spaccio commerciale ammesso, non può essere inferiore a 1 mq/mq, di cui 50% a parcheggio, di superficie lorda di pavimento.
Il conseguimento di tali rapporti è assicurato mediante cessione di aree al Comune o vincolo di destinazione ad uso pubblico.
Per gli insediamenti commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio.

art. 62 ZONA D2B ARTIGIANALE – COMMERCIALE DI ESPANSIONE

Zone destinate a nuovi insediamenti di carattere artigianale, di deposito e commerciale.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse
Insediamenti di carattere artigianale e commerciale. Sono ammessi laboratori artigianali e di servizio, magazzini e depositi in generale, uffici pubblici e privati, studi professionali ed agenzie. Sono ammesse le strutture e le infrastrutture delle singole aziende, uffici, stand, foresterie e/o di interesse collettivo, i servizi pubblici o di interesse pubblico nonché gli impianti tecnologici.
E’ consentita la residenza per i titolari ed i custodi, nel numero massimo di una per ogni unità produttiva e commerciale con superficie lorda di pavimento maggiore di mq. 250 (vengono ammessi come massimo 500 mc. per alloggio). L’alloggio deve essere costruito accorpato all’unità produttiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica. I volumi accessori alle residenze come garage, depositi ecc. anche se interrati fanno parte integrante dei metri cubi ammessi.
Per gli insediamenti artigianali è ammessa anche la destinazione commerciale conseguente all’attività specifica delle singole aziende entro il 30% della superficie utile dell’intero complesso

Parametri di intervento
Superficie copribile massima 50%.
La superficie utile coperta dall’insediamento produttivo non può essere inferiore a mq. 250.

Modalità di intervento

Piano di lottizzazione convenzionato su ambiti definiti dal P.R.G.
Il Piano Attuativo deve considerare le indicazioni e l’ubicazione delle aree di servizio e di viabilità previste dalle tavole del P.R.G., nella misura delle dotazioni degli standards di norma. Viene comunque fatto salvo l’ultimo comma dell’art. 11 della L.R. 61/85 e successive modificazioni.
Nelle lottizzazioni convenzionate la superficie da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per insediamenti artigianali e commerciali, non potrà essere inferiore al 10% per opere di urbanizzazione primaria (60% min. a parcheggio) e al 10% per opere di urbanizzazione secondaria, quest’ultima eventualmente monetizzabile a giudizio dell’Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti alle concessioni edilizie e quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 61/85.
La superficie, invece, da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per gli insediamenti commerciali ammessi, non può essere inferiore a 1 mq/mq, di cui 50% a parcheggio, di superficie lorda di pavimento.
Il conseguimento di tali rapporti è assicurato mediante cessione di aree al Comune o vincolo di destinazione ad uso pubblico.
Per gli insediamenti commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio.

art. 63 ZONA D2C COMMERCIALE - TURISTICA DI ESPANSIONE

Zone destinate a nuovi insediamenti di carattere commerciale e turistici.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse
Insediamenti di carattere commerciale e turistici. Sono ammesse tutte le attività legate al commercio, direzionale e turismo, magazzini e depositi in generale, uffici pubblici e privati, studi professionali ed agenzie. Sono ammessi i servizi pubblici o di interesse pubblico nonché gli impianti tecnologici.
E’ consentita la residenza per i titolari ed i custodi, nel numero massimo di una per ogni unità commerciale o turistica con superficie lorda di pavimento maggiore di mq. 250 (vengono ammessi come massimo 500 mc. per alloggio). L’alloggio deve essere costruito accorpato all’unità produttiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica. I volumi accessori alle residenze come garage, depositi ecc. anche se interrati fanno parte integrante dei metri cubi ammessi.
Parametri di intervento
Superficie copribile massima 50%.

Modalità di intervento
Piano di lottizzazione convenzionato su ambiti definiti dal P.R.G.
Il Piano Attuativo deve considerare le indicazioni e l’ubicazione delle aree di servizio e di viabilità previste dalle tavole del P.R.G., nella misura delle dotazioni degli standards di norma. Viene comunque fatto salvo l’ultimo comma dell’art. 11 della L.R. 61/85 e successive modificazioni.
Nelle lottizzazioni convenzionate la superficie da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per insediamenti artigianali e commerciali, non potrà essere inferiore al 10% per opere di urbanizzazione primaria (60% min. a parcheggio) e al 10% per opere di urbanizzazione secondaria, quest’ultima eventualmente monetizzabile a giudizio dell’Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti alle concessioni edilizie e quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 61/85.
La superficie, invece, da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per gli insediamenti commerciali o turistici ammessi, non può essere inferiore a 1 mq/mq, di cui 50% a parcheggio, di superficie lorda di pavimento, e comunque devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
Il conseguimento di tali rapporti è assicurato mediante cessione di aree al Comune o vincolo di destinazione ad uso pubblico.
Per gli insediamenti commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a parcheggio.

P.R.G. FUMANE
ZONA D2
  D2a D2b D2c
INDICE TERRITORIALE MASSIMO MC /MQ - - -
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO MQ 1000 - -
RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA MQ/MQ 50 50 50

NUMERO MASSIMO DEI PIANI ABITABILI
2 2 2
ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ML 10 7,5 7,5
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE ML Allineamento
o D.M. 1404/68
Allineamento
o D.M. 1404/68
Allineamento
o D.M. 1404/68
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ML ½ H max con minimo 5 ml o contatto ½ H max con minimo 5 ml o contatto ½ H max con minimo 5 ml o contatto
DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ML Conforme
D.M. 1444/68
Conforme
D.M. 1444/68
Conforme
D.M. 1444/68
DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO STESSO EDIFICIO L /P - - -
SUPERFICIE MINIMA A VERDE MC /MQ 10% 10% 10%

SUPERFICI SCOPERTE PERMEABILI

MQ/MQ
15% 15% 15%



La percentuale di superficie scoperta permeabile è comprensiva di quella a verde e può comprendere anche le superfici a standards non impermeabilizzate.


art. 64 ZONE D4 ZONE INTERESSATE DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI TIPO AGRO-INDUSTRIALI

Sono zone destinate all’insediamento di attività produttive connesse all’agricoltura. In queste zone possono essere realizzati manufatti per l’immagazzinaggio, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento di prodotti agricoli e loro derivati.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse
Sono ammesse destinazioni direzionali-commerciali che risultino conseguenti e funzionali all’attività produttiva, che dovrà essere comunque prevalente. Tali destinazioni direzionali-commerciali non potranno superare, in termini di superficie lorda di pavimento, il 25% della superficie coperta ammessa.
Sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario o del custode, sino ad un volume massimo di 500 mc per lotto.

Modalità di intervento
Gli interventi sono subordinati all’approvazione di un P.D.L. e conseguente convenzione.
Per queste zone D4, si prescrive che il 20% della superficie territoriale sia da riservarsi a standards; tali aree vanno considerate al 10% opere di urbanizzazione primaria e al 10% opere di urbanizzazione secondaria. Gli interventi sono anche subordinati al reperimento di aree a standard, nella misura di 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento (verde e parcheggio) per le attività direzionali e commerciali di cui al precedente capitolo. Trattandosi di attività direzionali-commerciali connesse all’attività produttiva, dette aree potranno essere reperite anche all’interno dei lotti.
E’ prescritta la distanza minima di ml. 5 degli edifici dai confini. E’ ammessa l’edificazione in fregio ai confini con aree standard (verde e parcheggio di lottizzazione).
Lo strumento attuativo dovrà essere informato ai seguenti criteri:
prevedere che le aree a standard e le aree scoperte di cui alla allegata tabella siano tra di loro integrate e costituiscano elemento di relazione tra le aree urbanizzate e la aree agricole circostanti;
prevedere un’edificazione compatta e stereometricamente ben definita;
prevedere una distribuzione planovolumetrica che tenga conto dei coni ottici più qualificanti del territorio, evitando il più possibile barriere visive di grandi dimensioni e riproponendo schemi distributivi mutuati dai sistemi insediativi tipici della zona;
dettare norme sulla qualità dei manufatti con particolare riguardo al tipo di tamponamenti esterni, di coperture e di finiture che dovranno essere, assieme con il volume dei manufatti, paesaggisticamente e storicamente giustificati;
dettare norme sulle recinzioni che, per le parti non prospicienti le aree a standard, dovranno essere realizzate con tecnica mista: muratura in sassi e/o mattoni e rete metallica incorporata in siepi di essenze locali.

P.R.G. FUMANE
ZONA D4
  D4
INDICE TERRITORIALE MASSIMO MC /
MQ
-
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO MQ -
RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA MQ/MQ 45%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI ABITABILI 3
ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ML 7.50 per i capannoni
9.50 per uffici/abitazioni
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE ML 5.00 per strade di larg. < 7.00
7.50 per strade di larg. < 15.00
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ML 5.00
DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ML 10.00
DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO STESSO EDIFICIO L /P 10.00
DEST. DELLE SUP. SCOPERTE A PREVALENTI PIANTUMAZIONI DI ALTO FUSTO MQ/
MQ
Min. 40%
PASSAGGI PAVIMENTATI MQ/
MQ
MAX. 60%




art. 65 ZONA D5A STRUTTURE ALBERGHIERE RICETTIVE

Zone già destinate ad attività di carattere alberghiero turistico e ricettivo.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse
Insediamenti di carattere alberghiero turistico e ricettivo. Sono ammesse tutte le attività legate al settore alberghiero turistico e ricettivo. Sono consentiti i servizi pubblici o di interesse pubblico nonché gli impianti tecnologici legati alle attività ammesse.
E’ consentita la residenza per i titolari ed i custodi, nel numero massimo di una per ogni unità alberghiera turistica e ricettiva (vengono ammessi come massimo 500 mc. per alloggio). Tale volumetria concorre a determinare la superficie coperta ma non il volume ammesso. L’alloggio deve essere costruito accorpato all’unità ricettiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica. I volumi accessori alle residenze come garage, depositi ecc. anche se interrati fanno parte integrante dei metri cubi ammessi.

Parametri di intervento
Superficie copribile massima 40%.
Indice fondiario massimo 0,5 mc./mq.. Sono comunque fatte salve le volumetrie e le superfici coperte esistenti eccedenti gli indici all’entrata in vigore del presente piano.

Modalità di intervento
Sono ammessi tutti gli interventi di adeguamento alla legislazione vigente in materia.
E’ ammesso l’intervento attraverso un progetto globale che consideri l’intero ambito di pertinenza dell’attività.
Nei progetti la superficie da destinare a servizi in rapporto alle aree previste per le attività ammesse sia per l’esistente che per gli ampliamenti, non potrà essere inferiore al 5% per opere di urbanizzazione primaria (60% min. a parcheggio) e al 5% per opere di urbanizzazione secondaria, quest’ultima eventualmente monetizzabile a giudizio dell’Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti alle concessioni edilizie e quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 61/85.
In ogni caso, l’edificazione dovrà avvenire rispettando i caratteri tipologici ambientali del contesto e secondo quanto previsto dalle norme sulle costruzioni in zona agricola.
Per la zona D5a/1 lungo la strada per Purano e Marano l’edificazione è subordinata ad un’analisi geologica che contenga la verifica della stabilità globale dell’area, alla valutazione della interferenza delle costruzioni vicine nel caso di scavi confinanti, alla verifica delle portanze del terreno di fondazione ed a prescrizioni relative alla tipologie di fondazioni preferibile da adottarsi.
Per la zona D5a/3 è prevista la realizzazione di una nuova volumetria pari a mc. 3.000 da destinare esclusivamente alla residenza per i titolari dell’attività o per servizio di custodia e servizi di stretta pertinenza dell’attività svolta.

art. 66 ZONA D5B STRUTTURE RICETTIVE E/O RICREATIVE

Zone destinate ad attività di carattere ricettivo, ricreativo e campeggi prevalentemente a cielo aperto.

Destinazione d’uso e funzioni ammesse
Insediamenti di carattere ricettivo, ricreativo e campeggi. Sono ammesse tutte le attività legate al settore ricettivo a cielo aperto. Sono ammessi i servizi pubblici o di interesse pubblico nonché gli impianti tecnici e tecnologici legati alle attività ammesse.
E’ consentita la residenza per i titolari ed i custodi, nel numero massimo di una per ogni struttura ricettiva (vengono ammessi come massimo 500 mc. per alloggio). L’alloggio deve essere costruito accorpato all’unità ricettiva in modo da formare un unico corpo di fabbrica. I volumi accessori alle residenze come garage, depositi ecc. anche se interrati fanno parte integrante dei metri cubi ammessi.

Parametri di intervento
Per gli insediamenti di carattere ricettivo, ricreativo e campeggi, la superficie copribile massima pari a 2% con un massimo di 4 ml di altezza comprensivo dell’edificio del custode di eventuali impianti tecnici, servizi, uffici, ricezione e magazzini.

Modalità di intervento
Sono ammessi tutti gli interventi di adeguamento alla legislazione vigente in materia.
E’ ammesso l’intervento attraverso un progetto globale che consideri l’intero ambito di pertinenza dell’attività.
Nei progetti la superficie da destinarsi a parcheggio non potrà essere inferiore al 10% dell’intera area di pertinenza dell’attività, tali superfici dovranno avere caratteristiche costruttive compatibili con la tutela dell’ambiente.
Sono fatti comunque salvi gli oneri specifici afferenti alle concessioni edilizie e quanto previsto dall’art. 25 della L.R. 61/85.
La dotazione di standard e l’impianto tecnologico a servizio dell’attività dovrà attenersi a quanto previsto dalla legislazione vigente, ed ottenere tutti i pareri degli enti preposti.
L’alloggio e gli eventuali edifici annessi dovranno essere costruiti rispettando i caratteri tipologici ambientali del contesto e secondo quanto previsto dalle norme sulle costruzioni in zona agricola.

P.R.G. FUMANE
ZONA D5
  D5a D5b
INDICE FONDIARIO MASSIMO MC /MQ 0.50 -
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO MQ - -
RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA MQ/MQ 40% 2%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI ABITABILI 2 1
ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ML 7 4
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE ML 5.00 per strade di larg. < 7.00
7.50 per strade di larg. < 15.00
5.00 per strade di larg. < 7.00
7.50 per strade di larg. < 15.00

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
ML 5.00 5.00
DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ML 10.00 10.00
DISTANZA MINIMA TRA CORPI DELLO STESSO EDIFICIO L /P 10.00 10.00
DEST. DELLE SUP. SCOPERTE A PREVALENTI PIANTUMAZIONI DI ALTO FUSTO MQ/MQ Min. 10%
Min. 50%


art. 67 ZONA “E” RURALE

Il piano individua negli elaborati grafici le sottozone territoriali omogenee di tipo “E” a prevalente destinazione agricola e forestale, integrando la normativa con speciale norme di carattere generale di tutela paesaggistica ed ambientale in relazione alle analisi agronomiche redatte e degli studi di valenza paesaggistica.
In attuazione del disposto dell'art. 11 della L.R. 24/85, la zona territoriale omogenea “E – RURALE” è stata suddivisa nelle seguenti sottozone in relazione alle differenti caratterizzazioni agronomiche, geomorfologiche e paesaggistiche che connotano il territorio comunale:

SOTTOZONA “E1”; aree caratterizzate dalla presenza di colture agricole tipiche specializzate e da particolari connotazioni ambientali.

SOTTOZONA “E2a”; aree caratterizzate da colture che contribuiscono alla tipica composizione del paesaggio agricolo.

SOTTOZONA “E2b ”; aree site nelle immediate adiacenze dei centri abitati che in relazione alla loro particolare collocazione ed alla loro costituzione
geomorfologica ed all’impianto urbanistico circostante vengono sottoposte a particolare tutela.
All’interno dei confini delle aree SIC in esame la zona territoriale omogenea “E – RURALE” è stata suddivisa nelle seguenti sottozone in relazione alle differenti caratterizzazioni agronomiche, geomorfologiche e paesaggistiche che connotano il territorio comunale:

SOTTOZONA “E1 - SIC” aree caratterizzate dalla presenza di colture agricole tipiche specializzate o da particolari connotazioni ambientali anche in riferimento alla particolarità ambientale della zona SIC;

SOTTOZONA “E2 - SIC” aree caratterizzate dalla presenza di colture agricole che contribuiscono alla composizione del paesaggio agricolo o da connotazioni ambientali di minor pregio rispetto le zone E1 – SIC.

Le norme che disciplinano le sottozone discendono direttamente dalla L.R. 24/85 che si propone di controllare l'uso del territorio agricolo, perseguendo le finalità di:
salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive;
promuovere la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura;
favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole.


art. 68 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono definite:
zone agricole: i terreni di cui alla lettera E) del D.M. 2/4/1968 n. 1444, individuati come tali nel P.R.G.;
fondo rustico: l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda, e inscrivibili, sia pur parzialmente, in un cerchio di ml. 4.000 di diametro nelle zone agrarie di pianura e collina di ml. 8.000 per quelle di montagna, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnico-economico sulla base del piano di sviluppo aziendale, approvato ai Sensi della L.R. 31/10/1980, n. 88;
azienda agricola vitale: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una impresa agricola sul fondo rustico avente una superficie complessiva almeno pari a quella minima, come definita, per ciascuna sottozona, dalle presenti norme;
casa di abitazione: il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale
annessi rustici: il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti, l'acquacoltura e altre colture specializzate;
insediamenti di tipo agro-industriali: il complesso di strutture edilizie e impianti non collegati con nesso funzionale a uno specifico fondo rustico, ma destinati alla conservazione, trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti prevalentemente agricoli o a servizio dell'agricoltura;
Allevamenti zootecnici a carattere famigliare: gli allevamenti caratterizzati da una presenza media non superiore a 100 capi avicunicoli, 5 suini, 10 ovicaprini, 5 bovini e 5 equini. Le strutture edilizie utilizzate per tali allevamenti sono equiparate agli annessi rustici, ciò a prescindere dalla produzione foraggera aziendale, per cui vanno rispettati gli indici stereometrici degli annessi rustici;
Allevamenti zootecnici non intensivi: allevamenti collegati con un nesso funzionale al fondo rustico. Tale nesso funzionale si realizza allorquando almeno il 25% dei fabbisogni nutritivi degli animali, espressi in unità foraggere, vengono soddisfatti con le produzioni foraggere aziendali;
Allevamenti zootecnici intensivi: allevamenti non collegati con nesso funzionale al fondo rustico o meglio allorquando le produzioni foraggere aziendali, espresse in unità foraggere, non riescano a soddisfare almeno il 25% dei fabbisogni nutritivi degli animali in allevamento;
Insediamenti civili. Allevamenti nei quali si verificano le seguenti condizioni:
il peso vivo animale per ettaro di superficie aziendale è inferiore o al massimo uguale a 40 q.li;
esiste connessione fra allevamento e azienda agricola;
le dimensioni assolute sono inferiori all’equivalente in peso di 150 U.C.G.B. (unità di capo grosso bovino);
le dimensioni assolute, ciò a prescindere dal peso animale per ettaro di superficie aziendale e dalla connessione, sono inferiori a 50 U.C.G.B. (unità di capo grosso bovino) o a 50 U.C.G.S. (unità di capo grosso suino):
(una U.C.G.B. corrisponde ad un bovino del peso di 600 kg);
(una U.C.G.S. corrisponde ad un suino del peso di 100 kg).
Insediamenti produttivi: allevamenti nei quali si verificano le seguenti condizioni:
il peso vivo animale per ettaro di superficie aziendale è superiore ai 40 q.li;
il peso vivo animale, per ettaro di superficie aziendale è inferiore ai 40 q.li e però non esiste connessione fra allevamento e azienda agricola.
Considerato che gli allevamenti avicoli e suinicoli non possono essere in connessione con l’azienda agricola questi sono sempre e comunque degli insediamenti produttivi.
aggregato abitativo: il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di ml. 100 nelle zone di pianura e ml. 200 nelle zone di collina e montagna.
serre fisse: complesso di strutture edilizie finalizzate alla protezione e forzatura delle colture; esse possono essere con o senza strutture murarie fuori terra;
serre mobili: complesso di tunnel stagionali di protezione per la forzatura delle colture, prive di qualsivoglia struttura muraria fissa di ancoraggio al terreno salvo le indispensabili controventature;


art. 69 DISPOSIZIONI GENERALI

ZONE E1-SIC ed E2-SIC

Al fine di tutelare e salvaguardare le peculiarità paesaggistiche e ambientali anche all’interno delle zone SIC si sono individuate alcune norme generali da applicare ad entrambe le sottozone E1 – SIC ed E2 - SIC:
I miglioramenti fondiari. Per quanto riguarda le sistemazioni dei terreni finalizzate a miglioramento fondiario sono da mettere in opera le seguenti “sistemazioni” già attualmente diffuse nel territorio comunale:
la sistemazione per terrazzamenti: si tratta di sistemazioni che si giustificano per colture di pregio; il loro ottenimento richiede anche notevoli movimenti terra e la ricomposizione paesaggistica dei manufatti con riproposizione delle murature di sostegno in sasso realizzate con metodo “a secco” o posate in malta di calce;
la sistemazione a ritocchino, probabilmente la più antica fra le sistemazioni dei terreni in pendio, che richiede anch’essa notevoli movimenti terra, diffusa recentemente sia nel comune di Fumane che nel vicino comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Tutti i miglioramenti fondiari, per superfici superiori a 0,5 ha, devono essere supportati da una adeguata relazione agronomica che evidenzi come l’intervento in progetto non vada a danneggiare l’eventuale presenza di specie inserite nell’elenco del sito comunitario interessato.

La valorizzazione ambientale. All'interno delle sottozone “E1 – SIC ed E2 - SIC” Rurali, il P.R.G. in attuazione delle direttive di pianificazione di livello superiore, promuove interventi volti alla valorizzazione ambientale al fine di tutelare il territorio agricolo nelle sue diverse componenti: in particolare gli interventi dovranno favorire la realizzazione e il mantenimento di siepi, filari e macchie campestri poste lungo il perimetro dei campi, nonché la messa a dimora di essenze arboree autoctone e/o naturalizzate lungo le strade vicinali, con particolare riferimento a quelle poste in vicinanza di aree di interesse paesaggistico ed ambientale.

Vincolo di non edificabilità
All'atto del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni, da realizzare ai sensi delle presenti norme, deve essere istituito un vincolo "non aedificandi" trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati dalla presente normativa.
Le abitazioni esistenti in zona agricola, realizzate ai sensi della L.R. 24/85 e 58/71 mantengono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo "non aedificandi" fino alla concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione.
La demolizione parziale o totale di tali costruzioni corrispondentemente riduce o elimina il vincolo.

Tutte le nuove costruzioni in zona rurale sono subordinate alla effettiva esistenza dell'azienda agricola vitale, così come definita, dalle presenti norme, per ciascuna sottozona.
A tal fine dovrà essere presentata, da parte del richiedente, documentazione comprovante l’esistenza dell’azienda agricola mediante l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
La richiesta di concessione edilizia per la nuova edificazione di residenze o annessi rustici dovrà essere corredata da una esauriente relazione agronomica a firma di un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico, tecnico agronomo o titolo equipollente che giustifichi la consistenza dell’azienda e ne specifichi l’ordinamento colturale, le superfici agrarie, le produzioni e le necessità delle superfici in progetto sia per le residenze che per gli annessi.
Per i nuovi edifici residenziali, gli accessori anche se interrati concorrono alla determinazione della volumetria residenziale ammessa.
All'atto della richiesta per l'esecuzione di annessi rustici od abitazione, deve essere indicato nelle planimetrie progettuali i terreni a cui fa riferimento per il vincolo da riportare in un apposito Registro Fondiario Comunale.
Nelle aree agricole, compatibilmente con la tutela ambientale, possono essere realizzate piscine e particolari attrezzature prive di volumetria per lo svago e lo sport a carattere privato.

Serre
Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono equiparate a tutti gli effetti agli altri annessi rustici senza i limiti delle sottozone agricole di appartenenza.
Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammessi nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo di proprietà o di disponibilità
Ogni serra purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata senza obbligo dì concessione o autorizzazione edilizia e senza i limiti di superficie stabiliti dal presente articolo, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al D.lgs 490/99 (ex L.S.1497/39).

Equipaggiamento paesaggistico
All'interno delle sottozone “E” Rurali il Comune promuove interventi volti alla valorizzazione ambientale al fine di tutelare il territorio agricolo nelle sue diverse componenti: in particolare gli interventi dovranno favorire il mantenimento ed il rafforzamento delle siepi, dei filari e delle macchie campestri poste lungo il perimetro dei campi e dei corsi d'acqua, nonché la messa a dimora di essenze arboree autoctone e/o naturalizzate lungo le strade vicinali, con particolare riferimento a quelle poste in vicinanza di aree di interesse paesaggistico ed ambientale.

Oneri
Per quanto riguarda il titolo al rilascio delle concessioni edilizie in tutta la zona territoriale omogenea "E RURALE" e per le modalità di computo degli oneri dovuti si applicano i disposti della L.R. 24/85.


art. 70 CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE COSTRUZIONI NELLE ZONE AGRICOLE ( E – E SIC)


Ogni edificazione nelle zone agricole, comprese le opere di ristrutturazione, dovrà essere effettuata in armonia con le forme tradizionali dell'edilizia rurale locale.
Dovranno essere rispettate pertanto le seguenti essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e formali ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85.

A) RESIDENZE

Norme Generali
Gli edifici destinati a case di abitazione dovranno essere edificati sulla parte del fondo rustico di proprietà e rispettare i seguenti parametri:
-altezza massima degli edifici ml. 7,50.Nel caso di costruzioni in aderenza ad edifici preesistenti di altezza maggiore, la nuova costruzione potrà raggiungere l’altezza dell’edificio esistente; se l’altezza di quest’ultimo è minore, l’edifico da costruire potrà raggiungere l’altezza qui stabilita. Qualora il nuovo edificio abitativo sorga nei pressi di edifici di diversa altezza, potranno essere autorizzate, sentita la C.E.C., altezze conformi alle preesistenze su parere favorevole del Responsabile del Servizio.
-distanze dai confini di proprietà saranno di ml.5,00; da edifici preesistenti ml. 10,00, oppure in aderenza; da allevamenti zootecnici classificati come insediamenti civili di altra proprietà ml. 20,00; nei casi di allevamenti classificati produttivi valgono le norme della D.G.R.V. 7949/89 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
-distanze dalle strade secondo le norme di legge.

Posizionamenti
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza a corpi di fabbrica esistenti, nel rispetto dei caratteri architettonico-formali dell'edilizia rurale tipica del veronese.

Coperture - Gronde – Pluviali
E’ obbligatorio l'uso di coperture a due o quattro falde con linea di colmo parallela al lato maggiore. Le preesistenze a due falde non potranno essere modificate.
La pendenza delle falde dovrà essere uniforme e compresa tra il 30% ed il 35%.
Il manto di copertura dovrà essere in coppi di laterizio di fattura tradizionale e colorazione terrosa naturale o in lastre di pietra per gli edifici che si collocano in continuità funzionale od in ampliamento di edifici tipici.
Nella parte a nord del territorio comunale (data dalla dividente ideale est/ovest posta immediatamente sopra la frazione di Cavalo), il manto di copertura dovrà essere realizzato interamente in pietra, impiegando lastre con coprigiunto (“quintane”) a disegno libero, quest’ultimo, limitato solamente ai nuovi interventi. Eventuali aperture sono ammesse solo se contenute nella linea di falda.
Laddove esistano decorazioni originali ne sono prescritti la conservazione ed il ripristino, con eventuali restauri delle parti danneggiate.
E’ prescritto esclusivamente l'uso di canali di gronda in lamiera metallica o di rame, a sezione semicircolare, e di pluviali a sezione circolare con collocazione preferibilmente a vista.
La tinteggiatura dovrà essere in armonia con i colori della facciata.
Le gronde dovranno avere un aggetto non superiore a 60 cm. e svilupparsi esclusivamente in prosecuzione della falda, sono fatte salve le dimensioni delle gronde esistenti.

Elementi Architettonici
Gli edifici dovranno essere di norma realizzati in unico corpo di fabbrica, con limitate articolazioni planimetriche e altimetriche.
Gli accessori delle abitazioni, quali garage, cantine, ecc., dovranno essere collocati di norma all'interno dell'abitazione, in locali anche seminterrati od interrati.
La composizione dei fori dovrà risultare armonicamente inserita nel piano di ogni singola facciata; le finestre dovranno essere di norma di forma rettangolare, con i lati lunghi in posizione verticale.
Non sono ammesse aperture interessanti più di un piano dell'edificio.
Le finestrature potranno essere riquadrate esternamente da cornici, in mattoni eventualmente intonacati, pietra naturale o tufo, sporgenti dalla muratura fino a cm. 8 e per uno spessore minimo di cm. 10 e massimo di cm. 14.
In caso di ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria, tutti gli elementi di particolare valore architettonico e decorativo esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nella loro esatta forma, dimensione e giacitura. Sono vietate le terrazze di qualsiasi dimensione, se non rientranti rispetto al filo esterno dell'edificio.

Pareti esterne
Di norma tutte le pareti esterne dovranno essere intonacate nella loro intera estensione.
E’ consentito l'uso della pietra sia per soglie e contorni di fori ed in modo particolare per le pareti esterne di edifici che per particolare posizione o sintonia all’edilizia esistente intendono riproporre la tipica lavorazione della muratura a vista.
La finitura delle pareti dovrà essere effettuata con intonaco civile, colorato con idropittura in unica tinta per tutto il fabbricato, nelle tonalità delle terre rosse e gialle e dei grigi.
Non sono consentite tinte plastiche del tipo graffiato e simili.

Serramenti - Porte e Portoni d'Ingresso
Tutti i serramenti esterni dovranno essere in legno, naturale o verniciato al naturale.
È vietato l'uso di persiane avvolgibili indipendentemente dai materiali usati.
Gli scuri dovranno essere a due o a quattro ante apribili verso l'esterno o a libro, in legno naturale o verniciato al naturale.
Le porte ed i portoni d'ingresso dovranno essere in legno, ciechi, arretrati rispetto al filo delle facciate e verniciati negli stessi colori dei serramenti delle finestre.
Sono vietati portoni in alluminio e vetro.

Camini esterni
I camini esterni alla muratura perimetrali dovranno essere realizzati nelle forme e nelle proporzioni tipiche della tradizione locale, a sezione rettangolare, allargata alla base, con sporgenza non maggiore di quella della cornice di gronda e con comignolo di semplice fattura, con lastra di chiusura piana di limitato spessore o comunque di forma tradizionale con eventuale copertura a falde in coppi.

Recinzioni
Sono ammesse unicamente recinzioni realizzate con siepe continua, ovvero rete metallica e profilati metallici di semplice fattura, posti su muretto di altezza massima di cm. 20 per un'altezza totale massima di ml. 2.00.
Sono rigorosamente vietate chiusure con prefabbricati di cemento o simili.
Gli accessi carrai dovranno essere arretrati di almeno ml. 4.00 dal filo della strada con collegamenti non inferiori a 45 gradi sessagesimali verso l'esterno.

B) ANNESSI RUSTICI

Nuova Edificazione
I manufatti di nuova edificazione dovranno essere edificati sulla parte del fondo rustico di proprietà e dovranno avere un’altezza massima non superiore a ml.6,00 in gronda, oppure in allineamento verticale con gli edifici esistenti se questi ultimi sono di altezza superiore. Dovranno distare dalle strade a noma di legge.
Nella costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli annessi rustici dovranno essere usati, per quanto compatibili, gli stessi elementi costruttivi e i materiali di finitura prescritti per i fabbricati d'abitazione.
In caso di documentate esigenze produttive potranno comunque essere adottate soluzioni tipologiche diverse da quelle tradizionali.
L'edificazione dell’annesso è subordinata alla costituzione di vincoli di destinazione d'uso sulla struttura.
Di norma non è ammessa la realizzazione di annessi rustici al piano terreno e/o seminterrato di edifici residenziali se non documentata da esigenze o edilizie o produttive aziendali.
I rustici dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza ai fabbricati residenziali od a rustici già esistenti ed essere limitati al solo piano terra, fatta esclusione per comprovate necessità derivanti dalla specifica destinazione ed al nesso funzionale che il rustico ha con il fondo.

art. 71 SOTTOZONA "E1"

Trattasi della zona caratterizzata dalla presenza di colture agricole tipiche e specializzate e da particolari connotazioni ambientali.
In tale zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

A) RESIDENZA:
Non sono ammesse nuove residenze. Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione nonché, fatti salvi gli edifici soggetti a vincolo monumentale ed artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.
Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni, dalla data del 05/03/1985, è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800.
Per usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L.R. n. 9/97, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc. 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 2) della presente lettera a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica.
In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile é ammessa l’utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d’uso della parte rustica deve essere comprovata dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.
La zona CR in località Camporiondo di Sotto, classificata come nucleo di antica origina ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24/85 e classificata come “pessima” nella Carta delle Penalità ai fini edificatori, è esclusa dalla realizzazione di nuovi volumi edificatori.

B) ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI
La costruzione di annessi rustici, come definiti in precedenza, è ammessa, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico.
Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui alla presente lettera è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.
Per le strutture non più funzionali alla conduzione del fondo è ammessa la trasformazione di destinazione d'uso purché compatibile con le caratteristiche dell'edificio e sempre e comunque che tale destinazione risulti ammessa nella zona rurale.
Non è ammessa la costruzione di nuovi allevamenti classificati, ai sensi delle presenti norme, come intensivi e insediamenti produttivi. Per quelli esistenti sono invece ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e l’adeguamento igienico-sanitario. Il loro ampliamento è ammesso solo se finalizzato alla normativa in materia del benessere degli animali e non ad un aumento del peso vivo allevabile nel rispetto delle distanze previste dalla D.G.R. 7949/89 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

C) EDIFICI IN FREGIO ALLE STRADE E ALLE ZONE UMIDE
Per gli edifici esistenti ed ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.I. 1/4/1968, n. 1404, e in quelle dì rispetto al nastro stradale ed alle zone umide vincolate come inedificabili dallo strumento urbanistico generale, sono consentite le seguenti opere:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 della Legge 5/8/1978, n. 457;
dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero dell'eventuale annesso rustico, fino a complessivi mc. 800 nei limiti e con le modalità di cui ai punti 3) e 4) della lettera A) della presente Sottozona "E1";
ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente (30 mc ai sensi della presente normativa).
gli interventi edilizi saranno autorizzati purché, non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale;
nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione per inderogabili motivi di pubblica incolumità, a seguito di apposito Decreto del Sindaco è consentita la ricostruzione fuori della fascia di rispetto a condizione che sia mantenuta la destinazione d'uso preesistente se effettivamente utilizzata, nei limiti di cui al punto 2 della precedente lettera A) in area agricola adiacente anche se di superficie inferiore all’azienda agricola vitale.


art. 72 SOTTOZONA “E1- SIC”

Per le zone E1 - SIC, allo scopo di garantire un’adeguata tutela dell’ambiente, valgono le disposizioni generali prescritte per la sottozona E1 con le seguenti eccezioni:
non è ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti classificati come produttivi ai sensi della DGR 7949/89 e intensivi ai sensi della LR 24/85;
non sono consentite le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquicoltura e per agricoltura specializzata. E’ consentita ogni altra tipologia di serra mobile;
considerata la fragilità ambientale della zona e l’indubbio interesse paesaggistico, la realizzazione di nuove costruzioni in zona rurale E1 – SIC è subordinata oltre a quanto specificato nelle disposizioni generali previste per la zona E1, anche alla predisposizione di una relazione di valutazione di incidenza ambientale secondo i contenuti della D.G.R n. 2803 del 4 ottobre 2002;

art. 73 SOTTOZONA “E2A”

E’ il territorio agricolo comunale caratterizzato, dalle colture che contribuiscono alla tipica composizione del paesaggio agricolo e meritevoli di particolare tutela.
In tale zona sono ammessi i seguenti interventi:

A) RESIDENZA
La costruzione di nuove case di abitazione alle seguenti condizioni:
che siano in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e o dipendenti dalla stessa;
che costituiscano o vengano a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo "non aedificandi", trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici minime con i seguenti indici di densità edilizia:
di 60 ha con la cubatura massima di 10 mc/ha per i terreni a bosco ceduto, canneto e pascolo cespugliato;
di 40 ha con la cubatura massima di 15 mc/ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto;
di 30 ha con la cubatura massima di 20 mc/ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato;
di 10 ha con la cubatura massima di 60 mc/ha per i terreni a risaia stabile;
di 6 ha con la cubatura massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita;
di 4 ha con la cubatura massima di 150 mc./ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto, frutteto, gelseto, oliveto;
di 1 ha con la cubatura massima di 600 mc/ha per i terreni ad orto, orto irriguo, vivaio, serre e floricoltura intensiva;
Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai paramenti stabiliti nella precedente lettera c), una edificazione non inferiore ad un volume di 600 mc. Il volume della nuova costruzione a destinazione abitativa è calcolato in base ai parametri della precedente lettera c).
La classifica della qualità colturale ai sensi della precedente lettera c) riguardante l'intero fondo rustico del richiedente, è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, da presentare all'atto della richiesta della concessione edilizia. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture deve essere presentata la certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all'U.T.E. almeno un anno prima.
Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nella precedente lettera c), sono inedificabili fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso od interesse collettivo nonché, delle eventuali abitazioni funzionali alla loro conduzione.
Per la sottozona E2/a in loc.Ca’ dei Maghi, l’utilizzo ai fini edificatori è subordinato a valutazioni di fattibilità tramite indagini geologiche dettagliate ed estese ad un adeguato intorno geomorfologico, che prendano in considerazione la stabilità globale dell’area sia in condizioni naturali sia in relazione alle opere previste e che suggeriscano gli interventi di consolidamento necessari per la sistemazione della zona e per assicurare l’integrità anche dei fabbricati e delle infrastrutture esistenti.

Restauro ed ampliamento

Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché, fatti salvi gli edifici soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità;
Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni dalla data del 05/03/1985, è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800.
Per usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L.R. n. 21/75, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc. 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 2) del presente punto a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica.
In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo. Ove ciò non sia possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

B) ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI
La costruzione di annessi rustici, come definiti in precedenza, è ammessa, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2,0% del fondo rustico.
Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui alla presente lettera è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.
Non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnici, classificati come insediamenti produttivi dal D.G.R. 7949/89. Gli allevamenti zootecnici anche non a carattere intensivo devono rispettare le seguenti distanze:
50 mt dalle zone A-B-C-F;
75 mt dalle residenze civili concentrate (più di cinque abitazioni);
30 mt dalle residenze civili sparse diverse da quella del conduttore;
20 metri dalla residenza del conduttore.
Le distanze di cui sopra, con particolare riferimento a quelle dai fabbricati, sono da considerare come minimi inderogabili.
Le distanze di cui ai punti precedenti, non si applicano agli impianti di acquacoltura e ai fabbricati di loro pertinenza.
Per l’edificio esistente in prossimità della località Scariotti, ubicato in zona a protezione delle strade e non più funzionale alla conduzione del fondo rustico, così come individuato dall’apposita simbologia nella Tav. 13.1.a degli elaborati grafici della Variante Generale, è ammesso il cambio di destinazione d’uso da annesso rustico a residenza.

C) EDIFICI IN FREGIO ALLE STRADE E ALLE ZONE UMIDE
1) Per gli edifici esistenti ed ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.I. 1/4/1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale ed alle zone umide vincolate come inedificabili dallo strumento urbanistico generale, sono consentite le seguenti opere:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art.31 della Legge 5/8/1978 n.47.
dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
ampliamento della destinazione residenziale solo mediante il recupero dell'annesso rustico, fino a complessivi mc.800 nei limiti e con le modalità di cui ai punti 3) e 4) della lettera A) del secondo comma della presente Sottozona "E2";
ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente (mc 30 ai sensi della presente normativa).
gli interventi edilizi saranno autorizzati purché, non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, nei casi di demolizione per inderogabili motivi di pubblica incolumità, a seguito di apposito Decreto del Sindaco è consentita la ricostruzione a condizione che sia mantenuta la destinazione d'uso preesistente se effettivamente utilizzata in area agricola adiacente anche se di superficie inferiore all'azienda agricola vitale.
2) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, nei casi di demolizione e ricostruzione e' consentita la ricostruzione fuori della fascia di rispetto con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4 della L.R. n. 24/85 in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui alla lettera A) delle norme della presente sottozona.

art. 74 SOTTOZONA “E2A - SIC”

Per le zone E2 - SIC, allo scopo di garantire un’adeguata tutela dell’ambiente, valgono le disposizioni generali prescritte per le sottozone E2 con le seguenti eccezioni:
non possono essere realizzate, se non legate alla singola residenza, piscine e particolari attrezzature anche se prive di volumetria per lo svago e lo sport a gestione pubblica o privata che vadano ad arrecare qualsiasi forma di disturbo.

A) RESIDENZA
All’interno delle zone agricole “E2a – SIC” valgono le seguenti disposizioni:
Non è consentita la realizzazione di nuove residenze di abitazione. Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione ;
per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni, dalla data del 05/03/1985, è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800;
per usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L.R. n. 9/97, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc. 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica;
in ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile é ammessa l’utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d’uso della parte rustica deve essere comprovata dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.

B) ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI
La costruzione di annessi rustici, come definiti in precedenza, è ammessa, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico.
Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui alla presente lettera è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.
Gli allevamenti zootecnici non a carattere intensivo debbono rispettare le distanze previste dall'art. 80 delle N.T.A. Le distanze di cui sopra, con particolare riferimento a quelle dai fabbricati, sono da considerare come minimi inderogabili.
Non è ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti classificati come produttivi ai sensi della DGR 7949/89 e intensivi ai sensi della LR 24/85. Per quelli esistenti sono invece ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e l’adeguamento igienico-sanitario. Il loro ampliamento è ammesso esclusivamente per adeguamenti alla normativa in materia del benessere degli animali e non ad un aumento del peso vivo allevabile.


art. 75 SOTTOZONA "E2B"

Trattasi di aree agricole site nelle immediate adiacenze del centro abitato del Capoluogo che, in relazione alla loro particolare collocazione ed alla loro costituzione geomorfologica ed all'impianto urbanistico circostante, vengono sottoposte a particolare tutela disciplinando gli interventi al fine di salvaguardare l'integrità ditali ambiti.
In tale zona sono ammessi i seguenti interventi.

A) RESIDENZA
La costruzione di nuove case di abitazione alle seguenti condizioni:
che siano in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e o dipendenti dalla stessa;
che costituiscano o vengano a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo "non aedificandi", trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici minime con i seguenti indici di densità edilizia:
di 60 ha con la cubatura massima di 10 mc/ha per i terreni a bosco ceduto, canneto e pascolo cespugliato;
di 40 ha con la cubatura massima di 15 mc./ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto;
di 30 ha con la cubatura massima di 10 me./ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato;
di 10 ha con la cubatura massima di 60 mc./ha per i terreni a risaia stabile;
di 6 ha con la cubatura massima di 100 mc./ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita;
di 2 ha con la cubatura massima di 300 mc./ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto, frutteto, gelseto, oliveto;
di 1 ha con la cubatura massima di 600 mc./ha per i terreni ad orto, orto irriguo, vivaio, serre e floricoltura intensiva
Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai paramenti stabiliti nella precedente lettera c), una edificazione non inferiore ad un volume di 600 mc. Il volume della nuova costruzione a destinazione abitativa è calcolato in base ai parametri della precedente lettera c).
La classifica della qualità colturale ai sensi della precedente lettera c) riguardante l'intero fondo rustico del richiedente, è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, da presentare all'atto della richiesta della concessione edilizia. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture deve essere presentata la certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all'U.T.E. almeno un anno prima.
Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nella precedente lettera c), sono inedificabili fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso od interesse collettivo nonché, delle eventuali abitazioni funzionali alla loro conduzione.
Restauro e ampliamento
Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché, fatti salvi gli edifici soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità;
Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni dalla data del 05/03/1985, è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800.
Per usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L.R. n. 21/75, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc. 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al punto 2) del presente punto a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica.
In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo. Ove ciò non sia possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

B) ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ED ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI
La costruzione di annessi rustici, come definiti in precedenza, è ammessa, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 3% del fondo rustico.
Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui alla presente lettera è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.
Gli allevamenti zootecnici non a carattere intensivo ed i rustici in genere debbono rispettare le distanze previste dall'art. 83 del Regolamento Edilizio. Le distanze di cui sopra, con particolare riferimento a quelle dai fabbricati, sono da considerare come minimi inderogabili.

C) EDIFICI IN FREGIO ALLE STRADE E ALLE ZONE UMIDE
1) Per gli edifici esistenti ed ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.I. 1/4/1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale ed alle zone umide vincolate come inedificabili dallo strumento urbanistico generale, sono consentite le seguenti opere:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art.31 della L.S. 47/78.
dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero dell'eventuale annesso rustico, fino a complessivi mc. 800 nei limiti e con le modalità di cui ai punti 3) e 4) della lettera A) del secondo comma della presente Sottozona "E2";
ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente (mc 30 ai sensi della presente normativa).
gli interventi edilizi saranno autorizzati purché, non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, nei casi di demolizione per inderogabili motivi di pubblica incolumità, a seguito di apposito Decreto del Sindaco è consentita la ricostruzione a condizione che sia mantenuta la destinazione d'uso preesistente se effettivamente utilizzata in area agricola adiacente anche se di superficie inferiore all'azienda agricola vitale.
2) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, nei casi di demolizione e ricostruzione e' consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4 della L.R. 24/85 in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui alla lettera A) delle norme della presente Sottozona.


art. 76 SOTTOZONA “E2B - SIC”

Per le zone E2 - SIC, allo scopo di garantire un’adeguata tutela dell’ambiente, valgono le disposizioni generali prescritte per le sottozone E2 con le seguenti eccezioni:
non possono essere realizzate, se non legate alla singola residenza, piscine e particolari attrezzature anche se prive di volumetria per lo svago e lo sport a gestione pubblica o privata che vadano ad arrecare qualsiasi forma di disturbo;
non è consentito l’ampliamento e la variazione di destinazione d’uso per attività artigianali ed esercizi pubblici e commerciali. L’approvazione potrà essere concessa con delibera motivata del Consiglio Comunale in relazione alle singole richieste, quando ciò non comporti alcun aumento di volume degli edifici esistenti al momento di adozione del P.R.G e le attività previste non vadano ad arrecare qualsiasi forma di disturbo.

A) RESIDENZA
All’interno delle zone agricole “E2b – SIC” valgono le seguenti disposizioni:
Non è consentita la realizzazione di nuove residenze di abitazione. Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione ;
per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni, dalla data del 05/03/1985, è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800;
per usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L.R. n. 9/97, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc. 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica;
in ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile é ammessa l’utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d’uso della parte rustica deve essere comprovata dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.

B) ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI
All’interno delle zone agricole “E2b – SIC” valgono le seguenti disposizioni:
La costruzione di annessi rustici, è ammessa, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2 % del fondo rustico previa presentazione di un “progetto definitivo” contenente anche una relazione di valutazione di incidenza ambientale secondo i contenuti della D.G.R n. 2803 del 4 ottobre 2002;
il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui alla presente lettera è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona, come per le sottozone E1;
per le strutture non più funzionali alla conduzione del fondo è ammessa la trasformazione di destinazione d'uso purché compatibile con le caratteristiche dell'edificio e sempre e comunque che tale destinazione risulti ammessa nella zona rurale;
non è ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti classificati come produttivi ai sensi della DGR 7949/89 e intensivi ai sensi della LR 24/85. Per quelli esistenti sono invece ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e l’adeguamento igienico-sanitario. Il loro ampliamento è ammesso esclusivamente per adeguamenti alla normativa in materia del benessere degli animali e non ad un aumento del peso vivo allevabile.

art. 77 EDIFICI, CORTI E NUCLEI RURALI DI ANTICA ORIGINE E DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE IN ZONA AGRICOLA NORMATI AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.R. 24/85

Il P.R.G. individua in zona agricola edifici e aggregazioni edilizie di particolare valore storico, architettonico e ambientale a sensi dell’art. 10 della L.R. 24/85 prescrivendone gli interventi ammessi, la cui attuazione è suscettibile delle provvidenze previste dalle leggi regionali per l’edilizia rurale.
Gli interventi ammessi, conseguenti all’applicazione della normativa specifica dei gradi di protezione previsti per le zone A e alle indicazioni puntuali sulle tavole di P.R.G., sono rivolti al ripristino e all’adeguamento funzionale, in rapporto alla destinazione d’uso originaria e/o ammissibile delle singole costruzioni e dei complessi, nel rispetto e per la valorizzazione delle caratteristiche originali.

Modi di intervento
Per la presentazione dei progetti singoli, se relativi all’edilizia esistente, è richiesta la produzione di una relazione schematica storico-critica e tecnica dell’edificio o degli edifici interessati come parte della “corte” di appartenenza; se relativa a nuove costruzioni, la relazione deve essere estesa all’intero aggregato e deve essere tale da evidenziare l’impianto originario complessivo e le successive trasformazioni nei secoli, i materiali costruttivi e l’uso dei volumi in atto e corredata da una documentazione fotografica che comprenda anche la piantagione d’alto fusto delle aree di pertinenza.
E’ sempre ammessa per tutte le costruzioni esistenti la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le definizioni dell’art. 31 della L.S. 457/78.
Per immobili non appartenenti alla corte ma esistenti entro la perimetrazione di tutela sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della L.S. 457/78.
In particolare le tavole relative agli edifici ed ai Nuclei Rurali di valore culturale in zona agricola indicano gli interventi ammessi, immobile per immobile con riferimento alla normativa dei gradi di protezione previsti per le zone A.
Nell’ambito delle “corti”, o di loro pertinenze, gli eventuali nuovi volumi in sostituzione delle preesistenze, possono insediarsi sull’area di sedime degli edifici da sostituire, o nelle aree indicate dalla grafia di progetto nelle schede, con possibilità di modificazioni formali in pianta, ma comunque all’interno delle perimetrazioni medesime.
Ogni intervento deve rispettare le norme previste dal P.R.G. per l’edificazione in zona agricola.
Nelle aree definite sullo stato attuale a giardino, brolo e verde agricolo, compatibilmente con la tutela ambientale, possono esservi realizzate piscine e particolari attrezzature per lo svago e lo sport, a carattere privato.
Le aree più sopra indicate, valgono ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria del fondo rustico di appartenenza.
Per rispettare lo stato di fatto di volumi esistenti è possibile usare per le funzioni ammesse, altezze fino a m. 2,40. Nel caso di vani con soffitto inclinato è consentita un’altezza di m. 2,00 all’imposta con una media di m. 2,40.
Sono ammessi interventi singoli nell’ambito della stessa “corte” accompagnati però dalla prescritta relazione storico-critica.

Modalità di intervento
Autorizzazione o concessione diretta. Nel caso di interventi di sostituzione edilizia la concessione edilizia è subordinata all’approvazione di un progetto con indicazioni planivolumetriche riguardanti tutti gli edifici che interessano “la corte”, oltre la prescritta relazione storico-critica.

Cambiamenti d’uso
Per gli immobili edilizi siti nell’ambito dei Nuclei Rurali è sempre ammessa la destinazione residenziale.
Il cambiamento di destinazione d’uso di volumi non più legati alla conduzione del fondo agricolo può essere consentito, previa una relazione tecnica che dimostri la loro non funzionalità con il fondo e nei termini e con le modalità previste dalla presente normativa per il cambio di destinazione d’uso degli edifici in zona agricola.
E’ fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia per attività agroturistiche.


art. 78 PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

Al fine di tutelare i caratteri naturalistici storici, ambientali ed etnici del territorio della Lessinia è istituito ai sensi della L.R. 40/84, il PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA.
Le norme per l’istituzione del Parco sono contenute nella L.R. 12/90 che detta le finalità ed i contenuti del piano ambientale ai cui devono essere sottoposte le aree. Tale piano è stato redatto dalla Comunità Montana ed è attualmente in vigore.
All’interno dell’ambito del Parco Naturale della Lessinia, per le diverse zone classificate dallo stesso, valgono le Norme di Attuazione del Piano Ambientale approvate con D.C.R. n. 42 del 04.06.1997.
Tutte le aree ed gli edifici contenuti all’interno del parco devono attenersi a tali disposizioni.
Ai fini della potenzialità edificatoria agricola ai sensi della L.R. 24/85, i fondi contenuti all’interno del perimetro del Parco della Lessinia, concorrono alla determinazione dell’ampiezza della superficie aziendale, la cui potenzialità volumetrica dovrà essere realizzata in ogni caso in aree e fondi esterni al perimetro del Parco stesso, secondo le norme della sottozona rurale nella quale ricade la rimanente parte di azienda agricola.


art. 79 AGRITURISMO


Strutture, in zona agricola, adibite all’agriturismo ai sensi della legislazione vigente.

Parametri di intervento
Per l’edilizia esistente sono ammessi tutti gli interventi previsti dall’art. 31 della L.S. 457/78.
Eventuali ampliamenti sono ammessi se compatibili con la legislazione vigente in materia di agriturismo.
Sono ammesse attrezzature a cielo aperto per l’impiego del tempo libero (gioco bocce, piscina, tennis, ecc.) nell’ambito di un’area di pertinenza massima di mq. 2000.
L’ampliamento possibile, di strutture e attrezzature per l’agriturismo, comporta l’adeguamento delle aree riservate a parcheggio nella misura di 0,4 mq./mq. di superficie lorda effettivamente adibita o adibibile alla ristorazione anche a cielo aperto e alla ricezione.
Per il riconoscimento e l’attuazione di nuove attività agrituristiche vale quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e dalla normativa di P.R.G. prevista per la zona agricola.


art. 80 ALLEVAMENTI INTENSIVI

Sulle tavole di P.R.G. sono stati individuati tutti gli allevamenti di bestiame esistenti nel territorio comunale e risultanti dalla schedatura zootecnica effettuata dal Comune.
Il Funzionario Responsabile del Servizio, ogni qualvolta dovrà rilasciare una concessione edilizia riguardante uno degli allevamenti individuati, o civili abitazioni ricadenti entro un raggio di 700 m. dal limite degli allevamenti stessi, escluso le abitazioni rurali legate ai fondi, dovrà verificare le dimensioni e le caratteristiche igienico-sanitarie dell'allevamento e, in relazione a ciò determinare, ove del caso, la zona di tutela prevista dalla D.G.R. n. 7949 del 23/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni

Per gli allevamenti non contemplati nei commi precedenti, fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. n° 7949/89, si prescrive quanto segue:

DISTANZE DELLE NUOVE STALLE PER ALLEVAMENTI IN FUNZIONE DEL FONDO DALLE CASE DI CIVILE ABITAZIONE SPARSE, DALLE ABITAZIONI RURALI DI FONDI FINITIMI, FATTA ECCEZIONE PER L'ABITAZIONE DEL PROPRIETARIO, E DALLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE A B C F

ANIMALI N. CA PI ML. N. CAPI ML. N. CAPI ML. N. CAPI ML.
1) bovini Da 1 a 3 0 Da 4 a 10 20 Da 11 a100 80 >100 D.G.R. 7949
2) suini // // Fino a 5 20 Da 6 a 100 100 >20 D.G.R. 7949
3) galline Da 1 a 10 0 Da 11 a 20 20 Da 21 a 100 60 >100 D.G.R. 7949
4) polli Da 1 a 10 0 Da 11 a 20 20 Da 21 a 100 60 >100 D.G.R. 7949
5) tacchini Da 1 a 5 0 Da 6 a 10 20 Da 11 a 100 60 >80 D.G.R. 7949
6) conigli Da 1 a 10 0 Da 11 a 20 20 Da 21 a 100 60 >100 D.G.R. 7949
7) oche ed anatre Da 1 a 5 0 Da 6 a 10 20 Da 11 a 50 60 >60 D.G.R. 7949



art. 81 ZONE F – SERVIZI

Destinazione d’uso e funzioni ammesse
Servizi e attrezzature pubbliche e di pubblico interesse: Municipio, scuole, chiese, centri sociali, impianti sportivi, impianti tecnologici in genere, parcheggi, ecc. o ad uso pubblico.

Modalità di intervento
Intervento diretto su progetti approvati dagli Organi competenti.

Parametri di intervento
L’attuazione degli interventi previsti dovrà essere oggetto di studi particolari anche ai fini di un adeguato inserimento delle nuove costruzioni nel contesto urbanistico.
E’ sempre ammessa il posizionamento temporaneo di chioschi a carattere precario e di locali prefabbricati di mescita e per il ristoro, convenzionati nelle aree libere da attrezzature.
In particolare per le zone destinate ad impianti sportivi è consentita la costruzione di adeguate attrezzature di ristoro, funzionali e proporzionate all’uso degli impianti medesimi.
Per le aree destinate ad attrezzature scolastiche e sanitarie, centri sociali, ecc. devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia.
Secondo le specifiche destinazioni delle singole zone F e nel rispetto delle relative normative, la realizzazione delle strutture e l’utilizzazione delle medesime potranno essere affidate a privati con apposita convenzione che preveda modalità di intervento, di gestione e tempi di durata, da approvarsi dal Consiglio Comunale.
Gli interventi ammessi sono subordinati ad una accurata verifica dei terreni di fondazione, anche a mezzo di specifiche prove se ritenute necessarie dal Responsabile del Settore, nonché un attento studio della situazione geologica ed idrogeologica nonché di valutazione di compatibilità ambientale per le aree inserite nel S.I.C.
Gli interventi ubicati in aree contigue al S.I.C. ma che non interferiscono ambientalmente è sufficiente una Relazione di Compatibilità dell’Intervento.
Inoltre i progetti dovranno essere corredati dai pareri degli Enti preposti alla specifica tutela e/o controllo di legge ( Provincia, Vigili del Fuoco, Consorzi, Enel, ecc. ).


art. 82 ZONA FA – ISTRUZIONE

Per le nuove costruzioni gli indici stereometrici saranno fissati dai singoli progetti funzionali nel rispetto della legislazione vigente.
In particolare sono fatte salve le zone previste dal D.M. 18/12/75 per l’attuazione dell’art. 9 della L.S. 412/75.


art. 83 ZONA FB – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Gli indici stereometrici e i parametri di intervento sono stabiliti nell’ambito dei singoli progetti nel rispetto della legislazione vigente.
Negli elaborati di piano vengono evidenziate le aree in base alle loro specifiche funzioni, puntualizzando: isole ecologiche, depositi di gas combustibile, attrezzature private di interesse religioso, centro di compostaggio e spazi attrezzati per pic-nic.
In particolare per quest’ultime posizionate in aree in fregio alla viabilità principale potranno essere attrezzate con sedili, panche, cestini, illuminazione a servizio della sosta temporanea di turisti. Le strutture di arredo dovranno utilizzare materiali compatibili ed in armonia con la tutela dell’ambiente e del paesaggio montano.
La zona di Mazzurega Ia/8 opportunamente identificata graficamente non si presta alla realizzazione di strutture fisse e la zona a Verago Ic/17, classificata come “terreno pessimo”, è soggetta ad un attento studio geologico per ogni trasformazione ammessa.


art. 84 ZONA FC – AREE ATTREZZATE A PARCO GIOCO E SPORT

Le aree interessate potranno essere sistemate a giardino, a prato e con alberature anche di alto fusto, usando essenze autoctone o naturalizzate, a percorsi pedonali e/o sistemate con attrezzature sportive o ricreative.
Le zone di Verago VAa/30 ed VAa/31 identificate con apposita grafia sono classificate come “terreno pessimo” ed ogni intervento è soggetto ad un attento studio geologico.
Negli elaborati di piano vengono evidenziate le aree in base alle loro specifiche funzioni, puntualizzando:
giardini di quartiere;
impianti sportivi;

Parco urbano – Monte Fumana
In particolare le aree VAa/25 di Mazzurega e VAa/33 di Breonio, è data la possibilità dell’intervento di privati o Enti attraverso opportuna convenzione, su sedimi in concessione od in proprietà degli stessi previa presentazione di un progetto alle seguenti condizioni:
l’intervento minimo può riguardare anche solo parte della zona ma deve costituire comunque un lotto funzionale,
è consentita l’edificazione di volumi destinati a servizio delle strutture sportive, come spogliatoi, bar, ecc, con i seguenti parametri:

copertura massima 0,05 mq/mq (non comprensive delle coperture degli impianti sportiv);
h massima dei fabbricati di servizio ml. 3,5;
indice di edificabilità fondiaria 5 mc/mq (limitatamente ai volumi accessori)
distanza minima da confini 5,00 ml e comunque non inferiore ad altezza fabbricato.



art. 85 ZONA FC – AREE SPORTIVE PRIVATE DI PUBBLICO INTERESSE

Per l’area classificata dalla Variante la P.R.G. come VAb/22 di proprietà della Ditta Cementirossi e convenzionata con il Comune di Fumane per la fruizione pubblica degli impianti sportivi, è consentita l’edificazione di volumi destinati a servizio delle strutture sportive, come spogliatoi, bar, locali tecnici, ecc, con i seguenti parametri:

copertura massima 35% dell’area comprensiva della superficie coperta degli impianti sportivi;
h massima dei fabbricati come fabbricato esistente più alto
distanza minima da confini 5,00 ml e comunque non inferiore ad altezza fabbricato.



art. 86 ZONA FD – PARCHEGGI

Aree destinate alla sosta di autoveicoli, motocicli e bicicli.


art. 87 ZONA DI VERDE PRIVATO VINCOLATO

Trattasi di parchi, giardini. o di spazi a colture ortive di cui interessa la conservazione o di fabbricati di particolare pregio.
Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone residenziali "B" e "C" mentre concorrono alla potenzialità per le zone agricole..
Trattasi di parchi, di giardini, di orti o di particolari colture nei quali è vietato abbattere piante autoctone d'alto fusto esistenti o comunque modificare la fisionomia ambientale precostituita.
Per i fabbricati esistenti all'interno di tali ambiti é ammesso il restauro, il risanamento, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia.
Gli aumenti di volume sono ammessi "una tantum" esclusivamente se diretti a dotare gli alloggi dei necessari servizi igienici e impianti tecnologici, nella misura massima di 30 mc ed a condizione che vengano rispettate le caratteristiche degli edifici.
Quando trattasi di ambiti su cui sono realizzati vivai di floricoltura le essenze arboree potranno avere il normale avvicendamento dovuto alla loro commercializzazione.
E' ammessa la costruzione di manufatti interrati a servizio delle residenze.
Nelle aree classificate come Verde Privato, compatibilmente con la tutela ambientale, possono essere realizzate piscine e particolari attrezzature prive di volumetria per lo svago e lo sport a carattere privato.


art. 88 PERCORSI PEDONALI E/O PISTE CICLABILI

Per piste ciclabili si intendono:
i percorsi adeguatamente segnalati;
i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibiti esclusivamente al traffico ciclistico;
i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale traffico autoveicolare, adeguatamente separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscono la massima sicurezza;
le aree per parcheggio di biciclette
Le piste ciclabili devono essere progettate e realizzate ai sensi della L.R. n. 39/91 e seguendo le direttive e criteri tecnici per la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature ciclabili (D.G.R.V. n. 8081/91).
I percorsi pedonali dovranno essere realizzati con piani di calpestio adeguati, evitando gradonate, così da garantire anche per le persone disabili una facile possibilità di percorrimento.
Il disegno esecutivo delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali deve risultare positivamente verificato in relazione:
all’assetto urbanistico e infrastrutturale esistente e di previsione;
all’assetto morfologico del sito e degli insediamenti;
all’ambiente e al paesaggio tipico dei luoghi;
all’organizzazione attuale e di previsione della circolazione, del trasporto pubblico e della sosta, e sotto ogni altro aspetto rilevante.


art. 89 VINCOLO CIMITERIALE

Aree di rispetto destinate all’ampliamento dei cimiteri esistenti.
Sono ammesse solo costruzioni relative alla funzionalità e gestione del cimitero.
Le aree classificate come interesse comune all’interno della zone cimiteriale possono essere fruite per usi a cielo aperto.
L’eventuale riduzione del vincolo cimiteriale comporta l’automatica definizione delle aree interessate nell’ambito delle zone confinanti.
Tali aree se classificate come agricole concorrono alla definizione della volumetria ammessa per le zone agricole limitrofe.


art. 90 CONI VISUALI DI RISPETTO

Aree destinate a verde e a coltura agricola, vincolate per la salvaguardia di coni visuali di interessanti complessi di valore architettonico e ambientale.
Non è ammessa la nuova edificazione ad eccezione di quanto previsto dalla presente normativa.
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione ai sensi dell’art. 31 della L.S. 457/78.
Per l’edilizia residenziale esistente sono ammessi aumenti di volume fino al 20% della cubatura in essere fuori terra, con un massimo di mc. 100 abitabili per edificio e che non alterino visibilmente lo stato di luoghi e pregiudichino l’assetto del paesaggio. L’ampliamento non può superare l’altezza dell’edificio esistente e la nuova volumetria è calcolata sulle superfici con altezza abitabile.
E’ concessa la realizzazione di accessori interamente interrati a condizione che non alterino visibilmente lo stato dei luoghi o pregiudichino l’assetto del paesaggio. La loro volumetria e la superficie coperta non possono superare il 20% della volumetria e la superficie coperta residenziale esistente fuori terra.
E ammessa la piantumazione d’alto fusto limitatamente alle essenze autoctone o naturalizzate.
Tali aree se classificate come agricole concorrono alla definizione della potenzialità edificatoria ammessa per le zone agricole limitrofe, che comunque dovranno essere edificati esternamente al cono visuale.
Sono ammessi i porticati secondo le norme riportate nell’allegato “ Parametri e metodi di misurazioni “.
Per i soli fabbricati avicoli rientranti nel Cono Visuale di Rispetto di Villa della Torre, e situati all'interno dello specifico perimetro individuato nelle tavole di Piano è previsto un Piano di Recupero di Iniziativa Privata PR/2 a destinazione residenziale. Gli interventi di sostituzione edilizia che potranno comportare anche la demolizione e ricostruzione dei fabbricati su sedimi diversi, dovranno rispettare i seguenti parametri edificatori:

copertura massima 8%;
h massima dei fabbricati di servizio ml. 6,5;
indice di edificabilità fondiaria 0,25 mc/mq
distanza minima da confini 5,00 ml


Tipologia edilizia
Edifici isolati, a corte, in linea a schiera.

E' ammessa la piantagione d'alto fusto limitatamente alle essenze autoctone o naturalizzate.
Tali aree se classificate come agricole concorrono alla definizione della volumetria ammessa per le zone agricole limitrofe.
Nelle Z.T.O., compatibilmente con la tutela ambientale, possono essere realizzate piscine e particolari attrezzature prive di volumetria per lo svago e lo sport a carattere privato.


art. 91 VINCOLI MONUMENTALI

Trattasi di edifici vincolati ai sensi dell’art 1 della L.S. n. 1089/39.
E’ ammesso il restauro conservativo.
Nelle opere di restauro, manutenzione e di costruzione dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Architettonici competente per territorio.
Ai sensi degli artt. 2 e 5 del Dgls n. 490/99 i manufatti architettonici di proprietà delle Provincie, Comuni, Enti ed istituti legalmente riconosciuti, nel caso in cui rivestano interesse storico artistico ed abbiano più di 50 anni, sono sottoposti ipso jure alle disposizioni del menzionato decreto.

Elenco beni vincolati:

Villa Selle Fg. 21 – part. 267 sub 1-3/367/366a/b/369
Chiesa di santa Maria del Degnano Fg. 23 – part. 263
Villa Ravignani ora Baietta Fg. 38 – part. 25 e 26 parte fg. 35 part. 107


Vincolo rettificato ed ampliato art. 21 fg. 35 mapp. 151/106/152 – fg. 38 mapp. 66/20/64/589/590/ 591/592/593/585/586/587/588/47/594/65/51/54/ 55/595/50/53/52/49/1025/596/597/598/48/67/58/ 57/56/59/61/60/62/63/ 1415/1414/69/515/1126.
Villa della Torre Fg. 37 sez. U part. 211/212/213/214/215/216/257/265/269
Fg. 35 sez. U part. 158/125/126


art. 92 VINCOLO DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA

Vincolo 1 – Vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368 del 08/05/1904.
Per essi il P.R.G., anche se non evidenziati in cartografia, prevede l’inedificabilità assoluta fino a m. 10 dall’unghia esterna degli argini, ove esistono o dal ciglio per tutti i corsi d’acqua classificati nell’elenco delle acque pubbliche, in tutte le zone omogenee attraversate.
Vincolo 2 – Aree vincolate ai sensi della L.R. 61/85.
Per esse il P.R.G. prevede l’inedificabilità assoluta in zona agricola e nelle ZTO di espansione, per ml. 50,00 dal piede degli argini, ove esistono o dal ciglio. Il P.R.G. indica con grafia adeguata l’eventuale vincolo nelle aree urbane diverse dalle ZTO di espansione.
Vincolo 3 – Aree vincolate ai sensi della L.S. 431/85.
Fatta salva l’inedificabilità per le aree interessate dai precedenti vincoli 1 e 2, per la rimanente fascia, relativa ai corsi sottoelencati, l’edificabilità è ammessa ai sensi di legge.

Elenco dei corsi d’acqua vincolati con L.S. 431/85:

Valle Nogarole, Vaio Boralunga, Vaio Fradaroli; Torrente di Fumane;
Torrente Lena e Vaio di Cavalo o Prognetta Lena; Val Resenter;
Vaio Pangoni e Vaio Ronco; Progno di Breonio;
Vaio dei Molini alla Molina di Breonio.  


L’edificazione è subordinata ai nulla osta di legge degli Enti competenti secondo le specifiche normative.
Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.
Per gli edifici esistenti sono consentite le seguenti opere:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della L.S. 457;
ampliamento della destinazione residenziale o di ristoro in essere previo recupero dell’eventuale annesso rustico, fino a complessivi mc. 800, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 4 comma 4 e 5 della L.R. 24/85;
l’ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente o per copertura di scale esterne fino ad un massimo di 30 mc;
quanto previsto dal P.R.G. nell’ambito di corti di interesse culturale e ambientale normate ai senti dell’art. 10 della L.R. 24/85.
Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte del corso d’acqua.
Viene prescritta la tutela della vegetazione d’alto fusto autoctono ove compatibile con motivi funzionali e idraulici.
Tali vincoli sono validi anche per i corsi d’acqua che essendo intubati non compaiono in grafia.
Lungo l’asta torrentizia del Progno di Fumane e per le zone di attraversamento urbano del torrente Lena, è prescritta per motivi di rispetto idraulico, di possibile esondabilità e di evoluzione geomorfologica, una fascia di indedificabilità pari a mt.20.

art. 93 AREA DI RISPETTO DEI PUNTI DI PRELIEVO IDRICO

Le aree di rispetto dei punti di prelievo idrico di cui al D.P.R. 24/05/1988 n. 236, sono definite in funzione della situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa idrica.
Il P.R.G. tutela le fonti di approvvigionamento idrico situate nelle zone urbane stabilendo opportune aree di rispetto non edificabili intorno ai punti di prelievo.
L’Amministrazione con D.C.C. n. 28 del 15/04/91, individua le seguenti sorgenti con relative aree di rispetto nell’ambito del territorio comunale.

Lena Moraroni
Arbi Ziviana
Santoccio La Berta
Camporiondo Vaio Vaiara o Pomarole
Prari Casotto
Fontane Lavedine
Verago San Urbano
Vaio  


Nelle zone di rispetto, definite ai sensi dell’art.13 del PTRC, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
dispersione, ovvero immissioni in fossi non impermeabilizzati, di reflui fanghi e liquami anche se depurati;
accumulo di concimi organici;
dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
aree cimiteriali;
spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
aperture di cave e pozzi;
discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
impianti di trattamento di rifiuti;
pascolo e stazzo di bestiame.
Nelle zone di rispetto è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti, per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
Per la captazione di acque superficiali, si applicano per quanto possibile le norme di cui ai precedenti commi, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde al fine di prevenire dissesti idrologici nonché la deviazione a valle delle opere di presa delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.


art. 94 ZONA DI RISPETTO STRADALE

Aree a protezione del nastro stradale stabilite dalle prescrizioni del D.M. 1404 del 1/4/69, dal Nuovo Codice della Strada e comunque dalla legislazione vigente, nonché dalle Norme di Piano.
In tali zone di norma non sono consentite nuove costruzioni.
Le aree comprese sulle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle medesime.
Sono però ammesse, fatti salvi i nulla osta di Legge degli Enti competenti:
le costruzioni relative alla distribuzione di carburanti;
la costruzione di reti tecnologiche con ogni impianto ad esse relativo;
la costruzione di recinzioni, aventi altezze conformi alle prescrizioni del Regolamento Edilizio.
Per gli edifici esistenti sono consentite le seguenti opere:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della L.S. 457/78;
ampliamento della destinazione residenziale o di ristoro in essere, previo recupero dell’eventuale annesso rustico fino a complessivi 800 mc.;
l’ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente o per copertura di scale esterne fino ad un massimo di 30 mc.
Gli interventi edilizi saranno autorizzati purchè non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente e dell’ampliamento ammesso sul fronte stradale.
Nel caso di esproprio di edifici di abitazione per la realizzazione di strade o di loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume in area adiacente non di rispetto, purchè non destinata a spazi pubblici, di estensione anche inferiore minima di norma.


art. 95 VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO

Si riferisce ad aree vincolate ai sensi del R.D.L. 3267/23 e della L.R. 52/78.
Il perimetro è stato ripreso da tavole catastali in scala 1:10.000 presenti negli uffici comunali a cui si farà riferimento in caso di controlli.
Nell’ambito della stessa zona urbanistica, le aree sottoposte ai vincoli di cui al precedente articolo, sono computabili ai fini dell’edificabilità nei lotti adiacenti non sottoposti a vincolo, secondo gli indici stessi.
Sono prescritte specifiche indagini geologiche preventive, da allegarsi alla domanda di Concessione Edilizia, nelle aree a Vincolo Forestale Idrogeologico R.D.L. 3267/23 e L.R. 52/78 e nelle aree individuate specificatamente dal P.R.G.


art. 96 VINCOLO PAESAGGISTICO

L’intero territorio comunale è vincolato ai sensi della D.Lgs. 490/99 di cui vanno rispettate le prescrizioni.
Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica.


art. 97 101.VINCOLO ARCHEOLOGICO

Aree delimitate che per presenza di antichi manufatti sono vincolate per la salvaguardia e la valorizzazione delle testimonianze storico-architettoniche esistenti.
Esse sono delimitate in funzione di quanto prescritto a sensi del D.Lgs. 490/99.
Per gli edifici esistenti sono consentite le seguenti opere:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della L.S. 457/78;
E quant'altro concesso dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto.
La Soprintendenza competente ha comunicato i seguenti due siti con i relativi mappali a cui fare riferimento in caso di discrepanza tra i diversi supporti cartografici:
Monte Castello di Cavalo: Fg. 10 mapp. 198,199,202,145,143,196.
Scalucce: Fg. 1 sez. Unica Breonio, mapp. 355,351,360,364,363.

Nel le tavole di piano è evidenziato il sito Preistorico della Grotta di Fumane, i cui interventi sono demandati alla competente Soprintendenza.


art. 98 AREE (SIC) – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

-IT 3210002 Monti Lessini – Cascate di Molina
-IT 3210021 Monte Pastello.

NORME GENERALI
Trattasi di aree ricadenti all’interno del perimetro dei siti di importanza comunitaria -it 3210002 Monti Lessini – Cascate di Molina ed IT 3210021-Monte Pastello appositamente identificate e perimetrate dagli elaborati grafici del P.R.G.(Tav.13.3.c).
All’interno delle due aree SIC sopra citate è stata applicata una classificazione particolare delle zone del PRG considerando di prioritaria importanza la tutela dei valori naturalistici per i quali i siti sono stati designati e in secondo luogo la valenza paesaggistica.

ZONIZZAZIONE DEL PRG

ZONE “A” – ambiti territoriali omogenei interessati da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.
ZONE “B” - ambiti territoriali omogenei totalmente o parzialmente edificati, diverse dalle zone “A”
ZONE “C” - ambiti territoriali omogenei destinati a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o scarsamente edificate.
ZONE “D” - ambiti territoriali omogenei destinati ad insediamenti per impianti industriali, artigianali e commerciali.
ZONE “E” - ambiti territoriali omogenei destinati all’agricoltura ed alla silvicoltura.
ZONE “F” - ambiti territoriali omogenei destinati ad attrezzature ed impianti di interesse generale; possono essere pubbliche per la realizzazione di parchi, ospedali, ecc. o private per case di cura, per anziani, ipermercati, ecc.

ZONIZZAZIONE DEL PRG ALL’INTERNO DELLE AREE SIC

ZONE “A - SIC” - ambiti territoriali omogenei interessati da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.
ZONE “C - SIC” - ambiti territoriali omogenei destinati a nuovi complessi insediativi dove le caratteristiche di dimensioni e edificabilità sono state strettamente definite e delineate per garantire la maggiore integrazione con il contesto ambientale circostante .
ZONE “D - SIC” - ambiti destinati ad insediamenti per attività di limitate dimensioni e strettamente connesse alla fruizione turistico ricreativa dell’area SIC.
ZONE “E - SIC” – ambiti destinati all’agricoltura ed alla silvicoltura in cui sono consentite le attività tradizionali promuovendo interventi volti alla valorizzazione ambientale e alla tutela del territorio agricolo nelle sue diverse componenti.

ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di piante ad altofusto autoctone e/o naturalizzate presenti nel aree agro - silvo - pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
In fregio alle strade di lottizzazione, quando queste siano usate prevalentemente come via di comunicazione automobilistica, va studiata la realizzazione di idonee sistemazioni a verde con funzione di mitigazione visiva, valorizzando coni visuali e scorci di elementi caratterizzanti che permettano la valorizzazione del paesaggio.
Per quanto riguarda le testimonianze dell’architettura rurale tipica, in accordo con le singole norme di zona del P.R.G., andranno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.

ARREDO URBANO
E’ vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche o private di assistenza stradale. Tali insegne, che dovranno avere modeste dimensioni, dovranno essere posizionate esclusivamente lungo i tracciati delle strade principali e dovranno essere realizzate in legno, con scritte e figure in colori tenui. I percorsi secondari sterrati e i sentieri interni dovranno essere segnalati, a seconda della tipologia, in conformità alle previsioni normative previste dall’Ente Parco Naturale della Lessinia o secondo la metodologia segnaletica del Club Alpino Italiano.
E’ consigliata la posa di una opportuna segnalazione dei confini dell’area di interesse comunitario contenenti le norme di comportamento e le specie da tutelare all’interno del sito SIC.
Dovranno essere individuati, ove possibile, elementi di arredo urbano quali:
spazi di sosta per auto nelle vicinanze dei punti di partenza di sentieri o mulattiere;
panchine;
Al fine di garantire un’adeguata raccolta dei rifiuti è dovranno essere previsti appositi spazi per posizionare contenitori per la raccolta differenziata. Sono inoltre da prevedere barriere verdi attorno alle aree destinate a parcheggio e ai punti di raccolta dei rifiuti al fine di mitigare l’impatto negativo degli stessi.

NORME DI TUTELA
All’interno delle zone SIC valgono le seguenti norme di tutela. Non sono consentiti:
l’immissione in fossi o buche non impermeabilizzate, di reflui fanghi e liquami anche se depurati;
discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
impianti di trattamento di rifiuti;
la coltivazione di cave;

INQUINAMENTO LUMINOSO
Al fine di ridurre l’inquinamento luminoso ai sensi della L.R. n°22 del 27/06/97, all’interno dei confini del sito SIC l’illuminazione pubblica verrà posta ove strettamente necessaria, impiegando corpi illuminanti con grado di protezione IP 44 corrispondente alla normativa CEI EN 60598-2-3, per l’annullamento degli effetti nocivi da inquinamento luminoso.

ZONE “A, B, C - SIC”
Nelle zone territoriali omogenee A - SIC, B - SIC, C - SIC sono ammesse le destinazioni d’uso previste per le zone A, B, C dalle norme di attuazione generali del PRG ad eccezione di quanto segue:
autorimesse pubbliche;
negozi o botteghe che producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 o altre attività che generino volumi sostenuti di traffico;
sedi di istituti bancari ;
locali pubblici o circoli privati per il divertimento ed altri luoghi di svago, non appartenenti alla realtà locale, che siano incompatibili con il carattere residenziale della zona e producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 od altre attività che generino volumi sostenuti di traffico;
ampliamenti per il recupero di vecchie costruzioni non residenziali incompatibili con l’architettura e la tipologia originarie;
l’uso, per le recinzioni, di reti metalliche plastificate o ferro o legno verniciato.

ZONA “E – SIC- RURALE ”
All’interno dei confini delle aree SIC in esame la zona territoriale omogenea “E – RURALE” è stata suddivisa nelle seguenti sottozone in relazione alle differenti caratterizzazioni agronomiche, geomorfologiche e paesaggistiche che connotano il territorio comunale:
SOTTOZONA “E1 - SIC” aree caratterizzate dalla presenza di colture agricole tipiche specializzate o da particolari connotazioni ambientali anche in riferimento alla particolarità ambientale della zona SIC;
SOTTOZONE “E2a –SIC ed E2b - SIC” aree caratterizzate dalla presenza di colture agricole che contribuiscono alla composizione del paesaggio agricolo o da connotazioni ambientali di minor pregio rispetto le zone E1 – SIC.

Al fine di tutelare e salvaguardare le peculiarità paesaggistiche e ambientali anche all’interno delle zone SIC si sono individuate alcune norme generali da applicare ad entrambe le sottozone E1 – SIC ed E2 - SIC:
II miglioramenti fondiari. Per quanto riguarda le sistemazioni dei terreni finalizzate a miglioramento fondiario sono da mettere in opera le seguenti “sistemazioni” già attualmente diffuse nel territorio comunale:
la sistemazione per terrazzamenti: si tratta di sistemazioni che si giustificano per colture di pregio; il loro ottenimento richiede anche notevoli movimenti terra e la ricomposizione paesaggistica dei manufatti con riproposizione delle murature di sostegno in sasso realizzate con metodo “a secco” o posate in malta di calce;
la sistemazione a ritocchino, probabilmente la più antica fra le sistemazioni dei terreni in pendio, che richiede anch’essa notevoli movimenti terra, diffusa recentemente sia nel comune di Fumane che nel vicino comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Tutti i miglioramenti fondiari, per superfici superiori a 0,5 ha, devono essere supportati da una adeguata relazione agronomica che evidenzi come l’intervento in progetto non vada a danneggiare l’eventuale presenza di specie inserite nell’elenco del sito comunitario interessato.

La valorizzazione ambientale. All'interno delle sottozone “E1 – SIC ed E2 - SIC” Rurali, il P.R.G. in attuazione delle direttive di pianificazione di livello superiore, promuove interventi volti alla valorizzazione ambientale al fine di tutelare il territorio agricolo nelle sue diverse componenti: in particolare gli interventi dovranno favorire la realizzazione e il mantenimento di siepi, filari e macchie campestri poste lungo il perimetro dei campi, nonché la messa a dimora di essenze arboree autoctone e/o naturalizzate lungo le strade vicinali, con particolare riferimento a quelle poste in vicinanza di aree di interesse paesaggistico ed ambientale.

SOTTOZONA “E1- SIC”
Per le zone E1 - SIC, allo scopo di garantire un’adeguata tutela dell’ambiente, valgono le disposizioni generali prescritte per le sottozone E1 con le seguenti eccezioni:
non è ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti classificati come produttivi ai sensi della DGR 7949/89 e intensivi ai sensi della LR 24/85;
non sono consentite le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquicoltura e per agricoltura specializzata. E’ consentita ogni altra tipologia di serra mobile;
considerata la fragilità ambientale della zona e l’indubbio interesse paesaggistico, la realizzazione di nuove costruzioni in zona rurale E1 – SIC è subordinata oltre a quanto specificato nelle disposizioni generali previste per la zona E1, anche alla predisposizione di una relazione di valutazione di incidenza ambientale secondo i contenuti della D.G.R n. 2803 del 4 ottobre 2002;

SOTTOZONA “E2 - SIC”

Per le zone E2 - SIC, allo scopo di garantire un’adeguata tutela dell’ambiente, valgono le disposizioni generali prescritte per le sottozone E2 con le seguenti eccezioni:
non possono essere realizzate, se non legate alla singola residenza, piscine e particolari attrezzature anche se prive di volumetria per lo svago e lo sport a gestione pubblica o privata che vadano ad arrecare qualsiasi forma di disturbo;
non è consentito l’ampliamento e la variazione di destinazione d’uso per attività artigianali ed esercizi pubblici e commerciali. L’approvazione potrà essere concessa con delibera motivata del Consiglio Comunale in relazione alle singole richieste, quando ciò non comporti alcun aumento di volume degli edifici esistenti al momento di adozione del P.R.G e le attività previste non vadano ad arrecare qualsiasi forma di disturbo.

A) RESIDENZE
All’interno delle zone agricole “E2 – SIC” valgono le seguenti disposizioni:
Non è consentita la realizzazione di nuove residenze di abitazione. Per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione;
per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni, dalla data del 05/03/1985, è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800;
per usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L.R. n. 9/97, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc. 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica;
in ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile é ammessa l’utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d’uso della parte rustica deve essere comprovata dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.

B) ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI
All’interno delle zone agricole “E2 – SIC” valgono le seguenti disposizioni:
la costruzione di annessi rustici, è ammessa, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2 % del fondo rustico previa presentazione di un “progetto definitivo” contenente anche una relazione di valutazione di incidenza ambientale secondo i contenuti della D.G.R n. 2803 del 4 ottobre 2002;
il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui alla presente lettera è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona, come per le sottozone E1;
per le strutture non più funzionali alla conduzione del fondo è ammessa la trasformazione di destinazione d'uso purché compatibile con le caratteristiche dell'edificio e sempre e comunque che tale destinazione risulti ammessa nella zona rurale;
non è ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti classificati come produttivi ai sensi della DGR 7949/89 e intensivi ai sensi della LR 24/85. Per quelli esistenti sono invece ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e l’adeguamento igienico-sanitario. Il loro ampliamento è ammesso esclusivamente per adeguamenti alla normativa in materia del benessere degli animali e non ad un aumento del peso vivo allevabile.


art. 99 TRACCIATI ELETTRODOTTI


Il P.R.G. identifica con apposita grafia il tracciato degli elettrodotti riportati sulla Carta Tecnica Regionale che interessano il territorio comunale. Nuovi tracciati potranno essere evidenziati o inseriti previa idonea documentazione.
L’elettrodotto estende una fascia di rispetto dall’asse centrale degli stessi, all’interno della quale non deve essere consentita la presenza di abitazioni e di altri luoghi di abituale prolungata permanenza, così come indicato dall’art. 3 della bozza di D.P.C.M. “relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati da frequenze o da impianti fissi non contemplate dal D.M. n. 381/1998”.
Per la dimensione delle fasce di rispetto per tutti gli elettrodotti con cavo aereo con tensione nominale uguale o superiore a 132 kv si fa riferimento alla proposta dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) così come riportata nella D.G.R.V. n. 1526 del 11/04/2000 di cui alla L.R. 27/93 e s.m.i..
Per gli edifici esistenti sono consentite le seguenti opere:
quanto previsto dal capitolo aumento della volumetria esistente;
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della L.S. 457;
ampliamento della destinazione residenziale o di ristoro in essere previo recupero dell’eventuale annesso rustico, fino a complessivi mc. 800, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 4 comma 4 e 5 della L.R. 24/85;
quanto previsto dal P.R.G. nell’ambito di corti di interesse culturale e ambientale normate ai senti dell’art. 10 della L.R. 24/85.
Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento del fronte dell’edificio esistente verso l’asse dell’elettrodotto.
Il completamento di aree anche in P.A. convenzionati, o l’ampliamento di edifici esistenti all’interno di insediamenti civili preesistenti è ammesso anche se ricadenti nel vincolo determinato dall’esistenza di un elettrodotto.
Non è ammesso il frazionamento a fini edificatori di lotti esistenti e la realizzazione di nuove aree di espansione anche se oggetto di P.A.
Tali vincoli decadono qualora venissero a mancare la tensione o l’esistenza dell’elettrodotto stesso.


art. 100 IMPIANTI PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

L’installazione di impianti è regolata dalla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 1999 n. 4433.
“Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati distributori stradali di carburante (art. 2, comma 1 del Disg. 11 febbraio 1998 n. 32, modificato dall’art. 1 del Disg. 8 settembre 1999 n. 346 e dal D.L. 29 ottobre 1999 n. 383). Intervento sostitutivo regionale”.

art. 101 MANUFATTI DA DEMOLIRE

Edifici da abbattere.
Per essi è consentita la sola manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 31 della L.S. 457/78.

art. 102 INQUINAMENTO LUMINOSO

Le opere o gli interventi che comportino misure per la prevenzione degli effetti da inquinamento luminoso, sono assoggettate alla disciplina di cui alla L.R. 27 giugno 1997 n. 22.

art. 103 IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Per installazioni ed impianti di telefonia mobile, in analogia a quanto stabilito dal D.M. 381 del 10 settembre 1988, si dovrà fare riferimento al “Regolamento Comunale delle procedure di installazione degli impianti di telefonia cellulare”.

COMUNE DI FUMANE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Approvato con deliberazione consiliare n.-12 del 22.05.2007)


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