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il comuneComune di Fumane - Statuto e Regolamenti

Piano Casa


DEFINIZIONE LIMITI, MODALITA’ E CRITERI DI APPLICAZIONE L.R. 14/2009 PIANO CASA



INDICE


Art.1 - FINALITÀ
Art. 2 - DEFINIZIONI
Art. 3 - DISPOSIZIONI SUGLI AMPLIAMENTI
Art. 4 - MODALITÀ
Art. 5 - LIMITI DI APPLICAZIONE
Art. 6 - VERIFICA PER L'ADEGUAMENTO DEL MAGGIOR CARICO URBANISTICO
Art. 7 - CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI AMPLIAMENTI
Art. 8 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE TETTOIE E PENSILINE
Art.9 - DISCIPLINA GIURIDICA
Art. 10 - DURATA DELLE NORME
Art. 11 - DISPOSIZIONI VARIE


 

art. 1 FINALITÀ

La Regione Veneto ha promulgato in data 11.07.09 la Legge n. 14 (Piano Casa) allo scopo di incentivare il mercato immobiliare, che in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, premia con incentivi volumetrici per gli edifici residenziali e di superficie coperta per gli edifici adibiti ad altro uso, gli interventi di ampliamento dell'edificato volti al rinnovamento del patrimonio edilizio esistente e favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il presente Regolamento integra le Norme Tecniche Di Attuazione ed il Regolamento Comunale vigente di PRG. Per la durata dell'efficacia della legge (11.07.2009 - 11.07.2011) le norme contenute nel presente Regolamento prevalgono su quelle vigenti di PRG per i progetti presentati in attuazione di quanto previsto dalla legge 14/2009.

art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definiscono: "Piano Casa"

La Legge Regionale n. 14/2009 del 08/07/2009 pubblicata sul BUR n 56 del 10/07/2007.

"P.R.G"
Il Piano Regolatore Generale vigente.

"P.A.T."
Il Piano di Assetto del Territorio previsto dalla L.R. n° 11/2004.

"Piano Attuativo (P.U.A.)"
I piani di cui all'articolo 19 della L.R. N° 11/2004.

"Prima Casa di abitazione"
Ai fini della presentazione delle richieste di ampliamento per "Prima abitazione del proprietario" di cui all'art. 7 della L.R.V. n. 14/2009 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'art. 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo risiede alla data di presentazione dell'istanza. Tale agevolazione potrà essere ottenuta una sola volta durante il periodo di efficacia della legge.

"Edifici residenziali"
Gli edifici destinati a residenza. Sono assimilate alla residenza al fine del calcolo del volume gli accessori fuori terra come ripostigli, garage e cantine strettamente correlati alla residenza.

"Edifici adibiti ad uso diverso"
Gli edifici non ricadenti nella definizione precedente ancorché realizzati entroterra, la cui superficie coperta sarà da considerare la sagoma del fabbricato.

"Volume esistente"
Il volume edilizio legittimamente realizzato o legalmente legittimato alla data del 11/07/2009 in relazione alla destinazione d'uso ed alla categoria urbanistica di appartenenza, calcolato in conformità delle norme di P.R.G. vigente.

"Volume esistente interrato"
Il volume del fabbricato sottostante il livello naturale del terreno.

"Cortina edilizia"
La tipologia edilizia in cui il fronte costituito da un insieme di edifici è disposto, senza soluzioni di continuità e per una lunghezza considerevole, lungo un asse viario urbano o altro simile elemento di allineamento.

"Destinazione d'uso degli edifici"
Destinazione d'uso prevista dal progetto di intervento ed oggetto di atto di assenso - comunque denominata - ricompresa o compatibile con la categoria urbanistica di appartenenza ai sensi del D.M. 1444/68 e degli strumenti urbanistici vigenti.

"Superficie coperta esistente"
La superficie coperta legittimamente realizzata o legalmente autorizzata alla data del 11/07/2009, in relazione alla destinazione d'uso ed alla categoria urbanistica di appartenenza, calcolata secondo le norme di P.R.G. vigente.

"Zona territoriale propria"
Zona territoriale omogenea del PRG vigente di cui al D.M. 1444/68, nella quale è ammessa o compatibile la destinazione d'uso degli edifici oggetto di intervento.

"Edifici realizzati anteriormente al 1989"

Gli edifici legittimati da titoli abilitativi, ancorché in sanatoria, realizzati in conformità al titolo abilitativo edilizio la cui dichiarazione di fine lavori depositata in Comune documenti la data di fine lavori entro il 31.12.88. In mancanza può essere assunta la data di fine lavori indicata nel certificato di collaudo statico regolarmente depositato o nella richiesta o certificato di agibilità/abitabilità. Nei casi di titolo abilitativo in sanatoria, quale data di fine lavori si assume quella dichiarata nell'istanza o desumibile dagli allegati della medesima.

Per gli edifici realizzati in data anteriore al 01/09/1967, l'anteriorità e la non successiva modificazione necessitante al titolo abilitativo è dichiarata dall'avente titolo dell'edificio mediante autocertificazione.

"Edificio esistente"
Ai fini dell'applicazione del Piano Casa si considera edificio esistente il manufatto anche privo di agibilità che alla data del 11/07/2009 sia caratterizzato perlomeno dalla presenza della struttura portante e dalla copertura, indipendentemente dalla sua destinazione d'uso e dimensione. Secondo il disposto di cui all'art. 9, comma 6, gli ampliamenti di cui all'articolo 2 del Piano Casa si applicano anche a quegli edifici che non sono ancora stati realizzati, ma il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31/03/2009. Gli ampliamenti dell'articolo 3 del Piano Casa si applicano anche agli edifici che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, siano già stati demoliti o siano in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo ed alla data del 11/07/2009 non sia già avvenuta la ricostruzione, fermo restando quanto dall'art. 2.

Per avvenuta ricostruzione ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 3 comma 1, si intende la presentazione della denuncia di ultimazione lavori nei limiti temporali previsti dal permesso di costruire.

"Ristrutturazione Edilizia"
Gli'' ''interventi di ristrutturazione edilizia possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all'interno della sagoma del fabbricato precedente.

Sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione per la parte in cui mantengono volumi e sagoma del volume esistente di cui rispettano le prescrizioni in materia di indici di edificabilità ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che è soggetta alle norme di legge vigenti per i nuovi edifici.

Per le parti dell'edificio, non rispettanti le norme vigenti, l'eventuale ricostruzione delle stesse deve riproporre sporti e vedute con dimensione e posizione analoghe alla parte demolita fatte salve le modifiche consentite dal Codice Civile.

"Corpo edilizio contiguo esistente"
Corpo edilizio legittimamente realizzato legalmente legittimato, che abbia almeno una superficie di contatto fisico tra le murature dei solidi costituenti l'edificio di riferimento o quello oggetto di intervento.

"Corpo separato accessorio e pertinenziale"

Costruzione autonoma che preesista o venga realizzata nell'area di pertinenza dell'edificio principale.

Affinché sussista il carattere di accessorio e pertinenziale, definito dall'art. 2 comma 2 del "Piano Casa", il corpo edilizio separato dovrà:

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