Piano Casa
DEFINIZIONE LIMITI, MODALITA’ E CRITERI DI APPLICAZIONE L.R. 14/2009 PIANO CASA
INDICE
Art.1 - FINALITÀ
Art. 2 - DEFINIZIONI
Art. 3 - DISPOSIZIONI SUGLI AMPLIAMENTI
Art. 4 - MODALITÀ
Art. 5 - LIMITI DI APPLICAZIONE
Art. 6 - VERIFICA PER L'ADEGUAMENTO DEL MAGGIOR CARICO URBANISTICO
Art. 7 - CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI AMPLIAMENTI
Art. 8 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE TETTOIE E PENSILINE
Art.9 - DISCIPLINA GIURIDICA
Art. 10 - DURATA DELLE NORME
Art. 11 - DISPOSIZIONI VARIE
art. 1 FINALITÀ
La Regione Veneto ha promulgato in data 11.07.09 la Legge n. 14 (Piano Casa) allo scopo di incentivare il mercato immobiliare, che in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, premia con incentivi volumetrici per gli edifici residenziali e di superficie coperta per gli edifici adibiti ad altro uso, gli interventi di ampliamento dell'edificato volti al rinnovamento del patrimonio edilizio esistente e favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
Il presente Regolamento integra le Norme Tecniche Di Attuazione ed il Regolamento Comunale vigente di PRG.
Per la durata dell'efficacia della legge (11.07.2009 - 11.07.2011) le norme contenute nel presente Regolamento prevalgono su quelle vigenti di PRG per i progetti presentati in attuazione di quanto previsto dalla legge 14/2009.
art. 2 - DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definiscono:
"Piano Casa"
La Legge Regionale n. 14/2009 del 08/07/2009 pubblicata sul BUR n 56 del 10/07/2007.
"P.R.G"
Il Piano Regolatore Generale vigente.
"P.A.T."
Il Piano di Assetto del Territorio previsto dalla L.R. n° 11/2004.
"Piano Attuativo (P.U.A.)"
I piani di cui all'articolo 19 della L.R. N° 11/2004.
"Prima Casa di abitazione"
Ai fini della presentazione delle richieste di ampliamento per "Prima abitazione del proprietario" di cui all'art. 7 della L.R.V. n. 14/2009 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'art. 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo risiede alla data di presentazione dell'istanza.
Tale agevolazione potrà essere ottenuta una sola volta durante il periodo di efficacia della legge.
"Edifici residenziali"
Gli edifici destinati a residenza. Sono assimilate alla residenza al fine del calcolo del volume gli accessori fuori terra come ripostigli, garage e cantine strettamente correlati alla residenza.
"Edifici adibiti ad uso diverso"
Gli edifici non ricadenti nella definizione precedente ancorché realizzati entroterra, la cui superficie coperta sarà da considerare la sagoma del fabbricato.
"Volume esistente"
Il volume edilizio legittimamente realizzato o legalmente legittimato alla data del 11/07/2009 in relazione alla destinazione d'uso ed alla categoria urbanistica di appartenenza, calcolato in conformità delle norme di P.R.G. vigente.
"Volume esistente interrato"
Il volume del fabbricato sottostante il livello naturale del terreno.
"Cortina edilizia"
La tipologia edilizia in cui il fronte costituito da un insieme di edifici è disposto, senza soluzioni di continuità e per una lunghezza considerevole, lungo un asse viario urbano o altro simile elemento di allineamento.
"Destinazione d'uso degli edifici"
Destinazione d'uso prevista dal progetto di intervento ed oggetto di atto di assenso - comunque denominata - ricompresa o compatibile con la categoria urbanistica di appartenenza ai sensi del D.M. 1444/68 e degli strumenti urbanistici vigenti.
"Superficie coperta esistente"
La superficie coperta legittimamente realizzata o legalmente autorizzata alla data del 11/07/2009, in relazione alla destinazione d'uso ed alla categoria urbanistica di appartenenza, calcolata secondo le norme di P.R.G. vigente.
"Zona territoriale propria"
Zona territoriale omogenea del PRG vigente di cui al D.M. 1444/68, nella quale è ammessa o compatibile la destinazione d'uso degli edifici oggetto di intervento.
"Edifici realizzati anteriormente al 1989"
Gli edifici legittimati da titoli abilitativi, ancorché in sanatoria, realizzati in conformità al titolo abilitativo edilizio la cui dichiarazione di fine lavori depositata in Comune documenti la data di fine lavori entro il 31.12.88. In mancanza può essere assunta la data di fine lavori indicata nel certificato di collaudo statico regolarmente depositato o nella richiesta o certificato di agibilità/abitabilità. Nei casi di titolo abilitativo in sanatoria, quale data di fine lavori si assume quella dichiarata nell'istanza o desumibile dagli allegati della medesima.
Per gli edifici realizzati in data anteriore al 01/09/1967, l'anteriorità e la non successiva modificazione necessitante al titolo abilitativo è dichiarata dall'avente titolo dell'edificio mediante autocertificazione.
"Edificio esistente"
Ai fini dell'applicazione del Piano Casa si considera edificio esistente il manufatto anche privo di agibilità che alla data del 11/07/2009 sia caratterizzato perlomeno dalla presenza della struttura portante e dalla copertura, indipendentemente dalla sua destinazione d'uso e dimensione. Secondo il disposto di cui all'art. 9, comma 6, gli ampliamenti di cui all'articolo 2 del Piano Casa si applicano anche a quegli edifici che non sono ancora stati realizzati, ma il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31/03/2009. Gli ampliamenti dell'articolo 3 del Piano Casa si applicano anche agli edifici che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, siano già stati demoliti o siano in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo ed alla data del 11/07/2009 non sia già avvenuta la ricostruzione, fermo restando quanto dall'art. 2.
Per avvenuta ricostruzione ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 3 comma 1, si intende la presentazione della denuncia di ultimazione lavori nei limiti temporali previsti dal permesso di costruire.
"Ristrutturazione Edilizia"
Gli'' ''interventi di ristrutturazione edilizia possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all'interno della sagoma del fabbricato precedente.
Sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione per la parte in cui mantengono volumi e sagoma del volume esistente di cui rispettano le prescrizioni in materia di indici di edificabilità ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che è soggetta alle norme di legge vigenti per i nuovi edifici.
Per le parti dell'edificio, non rispettanti le norme vigenti, l'eventuale ricostruzione delle stesse deve riproporre sporti e vedute con dimensione e posizione analoghe alla parte demolita fatte salve le modifiche consentite dal Codice Civile.
"Corpo edilizio contiguo esistente"
Corpo edilizio legittimamente realizzato legalmente legittimato, che abbia almeno una superficie di contatto fisico tra le murature dei solidi costituenti l'edificio di riferimento o quello oggetto di intervento.
"Corpo separato accessorio e pertinenziale"
Costruzione autonoma che preesista o venga realizzata nell'area di pertinenza dell'edificio principale.
Affinché sussista il carattere di accessorio e pertinenziale, definito dall'art. 2 comma 2 del "Piano Casa", il corpo edilizio separato dovrà:
- presentare un nesso oggettivo, strumentale e funzionale con l'edificio principale;
- costituire corpo accessorio ad un edificio preesistente, edificato legittimamente;
- ricadere nelle zone B, C, D e E e in ogni caso collocarsi nel raggio di 50 metri dall'ingresso principale dell'edificio oggetto di intervento su terreno di proprietà.
Vanno considerate pertinenze solo i manufatti che abbiano la funzione di accrescere il valore e l'utilità dell'immobile principale, non suscettibili di produrre un proprio reddito, garages esclusi, e di dimensione modesta rispetto all'immobile principale al cui servizio sono destinati (cfr. D.G.R. n. 2797 del 22/09/2009).
"Case a schiera"
Si intendono quei edifici costituiti da un unico complesso abitativo composto da più di due unità abitative accostate una a fianco dell'altra, aderenti in tutto o in parte su almeno un lato e aperti su almeno due lati, che risultino omogenee ed uguali nella composizione volumetrica e prospettica, con elementi architettonici in ripetizione.
"Tettoie e pensiline"
Sono considerate pensiline o tettoie le strutture sporgenti da edifici destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l'esterno. Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all'intradosso della copertura, maggiore di 3,5 ml dal piano di campagna, ovvero 2,5 ml dal piano pavimentato sul quale vengono realizzate. Altezze diverse sono ammesse per migliorare il decoro degli edifici a cui vengono annesse.
art. 3 DISPOSIZIONI SUGLI AMPLIAMENTI
- L'ampliamento definito dall'art. 2, commi 1 e 2 del "Piano Casa", si considera aderente qualora venga effettuato lungo vettori orizzontali o verticali che mantengono almeno una superficie di contatto tra i solidi costituenti l'edificio esistente e quello di progetto.
- L'ampliamento definito dall'art. 2, commi 1 e 2 del "Piano Casa", va calcolato sull'edificio esistente a cui può essere aggiunta l'eventuale capacità insediativa residua del lotto (quest'ultima da usufruirsi secondo le disposizioni di P.R.G. e mediante istanza di cui al D.P.R. n. 380/01).
- L'ampliamento definito dagli articoli 2, 3 e 4 del "Piano Casa" potrà superare le altezze massime previste dalle Norme Tecniche di Zona di P.R.G. vigente per un massimo del 20 per cento ad eccezione delle Zone Territoriali Omogenee B e D per le quali rimane confermata l'altezza stabilita dallo strumento urbanistico. Sarà inoltre possibile ricavare un piano abitabile in più rispetto a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.. Nel merito dei piani interrati la loro superficie lorda non può superare l'80% della superficie del lotto.
- In tutte le zone del territorio comunale e per tutte le destinazioni l'ampliamento definito dagli articoli 2, 3 e 4 del "Piano Casa" dovrà rispettare i limiti minimi di distanze dai confini, dagli edifici e dalle strade fissati da Normative Statali, Regionali, Reg.to Edilizio e Norme Tecniche di P.R.G.. Dovranno essere rispettate le distanze tra fabbricati e/o tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio come da norme di P.R.G. e di grado superiore.
- L'ampliamento di superfici destinate ad attività commerciali non potrà superare i limiti previsti dalla Legge Regionale 15/2004 per gli esercizi di vicinato pari a mq 150, fatte salve le norme relative alla realizzazione degli standards.
- Le residenze esistenti, intese come abitazioni del custode, nelle strutture produttive presenti in zona D possono essere ampliate del 20% con un massimo di 100 mc, e dovranno formare unico corpo con l'abitazione esistente.
- In tutte le zone del territorio comunale e per tutte le destinazioni, l'applicazione del "Piano Casa" dovrà rispettare tutte le norme igienico-sanitarie previste per l'edificazione edilizia (R.A.I., dimensioni minime dei locali, altezze interne, ecc.), siano esse dettate dalle disposizioni di P.R.G. comunale che di carattere superiore (Statali, Regionali, ecc.).
art. 4 MODALITÀ
- L'ampliamento che determina un aumento delle unità abitative dovrà ricavare le aree a servizi previste dalla L.S. 122/89 per le nuove unità e quelle preesistenti, anche se le preesistenti ne erano sprovviste. L'aumento di unità abitative deve prevedere un ulteriore posto auto per unità residenziale esterno su area privata ad uso pubblico aggiuntivo rispetto alla L. S. n° 122/89. Sono ammesse deroghe per motivazioni specifiche documentate che dovranno essere valutate ed approvate dal Consiglio Comunale, in tal caso è prevista la monetizzazione.
- L'ampliamento per gli edifici residenziali si determina in volume, mentre per gli edifici con altre destinazioni va calcolato in termini di superficie coperta, per i fabbricati interrati sarà possibile il loro ampliamento anche fuori terra.
- L'ampliamento delle superfici con altra destinazione deve prevedere la dotazione delle aree a servizi secondo la categoria di appartenenza.
- L'ampliamento in zona agricola viene calcolato sul volume dell'edificio esistente con destinazione residenziale e l'ampliamento dovrà utilizzare gli eventuali annessi presenti nell'aggregato salvo diversa attestazione I.R.A. Unicamente per la "Prima casa d'abitazione" può essere calcolato nelle potenzialità di 800 mc quando l'edificio ha una volumetria inferiore.
- Qualora l'ampliamento riguardi case a schiera così come definite dal presente regolamento, dovrà corrispondere ad un progetto architettonico unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo. Tale progetto dovrà garantire che l'ampliamento avvenga in maniera uniforme e con le stesse modalità.
- L'ampliamento di edifici condominiali può essere realizzato anche separatamente per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio e nel rispetto del decoro dell'edificio.
- La superficie massima non computabile volumetricamente per le tettoie e pensiline non può essere maggiore di 10 mq per ogni KW e/o KWp di potenza dell'impianto, con un massimo di 60 mq, riferita ad ogni singola unità abitativa.
"Contributo di costruzione"
Non potranno beneficiare dello scomputo del contributo di costruzione coloro che ampliano la prima casa d'abitazione per ottenere più unità immobiliari.
"Norme di carattere superiore"
Sono fatte salve tutte le applicazioni delle normative di carattere superiore per le costruzioni edilizie con particolare riferimento alle normative antisismiche, alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, igienico sanitarie, ecc...
art. 5 LIMITI DI APPLICAZIONE
Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del "Piano Casa" NON si applicano:
-
Nelle zone "A Centro Storico", "A1 Aree Militari" e nelle "Corti Rurali" ai sensi dell'art. 10 delle L.R. N° 24/85, così come perimetrate e definite dal P.R.G. vigente.
- Ai fabbricati vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto Legislativo 22/01/2004 n°42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge n° 137 del 6/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni fatte salve le autorizzazioni rilasciate degli enti competenti.
- Nelle aree di interesse archeologico identificate con preciso provvedimento.
- Negli edifici ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge n°47 del 28/02/1985. "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo.
- Agli edifici ricadenti nelle aree di rispetto cimiteriale, fluviale.
- gli edifici ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche.
- Agli edifici ed alle aree ricadenti all'interno delle zone D1a1, D1a2, D5a e D5b e alle attività produttive fuori zona classificate come "D3".
- Ai mulini posti all'interno del Piano di Recupero individuato dal P.R.G. in Loc. Molina e a tutti i mulini in generale.
- Ai Piani Attuativi o di Recupero di qualsiasi natura o destinazione territoriale indipendentemente dalla data di presentazione, fatti salvi gli edifici già edificati al loro interno alla data di entrata in vigore della legge.
- Alle attrezzature all'aperto (campeggi, ecc.) di cui all'art. 4, comma 1°.
- Agli edifici anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione e rimessa in pristino a prescindere dal fatto che gli stessi vengano materialmente demoliti; in tali casi viene escluso dai benefici di legge l'intero edificio anche laddove la parte abusiva da demolire sia ben distinguibile e scorporabile dalla restante legittima parte del fabbricato. Possono invece beneficiare delle disposizioni della L.R. 14/09 gli edifici interessati da abusi sanzionabili esclusivamente in via pecuniaria, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel Titolo IV, capo II, del D.P.R. 380/01, sempreché la sanzione sia stata pagata prima della presentazione della richiesta di titolo abilitativo. (cfr D.G.R. n. 2797 del 22/09/2009)
Gli interventi previsti dall'articolo 5 (pensiline e tettoie), del "Piano casa" NON si applicano:
- Nelle zone "A Centro Storico", "A1 Aree Militari" e nelle "Corti Rurali" ai sensi dell'art. 10 delle L.R. N° 24/85, così come perimetrate e definite dal P.R.G. vigente.
- Ai fabbricati vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto Legislativo 22/01/2004 n°42 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge n° 137 del 6/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni fatte salve le autorizzazioni degli enti competenti.
Gli interventi previsti dall'articolo 2, del "Piano Casa" si applicano:
- Nell'ambito del "cono visuale di rispetto" purché l'intervento non superi l'altezza massima sia a monte che a valle dell'edificio interessato dall'ampliamento.
- Agli edifici ricadenti nella fascia di rispetto per elettrodotti. Nel caso di aumento delle Unità abitative soltanto previa presentazione di studio relativo all'esposizione alle onde elettromagnetiche che dimostri che il campo magnetico non supera i limiti previsti dalle vigenti normative.
- Agli interventi su edifici privati che sorgono su aree demaniali o su aree vincolate ad uso pubblico, a condizione che venga acquisito l'assenso dell'ente proprietario.
- Agli interventi su edifici in zona territoriale propria che ampliandosi in aderenza all'edificio esistente dovessero andare ad invadere la zona territoriale classificata come verde privato.
- Agli edifici in fascia di rispetto stradale qualora non sopravanzino in fronte strada, fatta salva l'acquisizione del nulla osta dell'ente proprietario della strada.
art. 6 VERIFICA PER L'ADEGUAMENTO DEL MAGGIOR CARICO URBANISTIC
Ad eccezione degli interventi relativi alla prima casa di abitazione, la presentazione della DIA per la realizzazione degli interventi é subordinata all'accertamento da parte del progettista asseverante dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (mediante elaborato grafico) ovvero, alla previsione progettuale del loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti.
Si applicano, in materia di determinazione degli standard le vigenti norme urbanistiche.
Le opere di urbanizzazione primaria la cui esistenza, sufficienza o necessità di adeguamento devono essere documentate dal professionista abilitato in sede di progettazione dell'intervento, sono le seguenti:
- strade residenziali;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato.
Qualora le opere di cui al precedente comma 3, lett. b) e g) e le relative aree di sedime non possano essere realizzate per impedimenti fisici o giuridici, o nel caso in cui il comune sulla base di criteri definiti con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, non ritenga opportuna, in base a valutazioni tecniche la loro realizzazione, é monetizzazione. In sede di presentazione delle istanze, in conformità ai tipi di procedimento, l'ufficio competente provvede alla determinazione dell'onere di monetizzazione sostitutiva a carico del richiedente, sulla base del computo metrico estimativo e preventivo di spesa allegati dal progettista o rilasciati dai gestori dei pubblici servizi competenti.
All'atto della presentazione della DIA, deve essere allegata l'autodeterminazione del contributo di costruzione sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato e l'attestazione di versamento del contributo autodeterminato, resta in ogni caso fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale, di procedere successivamente alla richiesta di conguaglio del contributo di costruzione effettivamente dovuto, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.
Nell'ipotesi di edificio o unità immobiliare destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo il cui diritto reale di godimento non sia totalitario, fermo restando il diritto all'ampliamento connesso con la destinazione a prima abitazione, spetta la riduzione del contributo, prevista dal comma 1, art. 7 della L.R. 14/2009, in quota proporzionale al titolo di proprietà o di godimento, in possesso alla data di presentazione della DIA afferente l'ampliamento.
art. 6 DISPOSIZIONI SUGLI AMPLIAMENTI
La Regione Veneto ha promulgato in data 11.07.09 la Legge n. 14 (Piano Casa) allo scopo di incentivare il mercato immobiliare, che in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, premia con incentivi volumetrici per gli edifici residenziali e di superficie coperta per gli edifici adibiti ad altro uso, gli interventi di ampliamento dell'edificato volti al rinnovamento del patrimonio edilizio esistente e favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
art. 7 CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI AMPLIAMENTI
Gli ampliamenti e la nuova edificazione concessi ai sensi del "Piano Casa" devono rispettare le caratteristiche costruttive e tipologiche previste dallo strumento urbanistico vigente.
art. 8 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE TETTOIE E PENSILINE
Le tettoie e pensiline così come definite dal presente regolamento sono finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici con un limite di 6KW. L'impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato ai sensi degli allegati 2 e 3 del D. M. 19.02.07. Eventuali serbatoi non potranno essere collocati in falda.
art. 9 DISCIPLINA GIURIDICA
-
Il presente regolamento, nelle materie disciplinate dal "Piano Casa" costituisce disciplina speciale rispetto alle previsioni del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di PRG che comunque rimangono come punto di riferimento per le parti non disciplinate.
- In caso di sovrapposizione, sul medesimo immobile, di più cause di esclusione, limitazione o condizione, si applica sempre quella più restrittiva.
- Nei casi in cui le presenti norme escludono, limitano o condizionano in senso restrittivo l'applicabilità degli articoli 2, 3 e 4 del "Piano Casa", trattandosi di disposizioni che restringono eccezionalmente gli interessi legittimi riconosciuti dalle disposizioni regionali, sono da valutarsi secondo il "principio di stretta interpretazione" ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
- Nel caso di entrata in vigore di nuove diposizioni regionali o comunque sovra comunali di carattere più restrittivo relativamente il Piano Casa, quanto contenuto nel presente regolamento viene automaticamente sostituito dalle nuove disposizioni.
art. 10 DURATA DELLE NORME
Le presenti norme fatta eccezione della definizione della Ristrutturazione Edilizia si applicano per i progetti presentati entro il 11/07/2011. È facoltà dell'Amministrazione nel biennio 11/07/2009 e 11/07/2011 integrare le presenti norme con apposita Delibera Comunale.
art. 11 DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
COMUNE DI FUMANE -
PROVINCIA DI VERONA -