L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati ed è utilizzabile solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché nei rapporti con imprese esercenti pubblici servizi (ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non accetta l'autocertificazione, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischia di essere punito per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare le autocertificazioni, riservandosi la possibilità del controllo presso gli uffici competenti.
Non effettuare mai dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato
La dichiarazioni non veritiera è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
È possibile anche un'autocertificazione comprendente più dichiarazioni: Autocertificazione cumulativa